Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la loro adozione, quali la necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del contenuto e della durata delle stesse costituisce violazione di legge deducibile in cassazione. (v. Corte cost., 5 dicembre 2002, n. 512).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2014, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/10/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1681
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 7881/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE AR N. IL 01/01/1987;
avverso l'ordinanza n. 2/2013 GIUDICE DI PACE di PESCINA, del 28/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 28.9.2013 il Giudice di pace di Pescina convalidava il provvedimento emesso il 21.6.2012 dal Questore della provincia di L'Aquila ai sensi dell'art. 75 bis T.U. Stup. a carico di SS OM (notificato all'interessato il 25.9.2013), con il quale si era disposto l'obbligo di presentarsi due volte alla settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato, quello di rientrare nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora entro le ore 20,00 e di non uscirne prime delle ore 8,00, il divieto di frequentare determinati locali pubblici, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.
2. Avverso il menzionato decreto ricorre per cassazione nell'interesse dell'SS il difensore del medesimo, avvocato Antonio Carlini deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), per aver omesso il Giudice di pace di motivare in merito ai rilievi che erano stati mossi al provvedimento del Questore, chiedendone la non convalida;
rilievi concernenti l'assenza di un pregresso provvedimento prefettizio, richiesto dall'art. 75 bis T.U. Stup.; la sproporzione tra le misure applicate dal Questore e i fatti posti a premessa del provvedimento nonché la prospettata necessità dell'SS di svolgere attività subordinata;
la natura meramente apparente della motivazione resa dal giudicante. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis T.U. Stup., il giudice è tenuto a motivare, anche attraverso un rinvio "per relationem", sull'esistenza della correlazione, desunta dalle modalità e circostanze dell'uso della sostanza stupefacente, tra la condotta di cui al D.P.R. n. 309, art. 75, comma 5 citato ed il pericolo per la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 12390 del 13/02/2013, Pack, Rv. 255322). Tuttavia, questa Corte ha statuito che le misure previste dall'art. 75 bis T.U., Stup. sono inquadrabili nella categoria delle misure di prevenzione e pertanto avverso il provvedimento del Giudice di pace, con cui viene convalidato quello del Questore che le ha irrogate, è esperibile il ricorso per cassazione limitatamente al profilo della violazione di legge (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n, 35227 del 06/07/2011, Rv. 250840; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41597 del 07/10/2010, Rv. 248445; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34660 del 03/06/2010, Rv. 248075; Sez. 4, n. 43118 del 18/09/2012, Iannini, Rv. 253642).
Ciò implica che le doglianze relative alla valutazione della pericolosità sociale non possono risolversi in una censura attinente alla insufficienza della motivazione, assumendo rilievo solo la sua mancanza (grafica) o la mera apparenza.
Va però aggiunto che la Corte Costituzionale, valutando la compatibilità costituzionale delle misure di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, in tema di competizioni sportive,
rigettando la questione di legittimità costituzionale della norma, ha osservato che il presupposto della eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall'art. 13 Cost., affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale, è pienamente vigente nell'ordinamento giuridico, rappresentando, attualmente, sia un presupposto dell'azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di convalida effettuato dall'autorità giudiziaria. Infatti, la circostanza che tali misure siano qualificate dalla legge come facoltative, obbliga il soggetto titolare del potere a "verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento", consentendo, conseguentemente, al giudice della convalida di verificarne l'effettiva esistenza. La non automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l'autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato la misura, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza;
spetta poi alla autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost., valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata (cfr. Corte Cost. sent. 512 del 2002). L'esigenza della valutazione della necessità ed urgenza, per la legittimità del provvedimento del Questore, è stata affermata quindi quale principio di ordine generale;
e ribadito nella materia che qui occupa da Sez. 4, n. 43118 del 18/09/2012, Iannini, Rv. 253642).
3.2. Nel caso di specie, il provvedimento del giudice di pace di Pescina ha mancato di dare conto della verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti del provvedimento del Questore. Esso tace del tutto in merito alle ragioni di "necessità ed urgenza" e alla congruità delle misure adottate e della loro durata;
affida invece ad una clausola di stile ("risultano ricorrere i presupposti di pericolosità sociale di cui al succitato art. 75 bis, comma 1 T.U. Stup.") la manifestazione della verifica eseguita a riguardo di tale fondamentale presupposto.
La mancanza di motivazione su tali punti costituisce una violazione di legge ed impone l'annullamento del decreto di convalida con rinvio al Giudice di pace per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Pescina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015