Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 22, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PRUNEDDU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA del 13 giugno 2001, Rep. N. 57255;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 438/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 19/06/00 - R.G.N, 2892/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
Udito l'Avvocato FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Cagliari del 24/12/97 PA AD, vedova di NN LI, già titolare di rendita dell'80% per inabilità da silicosi, conveniva in giudizio l'INAIL per il riconoscimento della rendita e dell'assegno in favore dei superstiti. L'INAIL contrastava le domande ed il pretore le rigettava. Il Tribunale di Cagliari, investito in grado di appello su ricorso della PA, con sentenza del 7 - 19/6/00, confermava la decisione, sul rilievo che il consulente in primo grado aveva accertato che la morte dell' NN non era in alcun modo collegata alla malattia professionale: l'assicurato era affetto da ipertensione arteriosa, verosimilmente sostenuta da un processo di arteriosclerosi (dovuta all'età avanzata, 80 anni), nonché da diabete mellito e rene policistico bilaterale;
in data 11/11/96 era sopraggiunta una vasculopatia cerebrale che determinava una emiparesi sx, in conseguenza della quale veniva ricoverato in ospedale. Le condizioni respiratorie e cardiache in qualche modo associate alla silicosi erano rimaste stabili, mentre erano insorte complicanze nelle altre affezioni, in conseguenza delle quali era sopravvenuto il decesso. Nessuna correlazione eziologica sussisteva fra la silicosi e l'arteriosclerosi e le sue conseguenze dirette, che non costituivano patologie dell'apparato cardiocircolatorio associate alla silicosi nel determinismo della morte. Nè era invocabile il nesso associativo di cui all'art. 4 lett. b) L. n. 780 del 27/12/75 fra silicosi ed affezioni respiratorie e cardiocircolatorie. Le conclusioni del consulente dovevano essere condivise, perché scientificamente corrette e non adeguatamente censurate, se non con la contrapposizione di una diversa vantazione di parte, senza apporto di nuovi e diversi argomenti;
superflua quindi era la rinnovazione delle indagini e l'appello doveva essere rigettato.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la PA, fondato su un solo motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione ed erronea applicazione dell'art. 145 D.P.R. n. 1124/65, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) deduce la ricorrente che non sono mai state poste in discussione la varie malattie da cui era affetto l' NN, ma l'interferenza fra la silicosi, l'arteriosclerosi e la vasculopatia cerebrale: anche se non si consideri quest'ultima affezione come malattia cardiocircolatoria associata alla silicosi, la sentenza sarebbe ugualmente censurabile per non avere valutato che il decesso è stato causato dalla vasculopatia cerebrale, a sua volta causata dalla grave ipertensione, che è affezione cardiocircolatoria associata alla silicosi e quindi rientrante nella disciplina di cui all'art. 145 L. n. 1124/65, così come modificato dall'art. 4 lett. b) L. n. 780/75. In base al principio generale della "regolarità
causale", il fatto che il decesso sia stato provocato non direttamente dall'ipertensione, ma dalla vasculopatia cerebrale da essa provocata, non spezza il rapporto causale diretto fra la morte e la prima malattia, associata alla silicosi.
In ogni caso il Tribunale, seguendo il CTU, ha trascurato di considerare che la grave ipertensione è sicuramente infermità cardiocircolatoria associata alla silicosi e non ha adeguatamente motivato sul punto. Così come manca adeguata motivazione sul ruolo concausale della silicosi, che sarebbe stato sufficiente ad accogliere la domanda per il principio dell'equivalenza delle cause;
concorso che deve essere valutato in concreto e non in astratto. Il giudice di merito non ha ritenuto di effettuare il rinnovo delle indagini, con motivazione insufficiente ed erronea. Il ricorso è infondato.
La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "la legge n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha ampliato l'ambito applicativo - in quanto ha richiesto, ai fini della relativa indennizzabilità, esclusivamente che le suddette patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori specificati nell'apposita tabella, rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela antinfortunistica e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità - ma non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di nesso causale.
Ne consegue che, per quel che riguarda le ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 145 del T.U. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dall'art. 4 della citata legge n. 780 del 1975), al fine di stabilire se la morte o l'inabilità siano state determinate dalla silicosi o dall'asbestosi o da una patologia che sia conseguenza diretta di dette tecnopatie si deve fare applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (recepito dall'art. 41 cod. pen.) con la specificazione che la causa sopravvenuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento; mentre, in riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 145 cit., dovendo escludersi che esso abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, occorre accertare in concreto se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed, eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilità - con la malattia associata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica" (Cass. n. 9297 del 9/7/02; conf. n. 12298 del 20/8/02). Nella specie, il Tribunale ha recepito le argomentazioni del consulente secondo cui non è invocabile (fra ipertensione arteriosa, arteriosclerosi ed ictus cerebri, da un lato, e silicosi dall'altro) il nesso associativo di cui all'art. 4 L. n. 780 del 27/12/75, ravvisabile invece fra la silicosi e le malattie cardiorespiratorie che decorrono associate alla tecnopatia sulla scorta di una correlazione causale scientificamente accertata;
la detta norma si applica alle affezioni polmonari e cardiache "e non quelle interessanti, come nella specie, il distretto vascolare encefalico". Ed ha poi spiegato il giudice dei riesame i motivi di tale adesione e che sono da una parte collegati alla congruità delle ragioni indicate dal consulente d'ufficio e dall'altra alla genericità delle contestazioni della parte e del suo consulente, che "si limita a formulare, in modo peraltro del tutto immotivato, una diversa valutazione degli stessi elementi clinici compiutamente indagati e correttamente valutati dal consulente tecnico". Questa motivazione non viene adeguatamente censurata dal ricorrente, che si limita riproporre le sue generiche censure e la sua diversa valutazione di fatto, senza indicare gli errori e vizi logici del ragionamento del giudice di merito.
Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004