Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Nei contratti di fornitura attinenti a servizi pubblici essenziali, deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell'ente fornitore di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell'autorità di vigilanza (posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi). peraltro, tenendo conto dell'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all'art. 2597 cod. civ., l'esercizio di detta facoltà è legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VACCARO, difeso dagli avvocati FRANCESCO CORSARO BOCCADIFUOCO, SILVESTRO STAZZONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ACQUE CARCACI DEL FASANO SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2432/00 del Tribunale di 2003 CATANIA, Sezione 1^ Civile, emessa il 20/04/00 e depositata il 16/05/00 (R.G. 776/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI UF conveniva dinanzi al Pretore di Mascalucia la società Acque Carcaci del Fasano, lamentando che la società aveva interrotto il servizio di erogazione di acqua, causando danni al suo agrumeto.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di lire 5.500.000, nonché l'accertamento della persistenza dell'obbligo contrattuale di fornitura dell'acqua. La convenuta si costituiva, contestando la pretesa. Il Pretore rigettava la domanda, con condanna alle spese. Proposto appello, il Tribunale di Catania lo rigettava, condannando alle spese del grado. Il Tribunale rilevava che tra il UF e il precedente concessionario era incorso un contratto di fornitura di acqua della durata di ventinove anni e che il UF non aveva provato di aver richiesto con lettera raccomandata la rinnovazione del contratto almeno un anno prima della scadenza, così come previsto dall'art. 1 del contratto stesso. Conseguentemente, riteneva che l'originario contratto si era risolto per scadenza del termine e che il comportamento di fatto dei soggetti - consistito nella fruizione di acqua irrigua da parte del UF - aveva integrato per facta concludentia un nuovo contratto di somministrazione ex art. 1569, in relazione al quale la società Acque Carcaci del Fasano aveva esercitato il diritto di recesso con nota del 6 gennaio 1996. Il Tribunale escludeva poi la sussistenza di danni, in quanto l'inesistenza del contratto di somministrazione non consentiva di ravvisare una responsabilità della società Acque Carcaci del Fasano per i danni subiti dal UF.
Avverso questa sentenza, VI UF propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. La società intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione del T.U. 11/12/1933 n. 1775". Secondo quanto dedotto, il Tribunale, e prima ancora il Pretore, avevano omesso di considerare che nella fattispecie non si trattava di una qualsiasi mercè, ma di acqua irrigua, necessaria al fondo agricolo di proprietà del ricorrente per la sua stessa sopravvivenza. Si trattava di fornitura di acqua pubblica, data in concessione a privati dallo Stato, che non poteva certo essere sottratta alla sua utilizzazione, a capriccio della ditta concessionaria. Infatti, la scadenza prevista nel contratto non poteva avere nella fattispecie rilevanza alcuna, proprio per la particolare natura del bene somministrato. Il ricorrente ha quindi dedotto essere "chiaro ed evidente, nel rispetto proprio della normativa di cui al T.U. 1775/1933, e successive modificazioni, che la ditta concessionaria, o in attesa di concessione, del bene pubblico acqua, non può interrompere la fornitura, e deve continuare a somministrare la stessa sino a quando dispone del bene avuto in concessione. E ciò per tutto il tempo in cui esiste la coltivazione posta a dimora, o comunque fino a quando la pubblica amministrazione consenta alla ditta concessionaria di continuare nella gestione. Nè la ditta erogatrice può, ad avviso della stessa, decidere di fornire l'acqua in modo diverso da quello tradizionale, cioè eliminando le saie, e sostituendole con forniture a contatore, o quanto meno ciò non può fare a totale costo dell'utente".
Il motivo è inammissibile.
È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui i motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità situazioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame con l'atto di appello e siano quindi comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (v. per es. Cass. 28 luglio 2000, n. 9936). Nell'atto d'appello non era dedotta in alcun modo la violazione del t.u. n. 1775 del 1933. Nè la sentenza impugnata considera in alcun modo il profilo oggi dedotto. Da ciò la novità della questione e la sua inammissibilità.
Il motivo appare inammissibile anche per altro verso poiché si ipotizza la violazione di legge con riferimento ad un ampio testo normativo, senza indicare, in violazione del n. 4 dell'art. 366 c.p.c, quale sarebbe la norma violata o falsamente applicata.
