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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37089 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto. L'avvocato Davide Calvi ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato Pietro Pomanti si è associato alla richiesta del codifensore ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'Appello di Torino, con il provvedimento impugnato, confermava la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva affermato la responsabilità penale di LL PP in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 2 n. 1 del R.D. n. 267 del 1942, commesso nella qualità di amministratore unico della GEMARC S.R.L., dichiarata fallita il 26 febbraio 2019. 2.11 ricorso per cassazione è articolato in sette motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37089 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/10/2025 2.1.Con il primo motivo, sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., poiché la sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. g cod. proc. pen., per aver preso parte al collegio giudicante il medesimo magistrato che, in fase precedente del procedimento, aveva svolto le funzioni di G.U.P. presso il Tribunale di Asti, pronunciando il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato. 2.2.Con il secondo motivo, sono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte d'Appello avrebbe fondato la decisione di condanna su elementi probatori non valutati secondo i canoni della logica e dell'esperienza e non idonei a superare il ragionevole dubbio, essendosi limitata ad aderire alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado ed avendo omesso una valutazione critica e completa del compendio probatorio, disattendendo così l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di conferma della sentenza di condanna. La Corte avrebbe poi omesso di considerare le risultanze probatorie emerse in dibattimento, le quali -se correttamente valutate- avrebbero condotto ad una diversa conclusione in punto di responsabilità penale. La motivazione inoltre sarebbe contrassegnata da lacune argomentative, apoditticità e salti logici, ed avrebbe trascurato del tutto emergenze istruttorie favorevoli alla tesi difensiva. 2.3.11 terzo motivo si fonda sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., poiché la Corte avrebbe trascurato completamente di dare rilievo agli eventi sopravvenuti e documentati, che avevano inciso in modo determinante sulla situazione patrimoniale della società, quali il mancato versamento dei fondi regionali da parte della Regione Piemonte, l'accesso in azienda del Nucleo Antifrode dell'Agenzia delle Entrate con esiti pregiudizievoli, ed infine il sequestro delle quote sociali dell'imputato. L'incidenza di tali fatti sul dissesto della società, che si apprestava all'avvio - con ingenti investimenti tra TT e IO già effettuati e sostenuti dal gruppo GEMARC - del nuovo business "Trilogy", adeguatamente illustrata e documentata dalla difesa, non sarebbe stata oggetto di alcuna considerazione logico-giuridica da parte della Corte, configurando travisamento delle prove acquisite nonché un vizio logico della motivazione. 2.4.Con il quarto motivo è criticata la manifesta illogicità e apparenza della motivazione, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare una serie di sentenze assolutorie e favorevoli intervenute in procedimenti paralleli relativi agli stessi fatti materiali oggetto del presente giudizio e prodotte in atti dalla difesa. In particolare, la sentenza del Tribunale di Torino, poi confermata dalla Corte d'Appello, che escludeva profili di illiceità penale in ordine alla gestione societaria ed in particolare alle scorrette fatturazioni contestate all'imputato; la sentenza del Tribunale di Lanusei che ne ha escluso la responsabilità penale in ordine a condotte gestionali ritenute lecite;
la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha annullato la sentenza sfavorevole del tribunale di Asti, in seguito alla quale è stato disposto il dissequestro dei beni (sequestro che avrebbe causato la distruzione delle società dell'imputato); infine, la sentenza della Corte Tributaria di Secondo Grado - Sezione di Sassari, che ha accertato l'inesistenza di elementi di frode o di artificiosità nella condotta fiscale dell'imputato. La Corte avrebbe omesso di considerare il contenuto rilevante di tali sentenze, un corpus di decisioni che, pur non vincolanti in senso stretto, avrebbero imposto una valutazione critica ed argomentata. 2.5.11 quinto motivo ha denunciato l'illogicità e l'apparenza della motivazione poiché il Giudice di secondo grado, reiterando l'errore già compiuto in primo grado, avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato, le testimonianze difensive e le risultanze contabili offerte dalla difesa senza fornire alcuna motivazione analitica, e limitandosi a un generico rinvio alla consulenza dell'accusa, astenendosi da una valutazione comparativa tra le diverse versioni, né spiegando perché la prospettazione difensiva sarebbe infondata. 2.6.Con il sesto motivo, sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. poiché la Corte non avrebbe compiutamente accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, avrebbe affermato la sussistenza del dolo solo in base alla esistenza di operazioni ritenute svantaggiose per GEMARC, alla consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di dissesto delle altre società del gruppo, ed alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni difensive;
