Sentenza 13 gennaio 1998
Massime • 1
Negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro ciò che rileva, ai fini della sussistenza dell'interposizione fittizia di lavoro vietata dall'art. 1 della legge 1369 del 1960, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa, ma la natura delle prestazioni appaltate. Sicché ove esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro e non sussista l'autonoma ed indipendente organizzazione lavorativa della stessa cooperativa nell'ambito dell'azienda committente si ha inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante vietato dall'art. 1 della legge 1369 del 1960.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1998, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 13/1/1998
2)Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere SENTENZA
3)Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO " N. 40
4)Dott. ALFREDO TERESI " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 42641/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: De SI AN
avverso la sentenza del 16.9.97 del Pretore di Isernia, sez. di Venafro Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
Con sentenza del 16.9.1997, il Pretore di Isernia ha condannato alla pena di L.22.500.000 di ammenda De SI AN, perché, in qualità di presidente della cooperativa sociale Aquilonia affidava in appalto alla s.r.l. Villa FL l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro a soci della cooperativa per complessive 375 giornate di lavoro. La De SI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli art.1 e 2 della legge 1369 del 1960 perché i soggetti che avevano eseguito le prestazioni non erano propri lavoratori dipendenti, ma i soci stessi della società, così difettando quel rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa necessario per la configurabilità del reato. Il ricorso è infondato. Il Pretore ha accertato che nell'eseguire i lavori di pulizia, lavanderia e cucina commissionati dalla s.r.l. Villa FL, la società cooperativa rappresentata dall'imputata si avvaleva di capitali, strutture immobiliari, macchine, attrezzature, materiali di consumo, e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di proprietà della committente;
e la De SI non solo non ha contestato la circostanza, ma l'ha espressamente confermata nel ricorso. Per cui ricorre nel caso, secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, la presunzione legale assoluta di sussistenza dell'interposizione fittizia vietata dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 poiché detto conferimento da parte del committente è
totale e completo. E, perché, il provvedimento impugnato ha altresì accertato che il contributo dell'appaltatore è del tutto marginale o addirittura nullo, riducendosi all'apporto del capitale necessario per il pagamento delle retribuzioni ed in genere del costo del lavoro (sent. n. 4585 del 11-05-1994; 13015 del 31-12-1993; 4991 del 08-08- 1986). Nè giova alla ricorrente che i lavoratori aviati alla s.r.l. committente Villa FL fossero soci e non dipendenti della cooperativa Aquilonia, perché questa Corte ha più volte specificato che negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, ciò che rileva non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nel caso di prestazioni diverse - ma la natura delle prestazioni appaltate. Sicché, ove esse, come nel caso concreto ha accertato il giudice di merito e confermato la ricorrente (pag.
1-2 ricorso), siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro e non sussista l'autonoma ed indipendente organizzazione lavorativa della stessa cooperativa nell'ambito dell'azienda committente, della quale sono utilizzati anche i mezzi di produzione e di lavoro, si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 citato. Laddove ricorre la situazione di appalto lecito solo nel caso non configurabile nella fattispecie, in cui riguardando le prestazioni appaltate anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature), permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice (sent. n. 4862 del 27-05-1996; 9398 del 07-09-1993; 2898 del 10-05- 1982). Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1998