Sentenza 16 febbraio 1998
Massime • 1
L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 169 primo comma delle norme di attuazione del codice di procedura penale (riduzione dei termini nel giudizio di Cassazione), per contrasto con l'art. 24 della Costituzione nella parte in cui - quando la riduzione dei termini sia concessa a richiesta della parte pubblica - determina l'effetto di sottrarre all'imputato fino ad un terzo del termine spettantegli per apprestare la difesa, è manifestamente infondata. Ciò in quanto rientra nei poteri del legislatore ordinario disciplinare i termini processuali secondo criteri di ragionevolezza con riferimento ai diritti delle parti ed al contemperamento delle esigenze del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/1998, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 16.2.1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 193
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N. 1023/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IO MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20.11.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva
In Fatto
Con sentenza del 9.11.1995 il pretore di Pozzuoli condannava IO MI per il reato di oltraggio, "avendo offeso il prestigio del comandante dei vigili urbani di Procida, profferendo al suo indirizzo le frasi "siete falso" e "'stu scemo".
Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato deducendo:
la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul capo della contestazione riguardante la frase "siete falso";
la mancanza di motivazione sull'elemento oggettivo e su quello soggettivo del reato;
l'omessa concessione del beneficio della non menzione;
l'eccessività della pena.
La Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello, riduceva la pena a giorni venti di reclusione, sostituendola con la multa di lire 500.000, e concedeva l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi.
1) - Travisamento del fatto - Omessa pronuncia su un motivo di appello. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 921 e 522 c.p.p.. Difetto di motivazione.
Il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non si è pronunciato sul motivo di gravame concernente la omessa decisione da parte del primo giudice su un fatto oggetto di contestazione: cioè, essendo stato il reato di oltraggio contestato a causa della pronuncia di due frasi "siete falso" e "'stu scemo", e, avendo il giudice di prime cure, ritenuto provata solo la pronuncia della seconda frase, egli avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal reato di oltraggio relativamente alla prima fase.
Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha risposto alla suddetta censura, limitandosi ad affermare che "non è ravvisabile alcuna nullità nel fatto che il pretore abbia ritenuto provata solo la pronuncia della seconda frase "stu scemo". 2) - Mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.
Secondo il ricorrente la Corte di merito non ha motivato sulla eccepita mancanza della prova che la frase incriminatrice "stu scemo" fosse stata dall'imputato rivolta al comandante dei vigili. 3) - Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo del reato.
Rileva il ricorrente che la Corte di appello non ha risposto alla obiezione che il comportamento "ondivago" della persona offesa nei confronti dell'imputato, a proposito di una autorizzazione prima concessa e poi revocata, abbia ingenerato in quest'ultimo il convincimento che quella condotta fosse del tutto immotivata e arbitraria e che pertanto la sua reazione fosse pienamente legittima. 4) - Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello, in assenza di impugnativa del P.M., non ha concesso la sospensione condizionale della pena, già ordinata dal giudice di primo grado.
Infine, con motivi aggiunti, il ricorrente denuncia la nullità dello avviso di udienza di cui all'art. 610, comma 5^, cod. proc. pen., per inosservanza del termine di 30 giorni e conseguente lesione del diritto di difesa, nonché per mancanza di motivazione sul requisito dell'urgenza nel decreto di riduzione dei termini di cui all'art. 169 norme di attuazione codice procedura penale. In via subordinata, il ricorrente eccepisce la illeggittimità costituzionale dell'art. 169, comma 1^, norme att. cod. proc. pen., nella parte in cui consente la riduzione dei termini del giudizio di cassazione a richiesta anche di una parte soltanto del processo, per contrasto con l'art. 24 Costituzione, in quanto detta riduzione dei termini concessa a richiesta della parte pubblica (come nel caso in esame) sottrarrebbe all'imputato una fetta notevole (1/3) del termine spettantegli per apprestare la sua migliore difesa. In diritto
Prendendo in esame questa ultima eccezione di incostituzionalità, se ne rileva la manifesta infondatezza. Rientra, invero, nei poteri del legislatore ordinario disciplinare i termini processuali secondo i criteri di ragionevolezza con riferimento ai diritti delle parti e di contemperamento delle esigenze del processo. Del resto, la stessa delega legislativa al governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale dispone alla "direttiva n. 83" che la decorrenza dei termini deve essere ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione, mentre alla "direttiva n. 95" prevede il diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione.
Nel caso in esame, l'avere il legislatore consentito "nei casi di urgenza" la riduzione dei termini nel giudizio di cassazione in misura non superiore a un terzo, da un lato non viola il diritto di difesa delle parti, dallo altro lato consente di tener conto di determinate esigenze processuali.
Invero, sotto il primo profilo, la riduzione da trenta a venti giorni del termine per la notifica dell'avviso della udienza davanti alla Suprema Corte non comporta una apprezzabile diminuzione della possibilità dell'imputato di apprestare la sua migliore difesa, sia perché è fatta salva la possibilità di presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima della udienza ai sensi dell'art. 585, 4^ comma, cod. proc. pen. - (come è dimostrato nel caso in esame,
avendo la difesa dell'imputato avuto modo di presentare nel suddetto termine un'ampia memoria con motivi nuovi) -, sia perché rimane inalterato il diritto dell'imputato di discutere e di concludere davanti alla Corte di Cassazione.