tale motivazione non sarebbe idonea a dare ragione del dolo generico, che secondo consolidata giurisprudenza consiste non solo nella coscienza e volontà della condotta ma nella finalizzazione della stessa a recare pregiudizio ai creditori. Sul punto, la Corte non avrebbe dimostrato la volontà dell'imputato di danneggiare i creditori, non avrebbe evidenziato se le operazioni fossero finalizzate ad altri scopi, ed avrebbe omesso qualsiasi valutazione delle concrete ragioni economiche che, secondo quanto dichiarato dall'imputato, avrebbero giustificato le operazioni contestate. 2.7.Con il settimo motivo, la motivazione è censurata per apparenza ed illogicità poiché la Corte avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato, le testimonianze difensive e le risultanze contabili offerte dalla difesa senza fornire alcuna motivazione analitica, e limitandosi a un generico rinvio alle risultanze della consulenza dell'accusa, astenendosi da una valutazione comparativa tra le diverse versioni né spiegando perché la prospettazione difensiva sarebbe infondata. 3.In data 22 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità totale, è nel complesso infondato. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. 3 sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 1.1. Ancora, mette conto anticipare che sono inammissibili i motivi di ricorso che costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, poiché essi non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.2. E quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod, proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o dì logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica. Il sindacato di legittimità, al riguardo, deve essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (tra le tante, Sez. Unite n 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 dei 31/05/2000, 3akani, Rv.216260; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). 1.3.Deve aggiungersi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di corrgruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Cass. sez.2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). 4 2.Tracciate le direttrici interpretative a cui ci si atterrà, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' ius receptum che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr., per questa soluzione, in particolare, Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01, nonché, tra le più recenti delle Sezioni semplici nnassinnate, Sez. 5, Sentenza n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; Sez. 1, Sentenza n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302; Sez. 6, *n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen, deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (così, segnatamente, Sez. U, n. 5 del 1996, D'Avino, cit.), ipotesi per la quale è espressamente previsto lo strumento della ricusazione. In tanto si può configurare un difetto assoluto di capacità del giudice idoneo a generare una nullità, in quanto il sistema processuale non offra un rimedio volto a prevenirla, che nel caso dell'incompatibilità, è costituito dall'istanza di ricusazione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Ad abundantiam, è lecito rilevare che il patrocinatore legale dell'imputato, all'udienza preliminare, era il medesimo che ne ha poi seguito la vicenda processuale;
pertanto, la difesa era nelle condizioni di avvedersi della presenza, tra i componenti del collegio di secondo grado, del magistrato che aveva emesso il decreto che dispone il giudizio e di formalizzarne tempestiva ricusazione. 3.11 secondo motivo, ai limiti dell'indeterminatezza, il terzo motivo, il quinto (identico e sovrapponibile, quasi graficamente, al settimo) ed il sesto motivo, che meritano una trattazione congiunta, sono generici, poiché meramente riproduttivi delle doglianze di gravame ragionatamente respinte e per lo più ridotti a note di dissenso, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. Il ricorrente ha dedotto nella sostanza un vizio di travisamento della prova "per omissione", in quanto la Corte d'appello avrebbe "trascurato del tutto" le valutazioni del tecnico di parte Birini, che avrebbe spiegato l'"atteggiamento psicologico dell'imputato" che avrebbe operato secondo una "visione unitaria del gruppo" e la deposizione testimoniale del teste HE a riguardo della "locazione di un magazzino per contenere i macchinari dell'azienda". In realtà, il parere del consulente tecnico dr.Birini è stato affrontato e valutato, nel dettaglio, a pag. 13 e segg. della decisione di prima istanza ed a pag. 13 della sentenza di secondo grado, con particolare riferimento ai "tre eventi" dedotti come imprevedibili, che avrebbero "scatenato la crisi irreversibile" della fallita;
la Corte territoriale ne ha considerato, per un verso, il dato cronologico, in sintonia con la ricostruzione del primo giudice, perché si tratta di accadimenti antecedenti alla gran parte degli episodi distrattivi compiutamente analizzati dal duplice elaborato di merito;
e, per altro verso, ne ha sottostimato, con spiegazione logica, almeno 5 due, perché non sono state esplicitate nell'atto di gravame le ragioni per le quali l'accesso del Nucleo antifrode dell'Agenzia delle entrate avrebbe prodotto effetti dirompenti sull'evoluzione del dissesto societario, tanto più che i suoi esiti sono stati impugnati in sede giurisdizionale;
