Sentenza 5 luglio 2011
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod.pen, qualora il conduttore di un immobile si appropri degli oggetti e suppellettili, costituenti corredo e mobilio, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell'uso dei beni presenti nell'immobile locato è l'obbligo di conservazione, e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto.
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La conduttrice, che è stata autorizzata alla sostituzione del mobilio originario con altro nuovo acquistato a sue spese, non commette il reato di appropriazione indebita se non rispetta l'impegno a consegnare i nuovi mobili al locatore a fine contratto. riferimenti normativi: art. 646 c.p. precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. II, Sentenza n. 24857 del 21/04/2017 Per approfondire si consiglia il volume: Manuale delle locazioni commerciali e abitative 1. La vicenda La conduttrice di un immobile, sulla base di apposta clausola contrattuale, veniva autorizzata alla sostituzione degli arredi preesistenti con altri a propria scelta; in particolare, con la detta pattuizione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2011, n. 36897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36897 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2011 |
Testo completo
368 9 7 / 1 1 SY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica del 5.7.2011 Sentenza n. 1953/204
Reg.gen.n.20070/2011
composta dai Signori Magistrati: dott. Filiberto Pagano Presidente
dott. Margherita Taddei Consigliere dott. Alberto Macchia Consigliere dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Mirella Cervadoro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'avv. Fabio Casentino, difensore di:
EN AN nato a [...] il [...]
EN GI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, sezione II penale, in data
18.1.2011.
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22.2.2010, il Tribunale di Marsala dichiarò RE
OR e RE AN responsabili dei reati di cui agli artt.110, 648 e 61
n.11 c.p., per essersi appropriati di oggetti e suppellettili appartenenti alla famiglia VI, costituenti corredo e mobilio della villa di proprietà della stessa sita in Marsala contrada Sturiano 190, beni di cui avevano la disponibilità in quanto conduttori, e li condannò alla pena di mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa, ciascuno.
Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte
d'Appello di Palermo, con sentenza del 18.1.2010, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 lett.b) c.p.p., per errata applicazione della legge penale, in relazione all'art.61 nr.11 c.p., in quanto l'ambito di operatività della prestazione d'opera deve essere necessariamente limitato a quelle situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio e non, come nella fattispecie, nella mera locazione di un bene. Il rapporto di fiducia avrebbe dovuto sussistere tra i conduttori ed il proprietario - locatore, che non è il denunciante VI IN, bensì VI RO, la quale, pur essendo proprietaria dell'immobile, non ha redatto e sottoscritto alcun contratto, né ha sporto alcuna querela;
2) la violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione a tutte le doglianze
又 sollevate nell'atto d'appello, e in particolare alla mancata proposizione di querela da parte del soggetto legittimato, all'inattendibilità del denunciante,
e al diniego opposto alla concessione delle circostanze generiche.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Afferma il ricorrente che i giudici di merito hanno erroneamente applicato la circostanza aggravante di cui all'art.61 n.11 c.p., in quanto l'ambito di operatività della prestazione d'opera, pur intesa in ambito più ampio di quello civilistico, deve essere necessariamente limitato a quelle
2 situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio e non, come nella fattispecie, nella locazione di un bene.
Rammenta, a riguardo, il Collegio che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, nel reato di appropriazione indebita, la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto ben più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile, e comprende quindi ogni specie di attività, materiale o intellettuale, e qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia comunque derivato, in capo all'agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia in lui riposta (v. da ultimo, Cass. Sez.II, sent.n. 5257/2005 Rv. 233572;
Sez. II sent. n.3924/2004, Riv. 227503). Tanto premesso, rileva il Collegio, che nel caso di specie è ben ravvisabile l'esistenza di un obbligo di “facere" implicante un rapporto di fiducia, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell'uso dei beni, contenuti nell'immobile locato, è
proprio l'obbligo di conservazione e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto;
non vi è dubbio, poi, così come osservato dalla stessa
Corte di Appello, che l'appropriazione indebita sia stata la conseguenza della rottura del patto di fiducia, in virtù del quale VI IN aveva consegnato ai ricorrenti l'immobile locato, con tutti i mobili e suppellettili in esso contenuti, e che lo stesso rapporto locativo abbia reso possibile ed agevolato la commissione del reato in questione.
La giurisprudenza, citata dai ricorrenti, è poi del tutto inconferente, e non si applica nella fattispecie, ben diversa da quella oggetto di esame nella sentenza citata (Cass.Sez.II, sent.n.6947/2010); a riguardo, è sufficiente, rilevare che questa Corte ha ritenuto non configurabile l'aggravante di cui all'art.61 n.11 c.p., nell'ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria, in considerazione della peculiarità del contratto medesimo, non essendo in tale diversa ipotesi
- ravvisabile l'esistenza di un obbligo di "facere", implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato.
3 A ciò aggiungasi che è del tutto irrilevante, anche ai fini dell'identificazione del soggetto passivo del reato (e quindi del titolare del diritto di querela), che uno dei protagonisti del rapporto fiduciario, attraverso la rottura del quale si è consumata l'appropriazione, sia VI
IN e che lo stesso non sia il proprietario dell'immobile locato e dei mobili nello stesso contenuti. E' pacifico, infatti, che il contratto di locazione sia stato stipulato dai fratelli RE con VI AN, e che lo stesso, persona diversa dal proprietario dell'immobile, ha eseguito, in modo legittimo, autonomo e indipendente, la consegna dei mobili e delle suppellettili in esso contenuto. Appare, quindi, evidente che l'abuso del rapporto fiduciario si è verificato precisamente in danno di VI AN, e che proprio a lui andava quindi restituita la mobilia, all'esito della scadenza o risoluzione del contratto di locazione dell'immobile.
La legittimazione attiva a proporre querela, in tema di appropriazione indebita, non presuppone, infatti, l'accertamento della "dominica potestas" sulle cose locate di cui si denuncia l'altrui impossessamento, essendo sufficiente a tal fine un mero diritto di godimento delle cose mobili consegnate (cfr. Cass. Sez.II, sent.n.26805/2009 Rv.244713; Sez.II, sent. n.
27595/2007 Rv. 238896).
2. Il secondo motivo è generico e consiste in una mera reiterazione dei motivi dell'atto d'appello, ai quali - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso la Corte ha risposto con motivazione congrua ed esente a vizi logici,
-
evidenziando, in particolare, le ragioni per le quali VI IN era parte offesa del reato, legittimata a proporre querela, nonché i motivi che facevano ritenere le dichiarazioni accusatorie del medesimo, intrinsecamente attendibili. Per quanto riguarda, infine, le attenuanti generiche, va osservato che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità delle attenuanti, in relazione ai plurimi e gravi precedenti da cui gli stessif effettiva del reato ed alla personalità del reo. La Corte ha motivato il diniego
4 sono gravati;
trattasi di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, e gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
-
somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
8Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende,
Così deliberato, il 5.7.2011.
I Presidente Il Consigliere estensore
Filiberto Pagano Mirella CervadoroC adoro
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 OTT 2011
ILCANGEELIERBE Claudia Pianelli
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