Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5582
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Nei contratti di fornitura attinenti a servizi pubblici essenziali, deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell'ente fornitore di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell'autorità di vigilanza (posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi). peraltro, tenendo conto dell'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all'art. 2597 cod. civ., l'esercizio di detta facoltà è legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5582
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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