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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14846 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15150/2022 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); – ricorrente – contro RI LD ([...]), rappresentato e difeso dall’avvocato AR VI ([...]; marco.vignoli@ordineavvmodena.it); – controricorrente – avverso la sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
Registro Invim Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 14846 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 18/05/2026 2 udito l’avvocato dello Stato Valentina Pilloni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha disatteso l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che recava accoglimento delle impugnazioni proposte dal notaio LD RI avverso avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia aveva ripreso a tassazione atti di permuta recanti (contestuale) disposizione negoziale in favore del terzo (il Comune di La Spezia). 1.1 – Il giudice del gravame ha premesso, in fatto, che: - gli impugnati avvisi di liquidazione involgevano gli «atti notarili stipulati il 25 novembre 2011 aventi ad oggetto la permuta, in favore del Comune di La Spezia ex art. 1411 c.c., di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di civile abitazione sito in La Spezia, via Antoniana numeri 1-3; - detto fabbricato era da demolirsi perché incompatibile con opere di urbanizzazione all’esecuzione delle quali la società Immobiliare EL s.p.a. (già Grifil s.r.l.) - proprietaria del compendio immobiliare sito nelle località Quaresima e Antoniana del comune di La Spezia, già compreso tra le aree della ex raffineria IP - si era obbligata in forza di una convenzione stipulata il 27 luglio 2008 con il Comune di La Spezia;
- la convenzione tra la società Immobiliare EL s.p.a. e il Comune di La Spezia era stata stipulata in attuazione dell’accordo di programma, approvato e sottoscritto il 16 aprile 2008, per la riqualificazione e la realizzazione di interventi nell’area dell’ex raffineria IP nel Comune di La Spezia: a norma dell’art. 3 della convenzione, Immobiliare EL s.p.a. si era obbligata a cedere al Comune di La 3 Spezia tutte le aree di urbanizzazione primaria, una volta realizzate e collaudate, nonché le strade e le rotatorie non già in proprietà pubblica, e dunque anche l’area occupata dal fabbricato di cui era prevista la demolizione;
- su tali premesse, espressamente richiamate nei rogiti notarili, i proprietari delle singole unità immobiliari comprese nel fabbricato di via Antoniana numeri 1-3 avevano ceduto in permuta i loro beni ricevendo le nuove unità immobiliari realizzate da Immobiliare EL in esecuzione degli obblighi convenzionali assunti con il Comune di La Spezia;
- le parti avevano espressamente pattuito ai sensi dell’art. 1411 c.c., e con espresso richiamo all’obbligo assunto da Immobiliare EL verso il Comune di La Spezia in forza della convenzione 16 aprile 2008, la deviazione degli effetti del trasferimento a favore del terzo Comune di La Spezia, intervenuto in sede di stipula degli atti notarili nella qualità di beneficiario della stipulazione e all’esclusivo scopo di accettare irrevocabilmente la stipulazione medesima, senza quindi assumere la qualifica di parte, né formale né sostanziale, del contratto;
- dunque, come espressamente previsto negli atti notarili, i beni ceduti in permuta dai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nel fabbricato di via Antoniana nn.
