CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30509 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IK PE nato il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di LUCCA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERGIORGIO MOROSINI per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lucca con sentenza del 1°/7/2022, all'esito del processo celebrato con le forme del rito abbreviato, ha condannato IK PE alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2 capoverso cod. proc. pen. in quanto il giudice avrebbe erroneamente applicato la riduzione di un terzo in luogo di quella di un mezzo prevista per le contravvenzioni. 3. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Piergiorgio Morosini, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30509 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'art. 442, comma 2 capoverso cod. proc. pen. prevede espressamente che all'esito del giudizio abbreviato "in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione ...". Nel caso di specie, pertanto, una volta determinata la pena finale in euro 6.000,00 di multa, il giudice avrebbe dovuto procedere alla riduzione della metà della pena e non di un solo terzo come effettuato. Regione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto la pena, applicato correttamente l'art. 442, comma 2 cod. proc. pen., può essere rideterminata ai sensi dell'art. 620, comma i lett. I) cod. proc. pen. in euro 3.000,00, pari alla metà della pena finale individuata dal giudice di merito
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in euro 3.000,00 di ammenda. Così deciso il 6/4/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERGIORGIO MOROSINI per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lucca con sentenza del 1°/7/2022, all'esito del processo celebrato con le forme del rito abbreviato, ha condannato IK PE alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2 capoverso cod. proc. pen. in quanto il giudice avrebbe erroneamente applicato la riduzione di un terzo in luogo di quella di un mezzo prevista per le contravvenzioni. 3. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Piergiorgio Morosini, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30509 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'art. 442, comma 2 capoverso cod. proc. pen. prevede espressamente che all'esito del giudizio abbreviato "in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione ...". Nel caso di specie, pertanto, una volta determinata la pena finale in euro 6.000,00 di multa, il giudice avrebbe dovuto procedere alla riduzione della metà della pena e non di un solo terzo come effettuato. Regione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto la pena, applicato correttamente l'art. 442, comma 2 cod. proc. pen., può essere rideterminata ai sensi dell'art. 620, comma i lett. I) cod. proc. pen. in euro 3.000,00, pari alla metà della pena finale individuata dal giudice di merito
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in euro 3.000,00 di ammenda. Così deciso il 6/4/2023