Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del giudizio sulla sussistenza del fatto di lieve entità, il giudice deve operare una valutazione complessiva, globale della fattispecie concreta. Ne consegue che, anche nell'ipotesi di cessione di droga a persona minore di età, è possibile procedere ad identificare condotte di minima offensività in rapporto ai mezzi, alle modalità ed alle altre circostanze dell'azione nonché alla quantità ed alla qualità della sostanza ceduta.
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Leggi di più… - 2. Cessione di stupefacenti, minore, minima offensività, attenuante, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1999, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.6.1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.1190
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N.3880/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) US LU, nato ad [...] il [...],
2) US US, nato ad [...] il [...], contro la sentenza emessa in data 29 ottobre 1998 dalla Corte di Appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Emilio SOMMA sostituto dell'avv. Filippo Trofino di Napoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US LU e US US sono ricorrenti avverso la sentenza emessa in data 29 ottobre 1998 dalla Corte di Appello di Napoli che, sull'impugnazione proposta dal P.M., in riforma della sentenza del 4 aprile 1997 del Tribunale di Avellino, ravvisata l'aggravante di cui all'art. 80, 1^ comma lettera 'a' del d.P.R. n.309 del 1990, da ritenersi equivalente alle attenuanti generiche, ed esclusa l'attenuante della lievità del fatto di cui all'art. 73, 5^ comma di detto decreto, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 1 di reclusione e lire 11.000.000 di multa ciascuno, escludendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso detta sentenza hanno entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione.
Deducono che erroneamente la corte di merito aveva escluso l'attenuante della lievità del fatto, (ritenuta dal primo giudice), per la sola 'oggettiva' sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 del sopra richiamato d.P.R. (cessione a minori di età). Nel caso di specie l'attività di spaccio, anche se a minori, era 'minimale', organizzato in maniera rudimentale, senza continuità temporale e pertanto un giudizio globale, che avesse tenuto conto anche di tale circostanze fattuali, avrebbe potuto portare a confermare la sussistenza dell'attenuante in parola.
Deducono inoltre che le attenuanti generiche dovevano ritenersi prevalenti su qualsiasi altra aggravante.
US US deduce a sua volta che aveva errato la Corte territoriale allorché ha ritenuto di escluderlo dal beneficio di cui all'art. 163 c.p. per mancanza delle condizioni di legge riferite alla entità della pena, in quanto, essendo egli un infraventunenne, la entità della pena era tale (non superiore ad anni 2 e mesi 6 di reclusione - tenuto conto del ragguaglio della pena pecuniaria con quella detentiva) da consentire la concessione del beneficio. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
Questa Sezione ha già risolto, in senso positivo, il problema se l'aggravante della cessione di sostanza stupefacente a persona minore di età sia o meno compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità.
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del giudizio sulla sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, il giudice, in applicazione del principio della globalità, deve operare un valutazione complessiva (globale) della fattispecie concreta, non potendosi escludersi che anche nella cessione di droga a persona minore non sia possibile procedere ad identificare condotte di minima offensività in rapporto ai mezzi, alle modalità ed alle altre circostanze dell'azione, alla quantità ed alla qualità della sostanza ceduta. (cfr. Cass. Pen. Sez. VI del 24.7.98 PICCARDI, RV. 211461).
Ne consegue che il giudice di merito non può considerare come elemento 'oggettivamente' ostativo alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, 5^ comma del d.P.R. n. 309 del 1990 la circostanza valorizzata come aggravante dalla lettera 'a' dell'art. 80, 1^ comma dello stesso d.P.R.-
È assorbito il secondo motivo di ricorso relativo al giudizio di prevalenza della attenuanti generiche, dovendo lo stesso giudizio di bilanciamento essere rifatto dal giudice del rinvio a seguito della rivalutazione globale della fattispecie concreta. Il terzo motivo riguardante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è parimenti fondato, non potendosi escludere tale beneficio soltanto per l'entità della pena, dato che per gli imputati infraventunenni al momento del commesso reato il limite massimo della pena ai fini della concedibilità di detto beneficio è elevato dal 3^ comma dell'art. 163 c.p. ad anni 2 e mesi 6 (in tale limite dovendosi includere anche la pena pecuniaria, secondo il parametro di ragguaglio stabilito dall'art.135 c.p.p.). Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere alla prescritta prognosi di ravvedimento per quanto riguarda l'imputato US US.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che dovrà uniformarsi ai principi sopra enunciati.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'applicabilità della diminuente dell'art. 73, 5^ comma del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché relativamente a RU US
all'applicabilità del beneficio di cui all'art. 163 c.p. e rinvia per nuovo esame su tali punti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999