1-3 venivano acquistati in proprietà dal Comune di La Spezia per effetto della stipulazione in favore dell’ente pubblico e con decorrenza dalla data della stipula del contratto con effetti a favore del terzo;
- pertanto, come espressamente previsto negli atti notarili, il trasferimento del predetto diritto di proprietà sarebbe stato trascritto immediatamente a carico del proprietario della singola unità immobiliare compresa nel fabbricato da demolirsi ed a favore del Comune di La Spezia». 4 Ed ha, quindi, rilevato, in sintesi, che andava condivisa la conclusione cui il primo giudice era pervenuto - e quanto dunque alla corretta autoliquidazione dell’imposta secondo l’aliquota dell’1% - tenuto conto che gli effetti del contratto intercorso tra le parti private si erano prodotti (ex art. 1411 cod. civ.) direttamente nei confronti del terzo beneficiario del trasferimento immobiliare (il Comune di La Spezia), trasferimento che, poi, doveva ascriversi all’agevolazione prevista dal combinato disposto di cui alla l. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32. 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Il notaio LD RI resiste con controricorso. 3. – Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria n. 12831/2025, del 13 maggio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Come già rilevato dalla citata ordinanza, va ribadito che l'intervenuto decesso del controricorrente, così come dichiarato, e documentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 23 dicembre 2022, n. 37719; Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153). 5 2. – Il ricorso è, quindi, articolato sui seguenti motivi. 2.1 - Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10, 20, 43 e 57, ed all’art. 1411 cod. civ., assumendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva pretermesso, nella fattispecie, la (dovuta) tassazione della convenzione che era intercorsa tra le parti private (promittente e stipulante), e considerato che la posizione del terzo beneficiario (del trasferimento immobiliare) non poteva ascriversi alla nozione di parte del contratto. 2.2 – Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, ed all’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti della rilevata fattispecie di favore che, peraltro, controparte aveva invocato (solo) con riferimento alla disposizione di cui all’art. 20, comma 1, cit. 3. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo – è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. 4. - Occorre premettere che – per come assumono le stesse parti del giudizio – gli avvisi di liquidazione in contestazione hanno avuto ad oggetto contratti di permuta (in un caso di compravendita;
v. l’atto n. 220785 di rep. n. 45878 della raccolta, trascritto in controricorso, a fol. 7 e s.) intercorsi tra proprietari di unità immobiliari del fabbricato sito in La Spezia, alla via Antoniana nn. 1-3, e la Immobiliare EL S.p.a., ove, dunque, le parti convenivano che «gli effetti del trasferimento in favore della Società Immobiliare EL spa siano deviati in favore del Comune di La Spezia.». 6 Il trattamento fiscale degli atti in questione è stato, poi, ricondotto, in autoliquidazione, alla disposizione di favore (di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della tariffa allegata, parte prima, nel testo vigente ratione temporis) prevista nel caso di trasferimento «a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane», con conseguente liquidazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipotecaria, e secondo l’aliquota del 1% quanto all’imposta catastale (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della Tariffa allegata, parte prima;
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10 e art. 2 della tariffa allegata). La ripresa a tassazione è stata, quindi, operata applicando le aliquote ordinarie (del 7%, del 2% e dell’1% rispettivamente per l’imposta di registro e per quelle ipotecaria e catastale) in relazione agli atti dispositivi recanti permuta di unità immobiliari, ed in misura fissa, quanto alla sola imposta catastale, relativamente al cennato contratto di compravendita (ritenuto soggetto ad IVA). 4.1 - L’ordinanza interlocutoria ha rilevato che l’esame del ricorso «sottende … la trattazione di questioni nuove, e di particolare rilevanza …. in relazione al règime di tassazione del contratto a favore del terzo, ed a riguardo degli effetti giuridici delle disposizioni negoziali oggetto di tassazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 21), suscettibili di declinazione con riferimento alla posizione delle parti contraenti (ed all’interesse alla stipulazione) ed a quella del terzo destinatario della prestazione dedotta in contratto.». 5. – In tema di tassazione del contratto a favore di terzo, la Corte ha già avuto modo di rilevare che: - l'applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, allo schema negoziale del contratto a favore di terzi, in ragione dell'effetto acquisitivo diretto che caratterizza lo schema nella sua configurazione 7 normale, comporta l'identico trattamento della vendita semplice che intercorre tra promittente e terzo;
ne consegue che quando il regime della tassazione dipende da un requisito soggettivo dell'acquirente occorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non già allo stipulante;
