Sentenza 10 luglio 2012
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento con la quale venga concessa la sospensione condizionale per una pena superiore al limite di concedibilità deve essere annullata nella sua interezza e non solo nella parte relativa alla statuizione illegittima, se l'imputato abbia subordinato la richiesta alla concessione del beneficio. (Fattispecie nella quale il P.M. - ricorrente avverso sentenza di patteggiamento che, erroneamente, aveva concesso la sospensione condizionale della pena della reclusione di anni due congiunta a pena pecuniaria - aveva richiesto l'annullamento parziale della sentenza nella sola parte in cui il beneficio era stato applicato anche alla pena pecuniaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2012, n. 46395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46395 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 10/07/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 726
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 32953/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) CI AN N. IL 06/03/1973 C/;
avverso la sentenza n. 590/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONA, del 18/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza e restituzione degli atti al gip del Tribunale di Cremona. RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 18.1.2011 il GUP del Tribunale di Cremona, nel giudizio nei confronti di CI AN e AR NA, applicava a CI ex art. 444 c.p.p., su richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, pena condizionalmente sospesa, in ordine a delitti concernenti violazioni della legge armi, commesse fino al 3.4.2007.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di Brescia, deducendo l'inosservanza dell'art. 163 c.p., comma 1, ultima parte, e chiedendo di annullare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso anche su quella pecuniaria, in quanto la suddetta disposizione consente al giudice di ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena solo con riguardo alla pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Correttamente il ricorrente ha rilevato che a AC NN, condannato alla pena complessiva di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale anche sulla pena pecuniaria. Per il disposto dell'art. 163 c.p., comma 1, ultima parte, infatti, nel caso de quo il giudice può ordinare che rimanga sospesa solo l'esecuzione della pena detentiva.
Non può invece accogliersi la richiesta del ricorrente di annullare solo il beneficio della sospensione condizionale concessa sulla pena pecuniaria, in quanto il giudice ha recepito un accordo tra le parti, che comprendeva anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria, e il predetto accordo non può essere modificato con l'impugnazione della sentenza.
Questa Corte ha stabilito che nel caso analogo di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel giudizio di legittimità non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, ma l'annullamento deve riguardare l'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza (V. Sez. 4 sent. n. 37648 dell'1.7.2004, Rv. 229150). Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al GIP del Tribunale di Cremona, al quale le parti potranno ancora chiedere l'applicazione di una pena concordata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2012