Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacità, quanto l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito, che aveva omesso di disporre una perizia, ritenendo sufficiente la consulenza tecnica del pubblico ministero, le cui risultanze si ponevano in contrasto con l'elaborato prodotto dalla difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2012, n. 17701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17701 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 21/11/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2797
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 18288/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.Z. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 91/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, del 10/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sentenza in data 10 novembre 2011, in parziale riforma, quanto alla rideterminazione della pena in anni tre e mesi sei, della sentenza del Tribunale di Bolzano dell'1 febbraio 2010, ha confermato la condanna di S.Z. , per i reati: a) violenza sessuale in danno di F.B. , avvenuta nel garage della sua abitazione il
(omesso) ; b) violenza sessuale continuata nei confronti di P.M. , avvenuta nella stanza della sua abitazione in data (omesso) ; c) violenza sessuale continuata in danno di O.D. ,
avvenuta nella sua stanza e nel garage della sua abitazione il (omesso) , fatti avvenuti in XXXXXXX. I reati erano stati commessi da un giovane cittadino del Marocco, immigrato in Italia circa due anni prima dei fatti ed affetto da sordomutismo, in danno di giovani donne conosciute dall'imputato, in quanto anche esse soggetti audiolesi e frequentanti il "gruppo" presso il Centro sordomuti: proprio in relazione a tale conoscenza egli aveva profittato delle persone offese, incontrandole ed attirandole con delle scuse a seguirlo o nel garage od in casa propria. Per un episodio in danno della F.B. ed un altro in danno della O. , risalenti al 2006, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Mancanza e contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello ha ritenuto inutile effettuare una perizia sulla persona dell'imputato, ma ha anche disatteso, senza fornirne motivazione, la consulenza tecnica prodotta dalla difesa, sposando in toto la consulenza dell'accusa; peraltro la Corte di appello ha considerato che la consulenza di parte riferiva una possibile ambivalenza nei rapporti interpersonali e pur ritenendo che tale consulenza mancasse di riscontri obiettivi ed accertamenti tecnici, non li ha disposti ed ha respinto la tesi del vizio parziale di mente, anche fondandola sull'integrazione dell'imputato in Italia e la sua autonomia nonostante la condizione di sordomuto;
2) Omessa motivazione sui punti di gravame di appello: era stato chiesto di considerare le dichiarazioni della teste M. e di altri testimoni, i quali avevano riferito circostanze importanti che mettevano in dubbio la ricostruzione del giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
È principio pacifico che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, che non deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Peraltro in sede di legittimità è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (Sez. 6, n. 22256 del 2006, Bosco, Rv.234148): quando il giudice di merito abbia esposto le motivazioni della propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo non è ammessa una diversa ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del giudizio da parte dei giudici di legittimità.
2. Orbene risulta congrua e priva di smagliature logiche la motivazione che la Corte di appello - che si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181) - ha fornito quanto alla ricostruzione dei fatti, all'attendibilità delle persone offese, peraltro valutate con una consulenza psicologica ed agli altri elementi probatoria anche testimoniali, e quanto alla ricostruzione degli episodi di violenza sessuale ascritti al ricorrente, già posti a base della condanna di primo grado. I giudici di merito hanno espresso le ragioni per le quali hanno ritenuto che i rapporti sessuali posti in essere con quelle modalità di costrizione e sorpresa non fossero consenzienti, nonostante abbiano tenuto conto delle particolari condizioni di interrelazione tra sordomuti, ciò anche alla luce della teste M.C. , le cui dichiarazioni - circa il fatto che le persone affette da sordomutismo svilupperebbero un contatto corporeo agevolato a cagione della loro diversa abilità nel comunicare - sono state esaminate e valutate dal giudice di primo grado generiche, in quanto espressive di valutazione personale relativa all'ambiente degli audiolesi ma non alle persone coinvolte nei fatti del processo, e per tale ragione la Corte di appello ha ritenuto che non fosse necessaria la rinnovazione di tale prova. È stata parimenti esclusa, attese le modalità con cui l'imputato riusciva a porre in essere le violenze sessuali, la possibilità che l'imputato non avesse percepito il dissenso delle vittime.
3. Di contro risulta fondato il primo motivo di ricorso. Infatti la sentenza di Corte di appello ha "smontato" le conclusioni ed i rilievi del consulente di parte quanto alla incapacità di intendere e di volere dell'imputato, ritenendoli sprovvisti di riscontri scientifici, ma non ha fornito una motivazione adeguata della mancata assunzione di una perizia, a fronte di una valutazione di piena capacità di intendere e di volere operata dai giudici sulla base del tenore delle dichiarazioni rese a verbale dal S. nel corso delle indagini preliminari ed acquisite su accordo delle parti, delle dichiarazioni del fratello dell'imputato, della conoscenza del linguaggio dei segni e dell'integrazione dello stesso nell'ambiente della città ed in Italia. Se è certo, infatti, come affermato dai giudici di secondo grado, che la mera condizione di sordomutismo - nel caso di specie comune ad imputato e persone offese - non costituisce una ragione sufficiente a ritenere scemata la capacità di intendere e di volere, è anche vero che nella relazione del consulente della difesa erano stati indicati elementi connessi al sordomutismo, presenti nella personalità dell'imputato nonché alla sua condizione di immigrato dal Marocco, elementi che, evidenziando problemi strutturali della personalità dello stesso, avrebbero richiesto di essere approfonditi e non già, come avvenuto, di essere liquidati con un giudizio di apodittidtà. Deve infatti essere sottolineato che anche la sentenza di primo grado non conteneva alcuna valutazione della consulenza di parte prodotta sin da quel grado di giudizio.
4. Risulta inoltre incongrua l'argomentazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che la mancata richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento da parte della difesa dell'imputato fosse circostanza rilevante per non disporre la perizia sulle condizioni psicofisiche del S. . Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità (cfr. Sez. 3, n. 19733 dell'8/4/2010, dep. 25/5/2010, Vinci, Rv. 247191: nel caso di specie, pur riconoscendo come "bizzarro" il comportamento dell'imputato, i giudici avevano respinto una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento di perizia sulla capacità di intendere e di volere poiché risultava tardiva la produzione documentale a sostegno della richiesta ex art. 603 c.p.p.;
si veda anche Sez. 6, n. 34570 del 19/6/2012, dep. 11/9/2012, Lo Bartolo, Rv. 253435).
5. Contraddicono ed illogico, inoltre, risulta il successivo passaggio motivazionale che ha ritenuto non necessaria l'effettuazione della perizia sulle condizioni di salute dell'imputato in quanto "l'istruzione svolta nel giudizio di primo grado appare completa e tale da consentire la decisione allo stato degli atti", proprio perché una tale asserzione è stata consentita dalla sottovalutazione dei contenuti della C.T. di parte sopra evidenziata. Di deve inoltre ricordare che è stato sottolineato da tempo il fatto che il sordomutismo non sia, in quanto tale, uno stato necessariamente psicopatologico (ex art. 96 c.p.), ma che imponga soltanto che tanto la capacità, quanto l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento, da compiersi caso per caso. Tanto che è stato affermato che "è sufficiente, pertanto che dalla decisione risulti che il detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto" (Sez. 6, n. 8817 del 3/7/1996, dep. 30/9/1996, Gangitano, Rv. 205911). Ma nella sentenza impugnata risulta del tutto mancante una motivazione di tal fatta.
Pertanto, in conseguenza all'accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trento, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della capacità di intendere e di volere dell'imputato e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Trento;
rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 perché previsto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013