Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
La configurabilità del tentativo è esclusa quando l'azione delittuosa non ha raggiunto uno sviluppo dal quale dedurre la improbabilità che l'agente porti a compimento il progetto criminoso ed è interrotta per una scelta del medesimo. (In applicazione del principio, la Corte ha assolto dall'accusa di tentato omicidio gli imputati che, unitamente con altri giudicati separatamente, dopo aver assunto la decisione di uccidere un esponente di organizzazione criminale contrapposta, avevano predisposto le armi e le basi operative ed avevano costantemente monitorato i movimenti della vittima per poi desistere dal proposito criminoso quando uno dei complici era stato arrestato per altro reato).
Commentario • 1
- 1. OmicidioAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 6120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6120 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/12/2013
Dott. BONITO AN - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1772
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 13483/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI AN N. IL 09/08/1977;
PA NA N. IL 01/01/1957;
avverso la sentenza n. 2545/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso AN e per la inammissibilità del ricorso TI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con pronuncia resa il 27 novembre 2012 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, il 3 ottobre 2011, il GIP del Tribunale di Napoli aveva condannato alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno TI NC e AN TE, imputati, in concorso tra loro e con altri, del tentato omicidio di RO AN, reato aggravato dalla premeditazione, dal numero delle persone, da motivi abbietti e dalla finalità di favorire il clan camorristico denominato clan Bidognetti, nonché del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, per la detenzione delle armi predisposte per consumarlo, anch'esso aggravato come innanzi con esclusione della premeditazione;
in Casal di Principe, fino al 16.2.2001.
A sostegno della decisione i giudici territoriali di entrambe le istanze di merito richiamavano le dichiarazioni collaborative di Di AT IL, intraneo al clan Bidognetti, e di AN FO, i quali avevano raccontato: che detto gruppo aveva programmato l'uccisione di RO AN, esponente di un gruppo rivale, per ragioni di predominio criminale del territorio;
che nella realizzazione dell'impresa erano stati coinvolti i due imputati ricorrenti (AN coinvolge solo la AN); che, in particolare, AN TE aveva organizzato la collocazione del gruppo di fuoco incaricato, composto da Di AI AN, TI IO e AN FO, presso l'abitazione del Di AT, dove i tre dormirono per alcuni giorni;
che utilizzando tale base e quella data da un immobile in costruzione di AN AN, fratello della citata AN TE, i tre ricevevano continui aggiornamenti, anche dalla AN, sui movimenti della vittima;
che tanto era finalizzato alla scelta del momento e del luogo migliori per raggiunger ed uccidere il RO;
che il 16.2.2001 era stato arrestato nel ristorante di tale Di AT Vincenzo, coimputato, il Di AI, latitante e ricercato per questo (dichiarazione del solo Di AT); che, nella circostanza, con l'arrestato si trovavano Di AT, TI IO, TI NC e AS GI, quest'ultimo incaricato di osservare le mosse della vittima in quanto vicino di casa della stessa;
che in seguito a tale arresto il progetto omicidiario era stato abbandonato (dichiarazione del solo Di AT).
Richiamavano altresì i giudici territoriali una serie di intercettazioni telefoniche di colloqui intercorsi tra Di AI AN, AN FO, TI IO, TI NC, AS GI e Di AT IL, comprovanti, ad avviso dei giudicanti, l'intraneità di TI NC nel gruppo che agiva per l'impresa omicidiaria ed un suo ruolo attivo nella consumazione del reato fino alla identificazione in occasione dell'arresto del Di AI (in quell'occasione il gruppo era armato per il collaboratore Di AT, ma si fece in tempo a far sparire le armi con l'aiuto del ristoratore il quale ebbe modo di nasconderle).
2. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione sia la AN che TI NC.
2.1 Quest'ultimo, personalmente, si duole del difetto di motivazione a sostegno della condanna dappoiché a suo avviso non valorizzato il dato che i collaboratori di giustizia non hanno fatto riferimento alla sua persona.
2.2 AN TE invece, difesa dal difensore di fiducia, sviluppa quattro motivi di impugnazione.
2.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'ordinanza con la quale la corte di merito ha acquisito ed allegato agli atti di causa il verbale di interrogatorio reso da AS GI in data 15.6.2011. Ad avviso del difensore poiché la richiesta di acquisizione era stata formalizzata nell'interesse di TI NC con l'opposizione della AN, la quale aveva in tale occasione insistito per l'audizione del collaboratore in contraddittorio se accolta l'istanza del TI, l'acquisizione impugnata, in quanto non disposta con formale ordinanza di rinnovazione e nel rispetto del contraddittorio, doveva ritenersi illegittima ed inutilizzabile l'atto acquisito. Nella fattispecie, sempre secondo tesi difensiva, in mancanza di un motivo di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p. l'acquisizione era possibile soltanto in costanza dell'assoluta necessità ritenuta dal giudice.
