Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2011, n. 42988
CASS
Sentenza 26 ottobre 2011

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Massime1

Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo.

Commentario1

  • 1Articolo 494 Codice Penale: sostituzione di persona
    Michele Di Iesu · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2013

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. II. IL COMMENTO. 1. L'interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. La condotta tipica. 4. L'elemento soggettivo. 5. Consumazione. 6. Sussidiarietà della norma e rapporti con altri reati. III. LE QUESTIONI APERTE. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2011, n. 42988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42988
Data del deposito : 26 ottobre 2011

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