Certamente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione non costituisce condizione necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali viene lamentata l'inosservanza. Occorre però - ciò che manca nel caso di specie - che dalla narrazione e dalle ragioni addotte nel motivo possano chiaramente identificarsi il principio di diritto che si ritiene violato e la questione sottoposta alla Corte.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale di Catania, pur prendendo atto della circostanza che la ditta erogatrice, e la dante causa della stessa, avevano regolarmente continuato a erogare l'acqua dopo la presunta scadenza contrattuale del 1986, sino al 1994, ed oltre, aveva ritenuto che tale fatto non fosse di per sè idoneo ad avvalorare una rinnovazione del rapporto di somministrazione. La continuazione nella fornitura dell'acqua avrebbe integrato soltanto un nuovo contratto di somministrazione ex art. 1569 c.c. (contratto a tempo indeterminato) in relazione al quale la società, all'epoca appellata, avrebbe esercitato il diritto di recesso con la raccomandata 6 gennaio 1996. Si trattava di una motivazione veramente poco condivisibile se si teneva conto della circostanza che esisteva "nella zona ove è sito l'agrumeto del ricorrente altra possibilità alternativa di fornitura di acqua, per cui la ditta erogatrice agisce in regime di monopolio". Proprio tale caratteristica di monopolista della società erogatrice non le consentiva di agire a propria discrezione dei confronti dell'utenza. In conclusione, secondo il ricorrente il monopolista può chiedere il rinnovo del contratto di fornitura imponendo nuove condizioni, "ma le stesse devono essere conformi a quelle praticate agli altri utenti dalle varie società acquedottistiche pubbliche o private e devono, soprattutto essere obiettivamente ragionevoli ed eque". Il motivo è infondato.
Questa Corte, con riferimento ad un contratto di fornitura attinenti a servizi pubblici essenziali (nel caso, contratto di fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel), ha enunciato il principio secondo cui "deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell'ente medesimo di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell'autorità di vigilanza (posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi).
Peraltro, tenendo conto dell'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all'art. 2597 Cod. Civ., l'esercizio di detta facoltà è legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque" (Cass. 6 luglio 1990, n. 7159). Il Tribunale, facendo espressa applicazione del principio indicato, ha ritenuto che "non contravviene all'obbligo legale di contrarre e di rispettare la parità di trattamento, gravante sul monopolista legale, ed è, pertanto, legittimo il comportamento del medesimo monopolista che disdica un precedente contratto di fornitura, allorché, come nella specie, l'esercizio della facoltà di disdetta sia funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque".
Il ricorrente appare condividere il principio enunciato nella sentenza n. 7159 del 1990 - tanto che anch'egli la richiama -, ma deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il monopolista "può certamente chiedere il rinnovo del contratto di fornitura imponendo nuove condizioni, ma le stesse devono essere conformi a quelle praticate agli altri utenti dalle varie società acquedottistiche pubbliche o private e devono, soprattutto essere obiettivamente ragionevoli ed eque".
Ciò premesso, si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento (v. per es. Cass. 17 dicembre 2000, n. 456). Con riferimento al caso di specie, risulta evidente che la ricorrente non porta all'attenzione di questa Corte una carenza di effettiva logica nella motivazione della sentenza impugnata o di contraddittorietà all'interno della stessa, ma contesta direttamente le valutazioni espresse dalla Corte di merito che ha escluso la rinnovazione del contratto e ha ritenuto legittimo il comportamento del monopolista che concluda un nuovo contratto di somministrazione "secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque". Peraltro, la doglianza del ricorrente, il quale lamenta che le nuove condizioni devono essere conformi a quelle praticate agli altri utenti dalle varie società acquedottistiche pubbliche o private, per un verso è generica e per altro verso non coglie l'ambito della disciplina dell'art. 2597 c.c.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erroneità della motivazione sul risarcimento del danno. Il Tribunale, pur affermando che la società agiva in regime di monopolio e pur dando atto della circostanza che l'agrumeto del ricorrente era stato impiantato ed irrigato con l'acqua fornita dalla dante causa della società appellata, e quindi dalla stessa, aveva inspiegabilmente ritenuto che la presunta mancanza di un rinnovo contrattuale non consentiva di ravvisare una responsabilità della società. Il convincimento del Tribunale appariva erroneo e non sufficientemente motivato proprio in considerazione della già dedotta circostanza che trattasi di fornitura di acqua pubblica, effettuata in regime di monopolio.
Anche questo motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata non si ravvisa alcun vizio di motivazione essendo chiara la ratio decidendi posta a base della decisione. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di danni, in quanto l'inesistenza del contratto di somministrazione non consentiva di ravvisare una responsabilità della società Acque Carcaci del Fasano per i danni subiti dal UF. Ancora una volta non si offrono argomenti che convincano di lacune logiche o metodologiche nell'argomentare dei giudici di merito, quanto si censura la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale, in modo difforme dalle aspettative.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'insufficiente motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi di prova. Censura la sentenza del Tribunale che non aveva ammesso la prova per testi e la consulenza tecnica sostenendone l'ininfluenza. Nello stesso motivo riconferma poi essere palese il diritto al risarcimento dei danni e deduce che le spese dovevano essere poste a carico della società Acque Carcaci del Fasano in considerazione del comportamento della stessa e dell'illegittimità della sua pretesa.
Anche questo motivo è destituito di fondamento.
Per quanto riguarda il vizio di motivazione in ordine ai mezzi istruttori richiesti, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il ricorrente che in sede di ricorso per Cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (v. per es. Cass. 12 maggio 1999, n. 4684; 15 giugno 1999, n. 5945; 2 giugno 1998, n. 5394; S.U. 24 febbraio 1998, n. 1988). Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003