Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
REGISTRAZIONE DELLA T DELL'ART. 9 N. 317 DA ESENTE 1987 REPUBBLICA ITALIANA 0 22 8 8 / 0 1 AI BEN LEGGE 3- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N.23419/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron.4765 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Ud. 16/11/00 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Un sul ricorso proposto da: COMUNE DI PADOVA in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale 43, presso l'avv.Fabio Lorenzoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al riconrso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unitamente agli avv.ti Ferdinando Sichel-Carlo De Simoni-Chiara Laverda UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
- ricorrente -
del foro di Padova dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 16 FEB. 2001 contro il IV IK IL CANCELLIERE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO s.p.a
- intimati -
avverso la sentenza del Pretore di Padova n. 735 del 4.11.98 CANCELLERIA Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.11.00 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.Udito l'avv. Carlo De Simoni per il Comune, CG064074 che ha chiesto accogliersi il ricorso.Udito il P.M., in persona del Sostituto 2130 2000 Palace PALMIERI Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 25.10.1995 IV IK si opponeva innanzi al Pretore di Padova alle cartelle esattoriali nn. 510580890 510580798 emesse dalla Ca.Ri.Padova e Rovigo s.p.a. (Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi del Comune di Padova), notificatele il 26.9.95. Sosteneva l'opponente che dette cartelle emesse per la riscossione di sanzioni amm.ve connesse alla violazione di norme del Codice della Strada erano nulle per assenza della previa notifica delle ordinanze ingiunzioni previste dall'art. 204 comma 2° vigente CdS e che esse erano altresì Au annullabili, per violazione dell'art. 3 della L. 241/90, difettando tanto la motivazione della pretesa (la sanzione contenuta nell'ordinanza- ingiunzione) quanto la indicazione del termine e dell'Autorità cui rivolgere il ricorso. Costituitisi l'opposto Comune ed il Concessionario, l'adito Pretore, ritenuta la sopravvenuta fondatezza della eccezione di nullità della notifica del verbale di contestazione - in virtù della sent. 346/98 della Corte Costituzionale (che aveva dichiarato illegittimo l'art. 8 comma 2° L. 890/92 sulle modalità della notificazione a mezzo posta) - e pertanto considerata la nullità dell'atto presupposto della esecuzione esattoriale in esame, accoglieva il ricorso annullando le cartelle esattoriali opposte. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Padova ha proposto ricorso con atto notificato il 10.12.99 alla PI ed alla Ca.Ri.Pa.e Ro. in esso articolando un solo motivo illustrato in memoria e discussione orale. 2 Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'unico mezzo del ricorso il Comune deduce violazione degli artt. 142- 142 bis DPR 393/59 di approvazione del CdS nonché dei principi in tema di retroattività delle decisioni di incostituzionalità, e vizio di motivazione, posto che il Pretore avrebbe ignorato l'esistenza delle preclusioni all'operare della efficacia retroattiva della sentenza di illegittimità costituzionale, costituite dal giudicato o dalla maturazione di termini di decadenza o prescrizione (nella specie non avvedendosi della specifica preclusione costituita dalla mancata opposizione tempestiva al verbale di contestazione, notificato alla PI ai sensi dell'art. 142 bis CdS introdotto dalla legge 122/89). Il ricorso-fondato - merita accoglimento. PI IK con il ricorso 26.9.95 (la cui lettura è a questa Corte consentita dalla esigenza di accertare la preclusione prospettata dal ricorrente) ebbe a proporre avverso le cartelle esattoriali emesse a suo carico opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81 ivi deducendo legittimamente-come più volte affermato da questa Corte (Cass. 1941/99-8380/97- 7830/96-12107/95- -S.U.190/92) l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione, in tal guisa essendo consentito di recuperare al livello della cartella esattoriale (sent. 12107/95 cit.) la garanzia di difesa avverso la contestazione che la sua nullità procedimentale o notificatoria aveva impedito di formulare in sede propria. Ed in detto ricorso la PI, sull'assunto che la contestazione a suo carico avesse dovuto tradursi nella adozione di una ordinanza ingiunzione (e 3 quindi ignorando, o non ritenendo applicabile, l'art. 142 bis del CdS approvato con DPR 393/59 ed introdotto dall'art. 24 della L. 122/89 o l'art. 204 CdS approvato con D.Lgs. 285/82, come modificati dalle decisioni 255- 311-366/94 della Corte delle leggi), ebbe a prospettare quale ragione di annullabilità delle cartelle la nullità del procedimento consistente nella mancanza di rituale notifica della sanzione amministrativa nel mentre nulla ebbe a rilevare sulla esistenza o sulla validità della notificazione dei verbali di contestazione delle infrazioni al CdS (avverso i quali la legge le avrebbe consentito l'alternativo ricorso al Prefetto o, in sede di opposizione ex lege 689/81, al Pretore). E su tali premesse appare evidente l'errore commesso dal Pretore di Padova Си - e giustamente evidenziato dal Comune - nel ritenere innanzi al medesimo dedotta questione di nullità della notifica del verbale di contestazione e, per tal verso, consentita l'immediata applicazione della sopravvenuta dec. 346/98 della Corte Costituzionale. Se, infatti, fosse stata ancora controversa, sotto un qualsivoglia profilo, la questione della validità della notifica del verbale alla PI, non si sarebbe formato alcun giudicato idoneo ad impedire l'applicazione della incostituzionalità dell'art. 8 comma 2° della L. 890/82 (Cass. 7704/00 – 1203/99), in tal modo non operando il limite alla applicazione retroattiva della sentenza di incostituzionalità (Cass. 5240/00). Ma l'avere la PI indicato il vizio dell'atto presupposto delle cartelle solo nella mancata adozione-notificazione della (necessaria) ordinanza- ingiunzione ha determinato la formazione di una preclusione processuale all'esame di ogni questione afferente la notificazione dei verbali di 4 contestazione, idonea ad impedire, come denunziato nel motivo, l'applicazione retroattiva della pronunzia della Corte Costituzionale che quella notificazione avrebbe fatto ritenere, certamente, essere stata effettuata contra legem. Da quanto affermato consegue la cassazione della sentenza del Pretore e la necessità che il Giudice del rinvio - designato nel Tribunale di Padova, in persona di altro giudicante - prenda in esame i motivi della opposizione formulata da PI IK e le difese al proposito articolate dagli opposti, facendosi carico, da ultimo, di regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova in persona di altro Giudicante. Così deciso in Roma, il 16.11.2000 Cons.est. il Presidente Pora IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EA AN Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria REGISTRAZIONE 16 FEB 2001 DELLA IL CANCELLIERE AI SENSI DELL'ART. 8 317* DA N. "ESENTE 3-5-1967 LEGGE