- nella fattispecie del contratto a favore di terzo, quest'ultimo non essendo parte formale del negozio, non è tenuto a richiedere la registrazione ex art. 10 d.P.R. n. 131 del 1986, cit., né è obbligato "solidalmente" con le parti al pagamento dell'imposta ex art. 57 d.P.R. cit., salvo che assuma la veste di obbligato come uno dei "soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione", ovvero se intervenga nell'atto esprimendo l'accettazione o inserendovi altra convenzione che anticipi l'accettazione, divenendo così parte in senso sostanziale dell'atto e soggetto passivo ai sensi dell'art. 57, comma 6, cit. (Cass., 28 giugno 2023, n. 18508). E va rimarcato che gli atti sottoposti a tassazione sono stati dalle parti conclusi secondo lo schema del contratto a favore del terzo (art. 1411 cod. civ.); qualificazione, questa, che risponde, per vero, (anche) alla sostanza dell’operazione negoziale in quanto l’effetto traslativo (conseguito dalla permuta o dalla compravendita) è stato (direttamente) prefigurato, tra il promittente e lo stipulante, nei confronti del terzo (il Comune di La Spezia) che, nello stesso atto, ha dichiarato di voler profittare di quello stesso effetto con riferimento alle unità immobiliari volta a volta cedute come controprestazione delle cessioni operate dalla società Immobiliare EL S.p.a. 5.1 – In punto, poi, di tassazione di registro del contratto di permuta, il d.P.R. n. 131 del 1986, cit., dispone nei seguenti termini: - «1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: …………. 8 b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta» [art. 43, comma 1, lett. b)]; - «2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.» (art. 40, comma 2). 5.2 – Ai fini della tassazione del contratto di permuta rileva, pertanto, la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, cit., che radica il criterio di tassazione dell’atto secondo il principio di autonomia delle prestazioni se l’una delle due, per l’appunto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto, e nel senso che l’imposta di registro trova applicazione (solo) sulla cessione che non sia soggetta ad IVA (con riferimento alla previgente disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ed alla natura innovativa della disposizione posta dall’art. 40, comma 2, v. Cass., 22 novembre 2001, n. 14777; Cass., 12 settembre 1997, n. 9036; Cass., 14 febbraio 1991, n. 1553; Cass., 20 luglio 1988, n. 4714). Come anticipato, poi, la stessa Agenzia ha dedotto, per un verso che del principio di alternatività Iva/Registro è stata fatta applicazione con riferimento alla posizione della società venditrice;
e, per il restante, che alla registrazione degli atti era stata richiesta l’agevolazione, per il trasferimento in favore del Comune, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa allegata, parte prima (v., altresì, in controricorso, fol. 20). Ne consegue, allora, che, producendosi rispetto alla cessione operata dalla controparte permutante l'effetto acquisitivo diretto in favore del Comune, detta cessione deve essere ricondotta alla fattispecie di esenzione richiesta in registrazione, e la stessa (in tesi riconducibile alla tassazione di registro) non poteva ritenersi 9 suscettibile di tassazione, in misura proporzionale, in quanto, come già rilevato dalla Corte, quando il regime della tassazione dipenda da un requisito soggettivo dell'acquirente (qui il cessionario del bene oggetto di permuta) occorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non già allo stipulante. 6. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1- quater) trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 5.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
Registro Invim Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 14846 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 18/05/2026 2 udito l’avvocato dello Stato Valentina Pilloni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha disatteso l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che recava accoglimento delle impugnazioni proposte dal notaio LD RI avverso avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia aveva ripreso a tassazione atti di permuta recanti (contestuale) disposizione negoziale in favore del terzo (il Comune di La Spezia). 1.1 – Il giudice del gravame ha premesso, in fatto, che: - gli impugnati avvisi di liquidazione involgevano gli «atti notarili stipulati il 25 novembre 2011 aventi ad oggetto la permuta, in favore del Comune di La Spezia ex art. 1411 c.c., di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di civile abitazione sito in La Spezia, via Antoniana numeri 1-3; - detto fabbricato era da demolirsi perché incompatibile con opere di urbanizzazione all’esecuzione delle quali la società Immobiliare EL s.p.a. (già Grifil s.r.l.) - proprietaria del compendio immobiliare sito nelle località Quaresima e Antoniana del comune di La Spezia, già compreso tra le aree della ex raffineria IP - si era obbligata in forza di una convenzione stipulata il 27 luglio 2008 con il Comune di La Spezia;
- la convenzione tra la società Immobiliare EL s.p.a. e il Comune di La Spezia era stata stipulata in attuazione dell’accordo di programma, approvato e sottoscritto il 16 aprile 2008, per la riqualificazione e la realizzazione di interventi nell’area dell’ex raffineria IP nel Comune di La Spezia: a norma dell’art. 3 della convenzione, Immobiliare EL s.p.a. si era obbligata a cedere al Comune di La 3 Spezia tutte le aree di urbanizzazione primaria, una volta realizzate e collaudate, nonché le strade e le rotatorie non già in proprietà pubblica, e dunque anche l’area occupata dal fabbricato di cui era prevista la demolizione;
- su tali premesse, espressamente richiamate nei rogiti notarili, i proprietari delle singole unità immobiliari comprese nel fabbricato di via Antoniana numeri 1-3 avevano ceduto in permuta i loro beni ricevendo le nuove unità immobiliari realizzate da Immobiliare EL in esecuzione degli obblighi convenzionali assunti con il Comune di La Spezia;
- le parti avevano espressamente pattuito ai sensi dell’art. 1411 c.c., e con espresso richiamo all’obbligo assunto da Immobiliare EL verso il Comune di La Spezia in forza della convenzione 16 aprile 2008, la deviazione degli effetti del trasferimento a favore del terzo Comune di La Spezia, intervenuto in sede di stipula degli atti notarili nella qualità di beneficiario della stipulazione e all’esclusivo scopo di accettare irrevocabilmente la stipulazione medesima, senza quindi assumere la qualifica di parte, né formale né sostanziale, del contratto;
- dunque, come espressamente previsto negli atti notarili, i beni ceduti in permuta dai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nel fabbricato di via Antoniana nn.
