Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5919
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod.proc.civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto; in particolare non prescrive che l'atto debba contenere l'avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma n. 7 cod.proc.civ., che la costituzione oltre i termini di legge produca la decadenza prevista dall'art. 167 cod.proc.civ., non essendo del resto applicabili al procedimento davanti al giudice di pace le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al tribunale; non è pertanto motivo di nullità della citazione l'omissione di detto avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5919
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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