2.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa ricorrente difetto di motivazione e travisamento della prova, in particolare osservando: la Corte ha fondato il giudizio di colpevolezza della ricorrente sulla base di una mera operazione aritmetica delle dichiarazioni collaborative, senza per nulla considerare distonie e difformità delle medesime e senza coerentemente valutare gli esiti delle intercettazione le quali, sole, dimostrano quanto accadde prima dell'arresto del Di AI;
dette intercettazioni inoltre sono le uniche acquisizioni processuali attraverso cui valutare la credibilità e l'efficacia degli esiti collaborativi;
i giudici di merito non hanno ricercato alcun confronto logico tra intercettazioni e dichiarazioni dei collaboranti, limitandosi ad elencare queste ultime ed a dichiararle, apoditticamente, compatibili;
la difesa ha denunciato, invano, il contrasto tra quanto riferito dai collaboratori e la ricostruzione giudiziale emersa dalle intercettazioni;
il giudice dell'appello ha valorizzato come elemento individualizzante la conversazione telefonica riportata a pag. 38 della sentenza del GIP e questo giustifica la censura di travisamento della prova, al pari, ancorché sotto diverso profilo, della utilizzazione delle dichiarazioni rese dal AS il 15.6.2011 entrate a far parte, in sede di appello, del fascicolo processuale;
il AS infatti, in contrasto con quanto riferito dai collaboratori AN e Di AT, esclude la partecipazione del AN ai fatti di causa ed indica la casa della AN come luogo ove il gruppo si appoggiò per l'impresa;
nulla motiva su tali rilievi la corte di merito;
per i giudici territoriali i due collaboranti hanno reso dichiarazioni che reciprocamente si riscontrano, nonostante le diffuse, significative, palesi contraddizioni delle stesse;
per il Di AT il gruppo di fuoco avrebbe dovuto trovare ricovero in uno stabile in costruzione e senza finestre di proprietà di AN AN;
il AN invece accusa la AN attraverso una progressione del ricordo e senza mai attribuirle fatti di sangue;
le intercettazioni escludono la presenza del AN nella vicenda delittuosa;
i due collaboratori indicano come "spechiettisti" persone diverse, AS GI il Di AT, l'imputata, il fratello e lo stesso Di AT il AN;
considerando, a questo punto, gli esiti delle intercettazioni, non può non rilevarsi come le stesse smentiscano i collaboratori;
le conversazioni nn. 136 e 129 dimostrano che Di AI il 13.2.2001 si preparava a pernottare da AN AN e non da Di AT, come da questi riferito;
tale circostanze è stata confermata dal AS, le cui dichiarazioni sono state ignorate con oggettivo travisamento della prova;
il giudice di appello omette di esaminare l'aspetto decisivo dell'assenza del AN nella fase dinamica dell'azione delittuosa, assenza confermata dallo stesso AS ed emersa dalle intercettazioni 292, 293, 294, 295. 2.2.2 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 56 e 575 c.p., sul rilievo che, nel caso in esame, non risulterebbe configurabile il tentativo dappoiché accertate mere attività preparatorie dell'omicidio, in quanto tali prive di rilevanza penale. Osserva, altresì, la difesa istante che la AN non compare nelle intercettazioni e che il TI non è stato menzionato dai collaboratori, di guisa che la motivazione della sentenza avrebbe dovuto essere particolarmente attenta proprio in relazione alla specifica posizione dell'imputata.
2.2.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, argomentato in sentenza cumulativamente per entrambi gli imputati e non tenendo conto pertanto delle differenze delle rispettive personalità, per nulla considerate.
3. Ritiene il Collegio che la condotta accertata a carico degli imputati non sia di rilevanza penale giacché non acquisiti e realizzati i requisiti minimi del tentativo, di guisa che la sentenza va, per questo, annullata senza rinvio.
3.1 Il reato tentato è figura giuridica descritta all'art. 56 c.p., comma 1 il quale, testualmente, recita: "chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica"; per il rilievo che avrà nella valutazione della vicenda in esame, giova altresì rammentare che quando l'azione non si compie si ha la figura del tentativo incompiuto, se viceversa l'azione si compie ma non si verifica l'evento, ricorre invece la figura c.d. del tentativo compiuto.
Sul piano oggettivo pertanto il reato tentato si realizza quando siano posti in essere atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto e quando tali atti sia idonei allo scopo.