e perché il sequestro delle quote societarie non presenta i connotati dell'imprevedibilità, in quanto conseguenza di condotte illecite dell'amministratore. Deve essere poi in proposito ricordato che il sistema normativo non autorizza il rischio d'impresa secondo strategie complessive di gruppo, se confliggenti con quelle della singola entità che ne faccia parte. <questa è un'entità economico - giuridica a sè stante, in quanto opera un ambito di rapporti, che le fanno direttamente ed esclusivamente capo. sintesi, se più imprese sono economicamente collegate, ciascuna giuridicamente autonoma dalle altre [...], e deve essere gestita con criteri funzionali al suo scopo specifico, senza pregiudizio per il patrimonio, su cui i terzi diretto affidamento, proprio poter offrire contributo all'obiettivo comune"> (in motivazione, sez. 5, n. 4424 del 09/03/1999, Spinelli, Rv. 213116; v. anche sez.5, n. 5032 del 17/03/1995, Degli Antonì, Rv. 201318). L'apporto informativo del teste SC è stato puntualmente vagliato e la sentenza di primo grado - il cui impianto motivazionale è stato richiamato e condiviso dai giudici di appello (pag.12) - ne ha ritenuto l'inconcludenza in ottica difensiva, in quanto - anche a dar per vero che l'immobile di Ceresole D'Alba fosse utilizzato "per lo stoccaggio di beni di proprietà delle varie società del gruppo" - "l'assunzione dei relativi costi in capo alla sola GEMARC" appariva "comunque ingiustificato" (pagg. 16-17).. 3.1. Ebbene, il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (ex multis, sez.6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457), non quando quel dato probatorio, con inferenza congrua, sia stato apprezzato e diversamente valutato rispetto alla prospettazione dei ricorso. In altri termini, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o di travisamento della prova) impone al giudice di legittimità di circoscrivere i'ambito della propria cognizione alla corretta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, in tal guisa confinando ed interrompendo la propria valutazione al contenuto del "significante", senza estenderla al "significato", persistendo il divieto di riiettura e di riesame nel merito delle prove raccolte (Cass. sez.1, n,25117 del 14/7/06, Stojanovic, Rv. 234167; sez.5, n.36764 del 24/5/06, Bevilacqua, Rv. 234605). La doglianza sui vizio di travisamento della prova non può dunque coincidere con la deduzione di un'errata interpretazione della prova, tanto meno nei casi in cui il ricorso per cassazione, come in questo caso, riporti frammenti probatori o segmenti delle risultanze processuali che finiscano per sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura o ad una diretta interpretazione degli stessi e dunque ad una rivisitazione del fatto nella sua interezza. 6 Quanto alla lamentata necessità di confronto con il contributo del consulente di parte, basti soltanto rammentare che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv.279062; sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, Ganci e altri, Rv.262111). Né i motivi di ricorso si curano di puntualizzare, così da tradire nuovamente intima genericità, i profili di potenzialità demolitiva che i passaggi dell'elaborato del professionista, le testimonianze dei testi a discarico solo vagamente evocate e le dichiarazioni dell'imputato (comunque sondate, pag. 16 primo grado, pag. 13 secondo grado) potrebbero produrre sulla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. 3.2. E può comunque aggiungersi che lo stato di conclamata decozione della società si è manifestato a partire dall'anno 2015 (pagg. 7 e 17 primo grado, pag. 6 sentenza di appello). Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale è il presupposto per la dichiarazione di fallimento, e si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (ex pluribus, Cass. civ. sez.1, n. 26217 del 01/12/2005, Rv. 586575). L'ineluttabile condizione di tracollo della società sin da quella annualità risulta di per sé incompatibile con la prosecuzione dell'attività caratteristica della società. 3.3. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in disparte il rilievo che un cospicuo gruppo di operazioni depauperatrici si collocano storicamente in una fase di ingravescente decozione (evidentemente nota al ricorrente, perché la società aveva interrotto i pagamenti a favore delle banche e dell'Erario, pag. 17 primo grado), mette conto ribadire che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); e l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (sez. U Passarelli, cit., Rv. 266805). Senza indulgere in inutili ripetizioni, sia sufficiente richiamare la trama, circostanziata e perspicua, della doppia conforme, con la quale il ricorrente omette completamente di misurarsi, a riguardo delle "cessioni di credito infragruppo, avvenute tra la fine del 2014 e il 7 2015 e che, globalmente considerate, avevano comportato un depauperamento del patrimonio della fallita"; della vendita da parte di GEMARC a PUBLIGEM, senza contropartita, della profittevole partecipazione al 100% in GEST'ESPACES; dell'indebita acquisizione, da parte di GEMARC, di un credito inesigibile nei confronti di PUBLIGEM, che ha consentito a LL di azzerare un proprio debito nei confronti della società per ingiustificati prelievi di risorse (pagg.