Sotto il secondo profilo, il legislatore ha contemplato la eventualità del verificarsi di "casi di urgenza", prospettabili dalle parti, giustificabili col fatto che il giudizio in cassazione avviene al termine di un lungo iter processuale, e pertanto funzionali al processo stesso, e comunque compatibili con il diritto delle parti.
La prospettata questione di legittimità costituzionale si appalesa, pertanto, manifestamente infondata, donde la sua inammissibilità.
Altrettanto infondata è la eccezione di nullità dell'avviso di udienza per violazione del termine di cui all'art. 610, 5^ comma, cod. proc. pen. nonché per mancanza di motivazione sulla urgenza.
Sotto il primo profilo, valgono le considerazioni fatte prima in ordine alla inesistenza di una violazione dei diritti della difesa. Sotto il secondo profilo, si osserva che l'art. 169 norme di att. cod. proc. pen. prevede che la riduzione dei termini sia disposta con decreto su richiesta delle parti.
Anzitutto, va disattesa la tesi del ricorrente secondo cui l'anzidetta norma imporrebbe che la richiesta sia rivolta concordemente dalle parti del processo, o quanto meno che sulla istanza di riduzione del termine proposta da una delle parti l'altra debba esprimere il proprio consenso. Simile interpretazione non trova fondamento ne' nella lettera della legge, ne' nella "ratio" che ispira la norma.
Sotto il primo profilo, va rilevato che in tutto il sistema codicistico, quando il legislatore ha voluto riconoscere determinati diritti o facoltà indistintamente a tutte le parti del processo, ha usato la espressione al plurale: "parti", mentre, quando ha voluto subordinare l'esercizio di detti diritti o facoltà al consenso delle altre parti, lo ha espressamente detto (cf. artt. 442 e 444 cod. proc. pen.). Sotto il secondo profilo, il legislatore ha inteso consentire proprio a ciascuna parte del processo con la norma di cui all'art. 169 norme att. cod. proc. pen. di prospettare situazioni d'urgenza che possano attenere allo svolgimento del processo e siano valutabili oggettivamente dal giudice.
È evidente che la subordinazione di detta prospettazione al consenso dell'altra parte potrebbe impedire la valutazione della situazione oggettiva d'urgenza indicata.
Quanto alla eccezione di mancanza di motivazione del decreto che dispone la riduzione del termine, se ne rileva la infondatezza, poiché la norma prevede che il presidente, se accoglie la richiesta, "dispone con decreto", con ciò evidentemente intendendosi che la riduzione è disposta proprio in seguito alla positiva valutazione della situazione d'urgenza prospettata nella istanza. Relativamente ai motivi del ricorso, si osserva:
1) - La Corte d'appello ha correttamente esclusa la nullità della sentenza del primo giudice per il motivo dedotto dall'appellante. Deve, invero, rilevarsi che non c'è stata una omessa pronuncia "su un capo della contestazione", come eccepito dal ricorrente, poiché l'imputazione è stata unica ed ha riguardato un solo reato di oltraggio, nel quale era stata sussunta la condotta dell'imputato. L'avere il giudice di primo grado ritenuto provata solo la pronuncia della frase "stu scemo" e non anche quella della frase "siete falso" non comportava una pronuncia di assoluzione su questa ultima frase perché la medesima non era stata sussunta in una autonoma figura di reato eventualmente legata col vincolo della continuazione con il reato costituito dalla pronuncia della altra frase. Non è stato, invero, contestato il reato di oltraggio continuato, ne' un autonomo reato di oltraggio con riferimento alla frase di cui trattasi. Pertanto, il giudice di primo grado non è incorso in omissione di pronuncia su un capo di imputazione, che avrebbe comportato la nullità della sentenza per "error in judicando" ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen. 2) - Il secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, concerne censura in punto di fatto. Invero, la Corte di merito ha ritenuto sulla base delle risultanze processuali che la frase "Stu scemo" si riferiva proprio al comandante dei vigili, che la percepì;
eppertanto, correttamente ha ritenuto che la pronunzia della frase stessa avesse capacità di ledere il prestigio del pubblico ufficiale.
3) - Il terzo motivo è pure manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato in sentenza che il fatto fu commesso non in un colloquio di carattere privato, ma dopo una discussione a motivo di un ordine di servizio del comandante, che l'imputato non condivideva, e che nessun comportamento arbitrario è ravvisabile nella pretesa del rispetto di detto ordine di servizio.
4) - Il quarto motivo di ricorso è pure manifestamente infondato.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato già concesso dal giudice di primo grado;
la Corte d'appello vi ha aggiunto l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna. Avendo la stessa Corte confermato la sentenza del primo giudice "nel resto", è evidente che è rimasta confermata anche la concessione del beneficio di cui trattasi.
Pertanto, attesa la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso, questo va dichiarato inammissibile, con i provvedimenti consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, e dichiara, altresì, la inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998