La individuazione concreta di tali requisiti, come è noto, non è affatto agevole ed il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto non è ancora pervenuto a conclusioni certe e di comune acquisizione.
Come è noto, la formulazione codicistica attuale trova le sue origini nella iniziale distinzione tra atti preparatori, non punibili, ed atti esecutivi, viceversa punibili, distinzione largamente codificata nei Paesi europei, rinveniente dalla codificazione napoleonica e riportata nel codice Zanardelli, ma successivamente abbandonata, dappoiché non risolutiva dei casi limite, con la formulazione del codice vigente.
Superata pertanto la tradizionale distinzione, il giudice di legittimità ha chiarito che anche gli atti preparatori e non propriamente esecutivi possono rientrare nell'area della punibilità e questo quando, le circostanze concrete, facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obbiettivo programmato, che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto e che esso sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite le quali pongano in dubbio tale eventualità; a tal fine devono escludersi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente (Cass., Sez. 2, 21/09/2011, n. 36536). Sulla stessa scia ermeneutica si pone Cass., Sez. 2, 20/11/2012, n. 46776, secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.
Tirando le somme dell'insegnamento più recente di questa Corte può pertanto ritenersi: il carattere inequivoco degli atti diretti a commettere un delitto esprimono una qualità oggettiva della condotta, nel senso che, l'azione in sè, per quello che è e per il modo in cui viene compiuta, deve rivelare l'intenzione delittuosa dell'agente. In tal senso, peraltro, si esprime la stessa Relazione sul Progetto definitivo del codice (n. 70). La univocità oggettiva comporta inoltre che l'azione abbia avuto uno sviluppo tale che, oltre ad evidenziare, come già detto, l'intenzione ed il fine al quale è diretta, escluda l'apprezzabile probabilità che l'agentè non la porti a termine.
3.2 Inserendo ora i fatti di causa nel quadro teorico appena delineato, osserva il Collegio che nella fattispecie ricorre una ipotesi di tentativo incompiuto, una ipotesi cioè nella quale la condotta non si è interamente consumata, contrapposta a quella nella quale, viceversa, l'azione delittuosa si è compiutamente realizzata senza cagionare l'evento.
I fatti di causa considerati dai giudici di merito rientranti nella ipotesi astratta del tentato omicidio, sono i seguenti: la decisione presa dal gruppo criminale di uccidere la vittima, esponente di un clan malavitoso avversario, per assicurarsi il controllo del territorio;
l'organizzazione dell'attentato attraverso la predisposizione delle armi, della base di partenza, di osservatori dei movimenti della vittima per cogliere il momento più favorevole;
il controllo concreto dei movimenti della vittima ancorché mai pervenuto alla individuazione di un momento favorevole all'attentato ed il passaggio sistematico delle informazioni sui suoi movimenti;
la desistenza dall'impresa in seguito al fermo del Di AI per altra e distinta vicenda delittuosa;
l'arco temporale di una decina di giorni circa nel cui ambito risultano scanditi i fatti detti. Orbene, decisivo ai fini di qualificare la condotta degli imputati, a vario titolo inseriti nei momenti appena descritti come da contestazione in atti, è la considerazione che l'azione delittuosa non raggiunse mai uno sviluppo dal quale dedurre la improbabilità di un non ritorno, e che la stessa non è stata interrotta da fatti indipendenti dalla volontà degli imputati.
Il piano venne infatti abbandonato spontaneamente dopo il fermo del Di AI, coimputato quale co-esecutore dell'omicidio mai verificatosi, fermo eseguito per altro reato, nel contesto di un incontro conviviale presso un ristorante ed in nessun modo collegato a quello per cui è causa. La vicenda personale del Di AI, appare utile ribadirlo, l'esecuzione cioè del decreto di fermo per altra vicenda, non fu causa diretta dell'interruzione del piano criminoso per cui è causa, ma circostanza indiretta che indusse i coimputati a desistere quando era possibile una scelta diversa, perseguire il piano omicidiario sul quale il fermo anzidetto nessuna conseguenza aveva determinato, se non il venir meno dell'apporto di uno degli otto personaggi in esso coinvolti. La condotta giudicata pertanto, non aveva ancora conosciuto uno sviluppo inequivoco, uno sviluppo tale cioè da escludere in modo apprezzabile la probabilità che gli imputati realizzassero il piano e la desistenza da esso non è diretta conseguenza del fermo del Di AI, il quale avvenne, come detto, nel corso di un incontro conviviale, certamente non funzionale all'impresa ed in quanto tale del tutto estraneo al piano omicidiario.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014