6-7 sent. appello); dell'accollo, a titolo gratuito, di un debito di GEST'ESPACES per euro 48.000; dei finanziamenti nei confronti di PUBLIGEM con causale "finanziamento gratuito", in parte operati con la vendita di immobili della società, quando GEMARC era già in istato di insolvenza;
dei finanziamenti a favore proprio e di altre società del gruppo, a loro volta in condizioni di profondo dissesto;
della vendita di partecipazioni a OT MA, a prezzo vile e, comunque, senza incassare il corrispettivo;
della gestione di tre immobili in Torino non destinati ad impiego sociale ed anzi produttivi di costi di manutenzioni e servizi;
della distrazione dell'immobile di Ceresole D'Alba, per il quale la GEMARC ha pagato i canoni di locazione. 4.11 quarto motivo si palesa, infine, in gran parte generico e comunque complessivamente infondato. 4.1.11 ricorrente ha lamentato l'omessa analisi, da parte della Corte territoriale, dei contenuti di tre sentenze di proscioglimento per reati tributari, commessi in qualità di amministratore di società diverse dalla fallita, di cui una, emessa dalla Corte d'appello di Torino, ha dichiarato l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado, stante l'intervenuta prescrizione dei reati esclusi dal primo giudice;
una sentenza della Corte d'appello di Torino nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., ascrittogli sempre quale amministratore di società diversa dalla fallita, nel quale è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado a causa di una errata valutazione di un impedimento legittimo a comparire del difensore;
e, infine, una sentenza della Corte di giustizia tributaria della Sardegna, riguardante - ancora una volta - società diversa, che ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati sulla scorta degli esití dei processi penali. Non è stata chiarita la rilevanza, e soprattutto la decisività della portata dei provvedimenti giurisdizionali nel contesto del presente scrutinio, che riguarda il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione attribuito all'imputato nell'esercizio del munus di amministratore unico della fallita GEMARC s.r.1., specificazione tanto più importante se si rammenta che le sentenze del giudice tributario, ancorché definitive, non vincolano quello penale, in quanto l'art. 238 bis cod. proc. pen, consente l'acquisizione in dibattimento delle sentenze divenute irrevocabili, disponendo peraltro che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, dello stesso codice, ai fini della prova del fatto in esse accertato (sez.3, n. 1628 del 28/10/2015, Campedelli, Rv. 266328; sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038); né si è illustrato, con riferimento alle decisioni penali, se sia intendimento del 8 liere estensore Il c Il Presidente ricorrente farne valere l'accertamento della prova di fatto, a norma dell'art. 238 bis cod. proc. pen. e - in caso positivo - sotto quale profilo il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere che le relative argomentazioni investissero i medesimi fatti storici oggetto del processo condotto alla sua attenzione. 5.La memoria difensiva depositata il 22 settembre 2025 ha ripercorso i medesimi motivi, con l'aggiunta, parimenti inammissibile perché non articolata con i motivi principali e in ogni caso solo lapidariamente formulata con le "conclusioni", della censura riguardante la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 08/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto. L'avvocato Davide Calvi ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato Pietro Pomanti si è associato alla richiesta del codifensore ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'Appello di Torino, con il provvedimento impugnato, confermava la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva affermato la responsabilità penale di LL PP in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 2 n. 1 del R.D. n. 267 del 1942, commesso nella qualità di amministratore unico della GEMARC S.R.L., dichiarata fallita il 26 febbraio 2019. 2.11 ricorso per cassazione è articolato in sette motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37089 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/10/2025 2.1.Con il primo motivo, sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., poiché la sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. g cod. proc. pen., per aver preso parte al collegio giudicante il medesimo magistrato che, in fase precedente del procedimento, aveva svolto le funzioni di G.U.P. presso il Tribunale di Asti, pronunciando il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato. 2.2.Con il secondo motivo, sono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte d'Appello avrebbe fondato la decisione di condanna su elementi probatori non valutati secondo i canoni della logica e dell'esperienza e non idonei a superare il ragionevole dubbio, essendosi limitata ad aderire alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado ed avendo omesso una valutazione critica e completa del compendio probatorio, disattendendo così l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di conferma della sentenza di condanna. La Corte avrebbe poi omesso di considerare le risultanze probatorie emerse in dibattimento, le quali -se correttamente valutate- avrebbero condotto ad una diversa conclusione in punto di responsabilità penale. La motivazione inoltre sarebbe contrassegnata da lacune argomentative, apoditticità e salti logici, ed avrebbe trascurato del tutto emergenze istruttorie favorevoli alla tesi difensiva. 