1-3 venivano acquistati in proprietà dal Comune di La Spezia per effetto della stipulazione in favore dell’ente pubblico e con decorrenza dalla data della stipula del contratto con effetti a favore del terzo;
- pertanto, come espressamente previsto negli atti notarili, il trasferimento del predetto diritto di proprietà sarebbe stato trascritto immediatamente a carico del proprietario della singola unità immobiliare compresa nel fabbricato da demolirsi ed a favore del Comune di La Spezia». 4 Ed ha, quindi, rilevato, in sintesi, che andava condivisa la conclusione cui il primo giudice era pervenuto - e quanto dunque alla corretta autoliquidazione dell’imposta secondo l’aliquota dell’1% - tenuto conto che gli effetti del contratto intercorso tra le parti private si erano prodotti (ex art. 1411 cod. civ.) direttamente nei confronti del terzo beneficiario del trasferimento immobiliare (il Comune di La Spezia), trasferimento che, poi, doveva ascriversi all’agevolazione prevista dal combinato disposto di cui alla l. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32. 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Il notaio LD RI resiste con controricorso. 3. – Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria n. 12831/2025, del 13 maggio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Come già rilevato dalla citata ordinanza, va ribadito che l'intervenuto decesso del controricorrente, così come dichiarato, e documentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 23 dicembre 2022, n. 37719; Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153). 5 2. – Il ricorso è, quindi, articolato sui seguenti motivi. 2.1 - Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10, 20, 43 e 57, ed all’art. 1411 cod. civ., assumendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva pretermesso, nella fattispecie, la (dovuta) tassazione della convenzione che era intercorsa tra le parti private (promittente e stipulante), e considerato che la posizione del terzo beneficiario (del trasferimento immobiliare) non poteva ascriversi alla nozione di parte del contratto. 2.2 – Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, ed all’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti della rilevata fattispecie di favore che, peraltro, controparte aveva invocato (solo) con riferimento alla disposizione di cui all’art. 20, comma 1, cit. 3. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo – è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. 4. - Occorre premettere che – per come assumono le stesse parti del giudizio – gli avvisi di liquidazione in contestazione hanno avuto ad oggetto contratti di permuta (in un caso di compravendita;
v. l’atto n. 220785 di rep. n. 45878 della raccolta, trascritto in controricorso, a fol. 7 e s.) intercorsi tra proprietari di unità immobiliari del fabbricato sito in La Spezia, alla via Antoniana nn. 1-3, e la Immobiliare EL S.p.a., ove, dunque, le parti convenivano che «gli effetti del trasferimento in favore della Società Immobiliare EL spa siano deviati in favore del Comune di La Spezia.». 6 Il trattamento fiscale degli atti in questione è stato, poi, ricondotto, in autoliquidazione, alla disposizione di favore (di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della tariffa allegata, parte prima, nel testo vigente ratione temporis) prevista nel caso di trasferimento «a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane», con conseguente liquidazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipotecaria, e secondo l’aliquota del 1% quanto all’imposta catastale (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della Tariffa allegata, parte prima;
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10 e art. 2 della tariffa allegata). La ripresa a tassazione è stata, quindi, operata applicando le aliquote ordinarie (del 7%, del 2% e dell’1% rispettivamente per l’imposta di registro e per quelle ipotecaria e catastale) in relazione agli atti dispositivi recanti permuta di unità immobiliari, ed in misura fissa, quanto alla sola imposta catastale, relativamente al cennato contratto di compravendita (ritenuto soggetto ad IVA). 4.1 - L’ordinanza interlocutoria ha rilevato che l’esame del ricorso «sottende … la trattazione di questioni nuove, e di particolare rilevanza …. in relazione al règime di tassazione del contratto a favore del terzo, ed a riguardo degli effetti giuridici delle disposizioni negoziali oggetto di tassazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 21), suscettibili di declinazione con riferimento alla posizione delle parti contraenti (ed all’interesse alla stipulazione) ed a quella del terzo destinatario della prestazione dedotta in contratto.». 5. – In tema di tassazione del contratto a favore di terzo, la Corte ha già avuto modo di rilevare che: - l'applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, allo schema negoziale del contratto a favore di terzi, in ragione dell'effetto acquisitivo diretto che caratterizza lo schema nella sua configurazione 7 normale, comporta l'identico trattamento della vendita semplice che intercorre tra promittente e terzo;
