Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod.proc.civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto; in particolare non prescrive che l'atto debba contenere l'avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma n. 7 cod.proc.civ., che la costituzione oltre i termini di legge produca la decadenza prevista dall'art. 167 cod.proc.civ., non essendo del resto applicabili al procedimento davanti al giudice di pace le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al tribunale; non è pertanto motivo di nullità della citazione l'omissione di detto avviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel.Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PROSPERI, che lo difende unitamente all'avvocato PETER TAPPEINER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR SE & CO SNC in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12/96 del Giudice di pace di SILANDRO, depositata il 12/8/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/1/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato PROSPERI ETTORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ER OS e Co. s.n.c., con sede in Silandro, convenne innanzi al Giudice di Pace di quella città OS Breitenberger, per sentirlo condannare al pagamento, a suo favore, della somma di L. 840.000, oltre agli interessi legali, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di carpenteria e rimborso spese di trasporto. Nella contumacia del convenuto, l'adito giudice di pace ha accolto la domanda.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Breitenerger, affidandosi ad un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato il ricorrente censura l'impugnata sentenza per nullità dell'atto di citazione e conseguente nullità della decisione, essendo stato violato il combinato disposto degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ.. Rileva il ricorrente che la mancanza nell'atto di citazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, co. 3 , n. 7 , ult. p., cod. proc. civ. ha determinato, ai sensi dell'art. 164, co. 1 , cod. proc. civ., la nullità dell'atto di citazione e, conseguentemente,
di tutti gli atti processuali, compresa la sentenza. Il ricorso è privo di fondamento.
L'art. 318 cod. proc. civ., che disciplina il contenuto della domanda rivolta al giudice di pace, prescrive che, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'atto di citazione debba contenere solo l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. In particolare, esso non prescrive che l'edictio actionis debba contenere l'avvertimento al convenuto, imposto per il procedimento innanzi al Tribunale dell'art. 163, co. 3 , n. 7 , ult. p., cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge produce la decadenza prevista dall'art. 167 cod. proc. civ.. Trattasi, con evidenza, di norma coerente con la semplicità di forme prevista per il procedimento innanzi al giudice di pace, che ha, peraltro, resistito al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 354 del 1997, ha avuto modo di osservare che la contraria opinione si fonda "sull'erroneo presupposto dell'applicabilità anche al procedimento innanzi al giudice di pace del regime di decadenze e preclusioni proprio del rito ordinario, svolgentesi innanzi al tribunale ed al pretore, che, invece, è incompatibile con la struttura semplificata del giudizio innanzi al giudice di pace, la cui disciplina risulta ragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario". Correttamente, dunque, il giudice di pace ebbe a dichiarare la contumacia del Breitenberger.
Poiché l'intimata non ha svolto alcuna attività difensiva, non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 19 gennaio 1999, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.