2.3.11 terzo motivo si fonda sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., poiché la Corte avrebbe trascurato completamente di dare rilievo agli eventi sopravvenuti e documentati, che avevano inciso in modo determinante sulla situazione patrimoniale della società, quali il mancato versamento dei fondi regionali da parte della Regione Piemonte, l'accesso in azienda del Nucleo Antifrode dell'Agenzia delle Entrate con esiti pregiudizievoli, ed infine il sequestro delle quote sociali dell'imputato. L'incidenza di tali fatti sul dissesto della società, che si apprestava all'avvio - con ingenti investimenti tra TT e IO già effettuati e sostenuti dal gruppo GEMARC - del nuovo business "Trilogy", adeguatamente illustrata e documentata dalla difesa, non sarebbe stata oggetto di alcuna considerazione logico-giuridica da parte della Corte, configurando travisamento delle prove acquisite nonché un vizio logico della motivazione. 2.4.Con il quarto motivo è criticata la manifesta illogicità e apparenza della motivazione, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare una serie di sentenze assolutorie e favorevoli intervenute in procedimenti paralleli relativi agli stessi fatti materiali oggetto del presente giudizio e prodotte in atti dalla difesa. In particolare, la sentenza del Tribunale di Torino, poi confermata dalla Corte d'Appello, che escludeva profili di illiceità penale in ordine alla gestione societaria ed in particolare alle scorrette fatturazioni contestate all'imputato; la sentenza del Tribunale di Lanusei che ne ha escluso la responsabilità penale in ordine a condotte gestionali ritenute lecite;
la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha annullato la sentenza sfavorevole del tribunale di Asti, in seguito alla quale è stato disposto il dissequestro dei beni (sequestro che avrebbe causato la distruzione delle società dell'imputato); infine, la sentenza della Corte Tributaria di Secondo Grado - Sezione di Sassari, che ha accertato l'inesistenza di elementi di frode o di artificiosità nella condotta fiscale dell'imputato. La Corte avrebbe omesso di considerare il contenuto rilevante di tali sentenze, un corpus di decisioni che, pur non vincolanti in senso stretto, avrebbero imposto una valutazione critica ed argomentata. 2.5.11 quinto motivo ha denunciato l'illogicità e l'apparenza della motivazione poiché il Giudice di secondo grado, reiterando l'errore già compiuto in primo grado, avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato, le testimonianze difensive e le risultanze contabili offerte dalla difesa senza fornire alcuna motivazione analitica, e limitandosi a un generico rinvio alla consulenza dell'accusa, astenendosi da una valutazione comparativa tra le diverse versioni, né spiegando perché la prospettazione difensiva sarebbe infondata. 2.6.Con il sesto motivo, sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. poiché la Corte non avrebbe compiutamente accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, avrebbe affermato la sussistenza del dolo solo in base alla esistenza di operazioni ritenute svantaggiose per GEMARC, alla consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di dissesto delle altre società del gruppo, ed alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni difensive;
tale motivazione non sarebbe idonea a dare ragione del dolo generico, che secondo consolidata giurisprudenza consiste non solo nella coscienza e volontà della condotta ma nella finalizzazione della stessa a recare pregiudizio ai creditori. Sul punto, la Corte non avrebbe dimostrato la volontà dell'imputato di danneggiare i creditori, non avrebbe evidenziato se le operazioni fossero finalizzate ad altri scopi, ed avrebbe omesso qualsiasi valutazione delle concrete ragioni economiche che, secondo quanto dichiarato dall'imputato, avrebbero giustificato le operazioni contestate. 2.7.Con il settimo motivo, la motivazione è censurata per apparenza ed illogicità poiché la Corte avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato, le testimonianze difensive e le risultanze contabili offerte dalla difesa senza fornire alcuna motivazione analitica, e limitandosi a un generico rinvio alle risultanze della consulenza dell'accusa, astenendosi da una valutazione comparativa tra le diverse versioni né spiegando perché la prospettazione difensiva sarebbe infondata. 