Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
CANCELLERIA IN 3491/02 REPUBBLICA ITALIANA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resorcu suto SEZIONE TERZA CIVILE Полей Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente | R.G.N. 10983/9! - Dott. Ernesto LUPO Consigliere Сгод.·8347- Rel. Consigliere -| Dott. Michele VARRONE Rep. 813 - Dott. NT LIMONGELLI Consigliere - Ud.17/12/01 Dott. Italo PURCARO Consigliere TYT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta corla slus S E NTENZA dal Sig. +per finiti MAR. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TACCHIFICIO FALERIA DI AN AU E C. SNC, corrente in S, Elpidio a Mare, in persona del legale | CANCELLERIAN rappresentante ¡ MA NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio - PROPERZI, che la difende, | dell'avvocato PATRIZIA DC718763 giusta delega in atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE + UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. C.d.s ES NO, RAS SPA;
+ per dirimi 1.55 - intimati 11.12.03.02 IL CANCELLIERE sentenza n. 1786/98 della Corte d'Appello 2001 avvers0 la 2183 di ROMA, Aezione IV Civile, emessa il 07/05/98 e -1- depositata il 27/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per -- l'accoglimento del III e del IV e l'assorbimento del I e del II motivo di ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 6/8/1990, alle ore 9.30 circa, in S. Elpidio a Mare, l'Alfetta 2000 condotta da NO ES, che percorreva la strada provinciale Faleriense, si scontrava col veicolo OM-DM15 denominato "Muletto", normalmente adibito ad innalzamento e ad abbassamento di colli, condotto da IO AN, e di proprietà della s.n.c. TACCHIFICIO FALERIA di AN AU c C., che si immetteva sulla strada stessa proveniente da una stradina laterale destra. La collisione avveniva tra le punte delle pale anteriori del "Muletto" e le ruote dell'autovettura che, per lo scoppio degli pneumatici, sbandava ed andava a schiantarsi contro un albero. A seguito del sinistro il ES riportava serie lesioni personali e *Alfetta andava distrutta. Con sentenza 12 gennaio 1994 il Tribunale di Roma, ritenuto di non potere stabilire l'esatto punto d'urto tra i due veicoli, se cioè sulla provinciale, quindi, oltre la linea gialla di demarcazione tra la sede stradale e la banchina laterale, a causa del superamento di detta linea da parte delle pale della macchina operatrice condotta dal AN, ovvero sulla banchina, a causa del superamento della linea stessa da parte dell'Alfetta, applicava la presunzione di pari concorso di colpa di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c. condannando, in solido, il TACCHIFICIO FALERIA S.n.c. e la R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., nelle rispettive qualità di proprietaria del "Muletto" e di impresa designata dal F.G.V.S., non essendo detto veicolo coperto da assicurazione, al pagamento della somma di lire 35.400.000 a titolo di risarcimento della metà del danno biologico temporaneo e permanente riportato dal ES nel sinistro. Proponevano gravame il ES ed in via incidentale le due Società (il TACCHIFICIO FALERIA s.n.c. e la R.A.S. s.p.a.) e la Corte di Appello di Roma, con sentenza 27 maggio 1998, accoglieva il primo e rigettava il secondo condannando le appellate, in solido, al pagamento di ulteriori I.. 107.641.000, con gli interessi come per legge, nonché alle spese del grado, affermando: che la responsabilità del sinistro doveva essere addebitata esclusivamente al conducente del "Muletto"; che la percentuale di invalidità per postumi permanenti accertata dal C.T.U. andava confermata ma che il valore del punto andava aggiornato, così da liquidare L. 90.000.000 per danno biologico permanente e L. 12.600.000 per danno biologico tempuraneo;
che trattandosi di colpa effettivamente accertata in ordine al reato di lesiont colpose, doveva riconoscersi anche il danno morale, liquidato equitativamente in L. 30.000.000; che, infine, dovevano liquidarsi L.
9.100.000 per la conduzione dell'azienda e L.
6.000.000 per la distruzione della vettura, mentre nulla poteva riconoscersi per danno patrimoniale futuro;
che le modalità di circolazione del "Muletto" importavano la copertura assicurativa obbligatoria;
che calcolato quanto spettante a titolo risarcitorio complessivo al ES e quanto da costui già riscosso, residuava a suo favore un credito di L. 107.641.000, con gli interessi calcolati secondo la sentenza di questa Corte n. 1712/95. Ha proposto ricorso per cassazione il TACCHIFICIO FALERIA, affidandolo a quattro motivi. Le altre parti intimate non si sono costituite in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONĘ Con il primo motivo la Società ricorrente denuncia il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi posti a fondamento dell'affermata responsabilità esclusiva del AN. Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e la faisa applicazione degli artt. 40 Cod. Str., 138 e 141 del regolativo Regolamento. anche sotto il profilo motivazionale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta in particolare che fra le argomentazioni addotte fosse compresa l'affermazione che "anche la linea gialla costituisce sode stradale". Con il terzo motivo, censura un ulteriore difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) sulla ritenuta esclusione "di qualsiasi incidenza causale dell'eventuale non moderata velocità dell'autoveicolo nella produzione del sinistro" Con il quarto ed ultimo mezzo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 40 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il TACCHIFICIO FALERIA si duole che sia stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità del conducente del suo “Muletto" benché il ES non avesse fornito la prova liberatoria idonea a superare le presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. I quattro motivi, che per la connessione logico-giuridica delle rispettive riconosce la stessa ricorrente (pag. 11 del ricorso); anche l'accenno alla velocità dell'Alfetta è puramente ipotetico ("qualsiasi incidenza causale dell'eventuale non moderata velocità ..."); l'onere della prova liberatoria a carico del LEVANTES] è stato ritenuto superato dal complesso delle emergenze processuali acquisite, tali da configurare l'esclusiva responsabilità del MAGLIANESL E' d'altronde noto che la ricostruzione di un sinistro automobilistico e l'accertamento della correlata responsabilità spettano istituzionalmente al giudice del merito e sono insindacabili in cassazione ove, come nella spccie, motivati senza errori giuridici e/o vizi logici. Cosicché il TACCHIFICIO, aggiungendo alle doglianze per pretese violazioni di legge plurimi vizi di motivazione, nella sostanza invoca surrettiziamente a questa Corte di legittimità un'inammissibile lettura delle risultanze processuali, diversa da quella del giudice di appello e conforme alle sue aspettative. Il ricorso va, pertanto, rigettate. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli 1037 129.1 intimati. 109T L 20,66
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. JOT. 149,77 Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE-- IL PRESIDENTE-. Ravana Schilame Depositata in Cancelleria .
3.08 Doggi, n IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Cassoli Joe Casoli H ' d