CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2023, n. 33268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33268 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NU LO nato il [...] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 12 dicembre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva accertato la responsabilità penale di NT NU, che condannava alla pena di giustizia, in relazione al delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di NT NU consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33268 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2023 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 143, 179,, 610, 415-bis, 178 e 180 cod. proc. pen., oltre alla nullità del decreto di citazione a giudizio. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello non abbia valutato l'omessa traduzione di tutti gli atti del processo, quali l'avviso di conclusioni indagini e il decreto che disponeva il giudizio, rilevando d'ufficio la nullità conseguente, avendo escluso la nullità della sentenza di primo grado. 4. Il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose e l'insussistenza della querela a fronte del d.lgs. n. 150/2022. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e per altro precluso. Quanto alla omessa traduzione della sentenza di primo grado, correttamente la Corte di appello ha ritenuto insussistente la nullità, non avendo l'imputata, anche a mezzo del difensore, richiesto tempestivamente la traduzione della sentenza così da ottenere il posticipo dei termini di impugnazione. Difatti, consolidato è l'orientamento per cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal 2 momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto, Rv. 283965 - 01; mass. conf. N. 45408 del 2019 Rv. 277775 - 01, N. 13697 del 2016 FZv. 266444 - 01). Pertanto il motivo sul punto è manifestamente infondato. Quanto alla censura rivolta alla omessa traduzione di atti ulteriori, precedenti la sentenza di primo grado, non vi è stata tempestiva deduzione della nullità a regime intermedio conseguente, cosicché la stessa è sanata e il motivo proposto con il presente ricorso risulta precluso, non essendo stato formulato in appello. Infatti, l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861 - 01), che deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10;2015, Amoha, Rv. 265026 - 01; Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265186 - 01). 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è generico in quanto non porta alcuna contestazione specifica alla configurabilità dell'aggravante ritenuta della violenza sulle cose. Per altro il motivo è anche precluso perché non proposto in appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. :3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 4. L'inammissibilità del ricorso determina anche la manifesl:a infondatezza del motivo quanto alla sopravvenuta procedibilità a querela, in quanto dalla inammissibilità deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). 3 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 09/05/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 12 dicembre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva accertato la responsabilità penale di NT NU, che condannava alla pena di giustizia, in relazione al delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di NT NU consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33268 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2023 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 143, 179,, 610, 415-bis, 178 e 180 cod. proc. pen., oltre alla nullità del decreto di citazione a giudizio. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello non abbia valutato l'omessa traduzione di tutti gli atti del processo, quali l'avviso di conclusioni indagini e il decreto che disponeva il giudizio, rilevando d'ufficio la nullità conseguente, avendo escluso la nullità della sentenza di primo grado. 4. Il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose e l'insussistenza della querela a fronte del d.lgs. n. 150/2022. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e per altro precluso. Quanto alla omessa traduzione della sentenza di primo grado, correttamente la Corte di appello ha ritenuto insussistente la nullità, non avendo l'imputata, anche a mezzo del difensore, richiesto tempestivamente la traduzione della sentenza così da ottenere il posticipo dei termini di impugnazione. Difatti, consolidato è l'orientamento per cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal 2 momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto, Rv. 283965 - 01; mass. conf. N. 45408 del 2019 Rv. 277775 - 01, N. 13697 del 2016 FZv. 266444 - 01). Pertanto il motivo sul punto è manifestamente infondato. Quanto alla censura rivolta alla omessa traduzione di atti ulteriori, precedenti la sentenza di primo grado, non vi è stata tempestiva deduzione della nullità a regime intermedio conseguente, cosicché la stessa è sanata e il motivo proposto con il presente ricorso risulta precluso, non essendo stato formulato in appello. Infatti, l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861 - 01), che deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10;2015, Amoha, Rv. 265026 - 01; Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265186 - 01). 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è generico in quanto non porta alcuna contestazione specifica alla configurabilità dell'aggravante ritenuta della violenza sulle cose. Per altro il motivo è anche precluso perché non proposto in appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. :3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 4. L'inammissibilità del ricorso determina anche la manifesl:a infondatezza del motivo quanto alla sopravvenuta procedibilità a querela, in quanto dalla inammissibilità deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). 3 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 09/05/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente