Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2011, n. 36897
CASS
Sentenza 5 luglio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod.pen, qualora il conduttore di un immobile si appropri degli oggetti e suppellettili, costituenti corredo e mobilio, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell'uso dei beni presenti nell'immobile locato è l'obbligo di conservazione, e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto.

Commentari3

  • 1Casa in affitto: come si fa l’inventario degli arredi
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2025

  • 2Sostituzione mobilio in locazione: dovere di lasciarlo a fine contratto?
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2023

    La conduttrice, che è stata autorizzata alla sostituzione del mobilio originario con altro nuovo acquistato a sue spese, non commette il reato di appropriazione indebita se non rispetta l'impegno a consegnare i nuovi mobili al locatore a fine contratto. riferimenti normativi: art. 646 c.p. precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. II, Sentenza n. 24857 del 21/04/2017 Per approfondire si consiglia il volume: Manuale delle locazioni commerciali e abitative 1. La vicenda La conduttrice di un immobile, sulla base di apposta clausola contrattuale, veniva autorizzata alla sostituzione degli arredi preesistenti con altri a propria scelta; in particolare, con la detta pattuizione, la …

     Leggi di più…

  • 3Appropriazione indebitaAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2011, n. 36897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36897
Data del deposito : 5 luglio 2011

Testo completo