3.In data 22 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità totale, è nel complesso infondato. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. 3 sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 1.1. Ancora, mette conto anticipare che sono inammissibili i motivi di ricorso che costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, poiché essi non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.2. E quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod, proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o dì logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica. Il sindacato di legittimità, al riguardo, deve essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (tra le tante, Sez. Unite n 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 dei 31/05/2000, 3akani, Rv.216260; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). 1.3.Deve aggiungersi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di corrgruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Cass. sez.2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). 4 2.Tracciate le direttrici interpretative a cui ci si atterrà, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' ius receptum che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr., per questa soluzione, in particolare, Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01, nonché, tra le più recenti delle Sezioni semplici nnassinnate, Sez. 5, Sentenza n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; Sez. 1, Sentenza n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302; Sez. 6, *n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen, deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (così, segnatamente, Sez. U, n. 5 del 1996, D'Avino, cit.), ipotesi per la quale è espressamente previsto lo strumento della ricusazione. In tanto si può configurare un difetto assoluto di capacità del giudice idoneo a generare una nullità, in quanto il sistema processuale non offra un rimedio volto a prevenirla, che nel caso dell'incompatibilità, è costituito dall'istanza di ricusazione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Ad abundantiam, è lecito rilevare che il patrocinatore legale dell'imputato, all'udienza preliminare, era il medesimo che ne ha poi seguito la vicenda processuale;
pertanto, la difesa era nelle condizioni di avvedersi della presenza, tra i componenti del collegio di secondo grado, del magistrato che aveva emesso il decreto che dispone il giudizio e di formalizzarne tempestiva ricusazione. 3.11 secondo motivo, ai limiti dell'indeterminatezza, il terzo motivo, il quinto (identico e sovrapponibile, quasi graficamente, al settimo) ed il sesto motivo, che meritano una trattazione congiunta, sono generici, poiché meramente riproduttivi delle doglianze di gravame ragionatamente respinte e per lo più ridotti a note di dissenso, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. Il ricorrente ha dedotto nella sostanza un vizio di travisamento della prova "per omissione", in quanto la Corte d'appello avrebbe "trascurato del tutto" le valutazioni del tecnico di parte Birini, che avrebbe spiegato l'"atteggiamento psicologico dell'imputato" che avrebbe operato secondo una "visione unitaria del gruppo" e la deposizione testimoniale del teste HE a riguardo della "locazione di un magazzino per contenere i macchinari dell'azienda". In realtà, il parere del consulente tecnico dr.Birini è stato affrontato e valutato, nel dettaglio, a pag. 13 e segg. della decisione di prima istanza ed a pag. 13 della sentenza di secondo grado, con particolare riferimento ai "tre eventi" dedotti come imprevedibili, che avrebbero "scatenato la crisi irreversibile" della fallita;
la Corte territoriale ne ha considerato, per un verso, il dato cronologico, in sintonia con la ricostruzione del primo giudice, perché si tratta di accadimenti antecedenti alla gran parte degli episodi distrattivi compiutamente analizzati dal duplice elaborato di merito;
e, per altro verso, ne ha sottostimato, con spiegazione logica, almeno 5 due, perché non sono state esplicitate nell'atto di gravame le ragioni per le quali l'accesso del Nucleo antifrode dell'Agenzia delle entrate avrebbe prodotto effetti dirompenti sull'evoluzione del dissesto societario, tanto più che i suoi esiti sono stati impugnati in sede giurisdizionale;
