Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1998, n. 3043
CASS
Sentenza 13 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro ciò che rileva, ai fini della sussistenza dell'interposizione fittizia di lavoro vietata dall'art. 1 della legge 1369 del 1960, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa, ma la natura delle prestazioni appaltate. Sicché ove esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro e non sussista l'autonoma ed indipendente organizzazione lavorativa della stessa cooperativa nell'ambito dell'azienda committente si ha inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante vietato dall'art. 1 della legge 1369 del 1960.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/1998, n. 3043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3043
    Data del deposito : 13 gennaio 1998

    Testo completo