Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2012, n. 17701
CASS
Sentenza 21 novembre 2012

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In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacità, quanto l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito, che aveva omesso di disporre una perizia, ritenendo sufficiente la consulenza tecnica del pubblico ministero, le cui risultanze si ponevano in contrasto con l'elaborato prodotto dalla difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2012, n. 17701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17701
    Data del deposito : 21 novembre 2012

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