e perché il sequestro delle quote societarie non presenta i connotati dell'imprevedibilità, in quanto conseguenza di condotte illecite dell'amministratore. Deve essere poi in proposito ricordato che il sistema normativo non autorizza il rischio d'impresa secondo strategie complessive di gruppo, se confliggenti con quelle della singola entità che ne faccia parte. <questa è un'entità economico - giuridica a sè stante, in quanto opera un ambito di rapporti, che le fanno direttamente ed esclusivamente capo. sintesi, se più imprese sono economicamente collegate, ciascuna giuridicamente autonoma dalle altre [...], e deve essere gestita con criteri funzionali al suo scopo specifico, senza pregiudizio per il patrimonio, su cui i terzi diretto affidamento, proprio poter offrire contributo all'obiettivo comune"> (in motivazione, sez. 5, n. 4424 del 09/03/1999, Spinelli, Rv. 213116; v. anche sez.5, n. 5032 del 17/03/1995, Degli Antonì, Rv. 201318). L'apporto informativo del teste SC è stato puntualmente vagliato e la sentenza di primo grado - il cui impianto motivazionale è stato richiamato e condiviso dai giudici di appello (pag.12) - ne ha ritenuto l'inconcludenza in ottica difensiva, in quanto - anche a dar per vero che l'immobile di Ceresole D'Alba fosse utilizzato "per lo stoccaggio di beni di proprietà delle varie società del gruppo" - "l'assunzione dei relativi costi in capo alla sola GEMARC" appariva "comunque ingiustificato" (pagg. 16-17).. 3.1. Ebbene, il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (ex multis, sez.6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457), non quando quel dato probatorio, con inferenza congrua, sia stato apprezzato e diversamente valutato rispetto alla prospettazione dei ricorso. In altri termini, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o di travisamento della prova) impone al giudice di legittimità di circoscrivere i'ambito della propria cognizione alla corretta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, in tal guisa confinando ed interrompendo la propria valutazione al contenuto del "significante", senza estenderla al "significato", persistendo il divieto di riiettura e di riesame nel merito delle prove raccolte (Cass. sez.1, n,25117 del 14/7/06, Stojanovic, Rv. 234167; sez.5, n.36764 del 24/5/06, Bevilacqua, Rv. 234605). La doglianza sui vizio di travisamento della prova non può dunque coincidere con la deduzione di un'errata interpretazione della prova, tanto meno nei casi in cui il ricorso per cassazione, come in questo caso, riporti frammenti probatori o segmenti delle risultanze processuali che finiscano per sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura o ad una diretta interpretazione degli stessi e dunque ad una rivisitazione del fatto nella sua interezza. 6 Quanto alla lamentata necessità di confronto con il contributo del consulente di parte, basti soltanto rammentare che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv.279062; sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, Ganci e altri, Rv.262111). Né i motivi di ricorso si curano di puntualizzare, così da tradire nuovamente intima genericità, i profili di potenzialità demolitiva che i passaggi dell'elaborato del professionista, le testimonianze dei testi a discarico solo vagamente evocate e le dichiarazioni dell'imputato (comunque sondate, pag. 16 primo grado, pag. 13 secondo grado) potrebbero produrre sulla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. 3.2. E può comunque aggiungersi che lo stato di conclamata decozione della società si è manifestato a partire dall'anno 2015 (pagg. 7 e 17 primo grado, pag. 6 sentenza di appello). Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale è il presupposto per la dichiarazione di fallimento, e si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (ex pluribus, Cass. civ. sez.1, n. 26217 del 01/12/2005, Rv. 586575). L'ineluttabile condizione di tracollo della società sin da quella annualità risulta di per sé incompatibile con la prosecuzione dell'attività caratteristica della società. 3.3. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in disparte il rilievo che un cospicuo gruppo di operazioni depauperatrici si collocano storicamente in una fase di ingravescente decozione (evidentemente nota al ricorrente, perché la società aveva interrotto i pagamenti a favore delle banche e dell'Erario, pag. 17 primo grado), mette conto ribadire che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); e l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (sez. U Passarelli, cit., Rv. 266805). Senza indulgere in inutili ripetizioni, sia sufficiente richiamare la trama, circostanziata e perspicua, della doppia conforme, con la quale il ricorrente omette completamente di misurarsi, a riguardo delle "cessioni di credito infragruppo, avvenute tra la fine del 2014 e il 7 2015 e che, globalmente considerate, avevano comportato un depauperamento del patrimonio della fallita"; della vendita da parte di GEMARC a PUBLIGEM, senza contropartita, della profittevole partecipazione al 100% in GEST'ESPACES; dell'indebita acquisizione, da parte di GEMARC, di un credito inesigibile nei confronti di PUBLIGEM, che ha consentito a LL di azzerare un proprio debito nei confronti della società per ingiustificati prelievi di risorse (pagg.
6-7 sent. appello); dell'accollo, a titolo gratuito, di un debito di GEST'ESPACES per euro 48.000; dei finanziamenti nei confronti di PUBLIGEM con causale "finanziamento gratuito", in parte operati con la vendita di immobili della società, quando GEMARC era già in istato di insolvenza;
dei finanziamenti a favore proprio e di altre società del gruppo, a loro volta in condizioni di profondo dissesto;
della vendita di partecipazioni a OT MA, a prezzo vile e, comunque, senza incassare il corrispettivo;
della gestione di tre immobili in Torino non destinati ad impiego sociale ed anzi produttivi di costi di manutenzioni e servizi;
della distrazione dell'immobile di Ceresole D'Alba, per il quale la GEMARC ha pagato i canoni di locazione. 4.11 quarto motivo si palesa, infine, in gran parte generico e comunque complessivamente infondato. 4.1.11 ricorrente ha lamentato l'omessa analisi, da parte della Corte territoriale, dei contenuti di tre sentenze di proscioglimento per reati tributari, commessi in qualità di amministratore di società diverse dalla fallita, di cui una, emessa dalla Corte d'appello di Torino, ha dichiarato l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado, stante l'intervenuta prescrizione dei reati esclusi dal primo giudice;
una sentenza della Corte d'appello di Torino nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., ascrittogli sempre quale amministratore di società diversa dalla fallita, nel quale è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado a causa di una errata valutazione di un impedimento legittimo a comparire del difensore;
e, infine, una sentenza della Corte di giustizia tributaria della Sardegna, riguardante - ancora una volta - società diversa, che ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati sulla scorta degli esití dei processi penali. Non è stata chiarita la rilevanza, e soprattutto la decisività della portata dei provvedimenti giurisdizionali nel contesto del presente scrutinio, che riguarda il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione attribuito all'imputato nell'esercizio del munus di amministratore unico della fallita GEMARC s.r.1., specificazione tanto più importante se si rammenta che le sentenze del giudice tributario, ancorché definitive, non vincolano quello penale, in quanto l'art. 238 bis cod. proc. pen, consente l'acquisizione in dibattimento delle sentenze divenute irrevocabili, disponendo peraltro che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, dello stesso codice, ai fini della prova del fatto in esse accertato (sez.3, n. 1628 del 28/10/2015, Campedelli, Rv. 266328; sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038); né si è illustrato, con riferimento alle decisioni penali, se sia intendimento del 8 liere estensore Il c Il Presidente ricorrente farne valere l'accertamento della prova di fatto, a norma dell'art. 238 bis cod. proc. pen. e - in caso positivo - sotto quale profilo il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere che le relative argomentazioni investissero i medesimi fatti storici oggetto del processo condotto alla sua attenzione. 5.La memoria difensiva depositata il 22 settembre 2025 ha ripercorso i medesimi motivi, con l'aggiunta, parimenti inammissibile perché non articolata con i motivi principali e in ogni caso solo lapidariamente formulata con le "conclusioni", della censura riguardante la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 08/10/2025