ne consegue che quando il regime della tassazione dipende da un requisito soggettivo dell'acquirente occorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non già allo stipulante;
- nella fattispecie del contratto a favore di terzo, quest'ultimo non essendo parte formale del negozio, non è tenuto a richiedere la registrazione ex art. 10 d.P.R. n. 131 del 1986, cit., né è obbligato "solidalmente" con le parti al pagamento dell'imposta ex art. 57 d.P.R. cit., salvo che assuma la veste di obbligato come uno dei "soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione", ovvero se intervenga nell'atto esprimendo l'accettazione o inserendovi altra convenzione che anticipi l'accettazione, divenendo così parte in senso sostanziale dell'atto e soggetto passivo ai sensi dell'art. 57, comma 6, cit. (Cass., 28 giugno 2023, n. 18508). E va rimarcato che gli atti sottoposti a tassazione sono stati dalle parti conclusi secondo lo schema del contratto a favore del terzo (art. 1411 cod. civ.); qualificazione, questa, che risponde, per vero, (anche) alla sostanza dell’operazione negoziale in quanto l’effetto traslativo (conseguito dalla permuta o dalla compravendita) è stato (direttamente) prefigurato, tra il promittente e lo stipulante, nei confronti del terzo (il Comune di La Spezia) che, nello stesso atto, ha dichiarato di voler profittare di quello stesso effetto con riferimento alle unità immobiliari volta a volta cedute come controprestazione delle cessioni operate dalla società Immobiliare EL S.p.a. 5.1 – In punto, poi, di tassazione di registro del contratto di permuta, il d.P.R. n. 131 del 1986, cit., dispone nei seguenti termini: - «1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: …………. 8 b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta» [art. 43, comma 1, lett. b)]; - «2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.» (art. 40, comma 2). 5.2 – Ai fini della tassazione del contratto di permuta rileva, pertanto, la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, cit., che radica il criterio di tassazione dell’atto secondo il principio di autonomia delle prestazioni se l’una delle due, per l’appunto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto, e nel senso che l’imposta di registro trova applicazione (solo) sulla cessione che non sia soggetta ad IVA (con riferimento alla previgente disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ed alla natura innovativa della disposizione posta dall’art. 40, comma 2, v. Cass., 22 novembre 2001, n. 14777; Cass., 12 settembre 1997, n. 9036; Cass., 14 febbraio 1991, n. 1553; Cass., 20 luglio 1988, n. 4714). Come anticipato, poi, la stessa Agenzia ha dedotto, per un verso che del principio di alternatività Iva/Registro è stata fatta applicazione con riferimento alla posizione della società venditrice;
e, per il restante, che alla registrazione degli atti era stata richiesta l’agevolazione, per il trasferimento in favore del Comune, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa allegata, parte prima (v., altresì, in controricorso, fol. 20). Ne consegue, allora, che, producendosi rispetto alla cessione operata dalla controparte permutante l'effetto acquisitivo diretto in favore del Comune, detta cessione deve essere ricondotta alla fattispecie di esenzione richiesta in registrazione, e la stessa (in tesi riconducibile alla tassazione di registro) non poteva ritenersi 9 suscettibile di tassazione, in misura proporzionale, in quanto, come già rilevato dalla Corte, quando il regime della tassazione dipenda da un requisito soggettivo dell'acquirente (qui il cessionario del bene oggetto di permuta) occorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non già allo stipulante. 6. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1- quater) trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 5.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto