Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2666
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Sentenza 10 gennaio 2005

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Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato "contra se" devono ritenersi utilizzabili anche se rilasciate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, in quanto il divieto previsto dall'art. 407 comma terzo cod. proc. pen. riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal P.M., categoria alla quale non appartengono le dichiarazioni spontanee, che possono essere rese dall'indagato in ogni momento. (In motivazione la Corte ha affermato che l'inutilizzabilità di cui all'art. 407 comma terzo cod. proc. pen. è posta a garanzia dell'indagato, il quale nel momento in cui decide di rendere dichiarazioni spontanee dopo la scadenza del termine di durata delle indagini rinuncia a valersi di tale garanzia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2666
    Data del deposito : 10 gennaio 2005

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