Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a motivare, anche attraverso un rinvio "per relationem", sull'esistenza della correlazione, desunta dalle modalità e circostanze dell'uso della sostanza stupefacente, tra la condotta di cui al comma primo dell'art. 75 del d.P.R. 309 citato ed il pericolo per la sicurezza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non motivato il decreto del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento del questore solo facendo riferimento a precedenti condanne ed ad una pregressa sottoposizione a misura di prevenzione personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2013, n. 12390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12390 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
12390 /13 ९० REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICOLA MILO - Presidente - SENTENZA N. - Consigliere - 346 Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO N. 45654/2012 Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACK TREVOR N. IL 28/11/1981 avverso il decreto n. 808/2012 GIUDICE DI PACE di ROVERETO, del 29/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
9.D'ANGELO che "ne dunto l'ammulle muto 1 Udit indifenson Avv. V. SPIGARELLI che si è riportato al ricorso Я Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con decreto del 29.10.12, if Giudice di pace di Rovereto ha convalidato il provvedimento con cui il questore della Provincia di Trento ha applicato a Pack Trevor le misure a tutela della pubblica sicurezza previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis.
2. Ricorre il difensore del prevenuto e deduce:
2.1. violazione di legge per inesistenza di motivazione, nella specie meramente apparente e comunque palesemente errata;
2.2. violazione del diritto di difesa per omessa considerazione della memoria difensiva depositata anteriormente alla convalida;
2.3. violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 75bis co. 2 d.p.r. n. 309/90 per difetto del doppio requisito soggettivo ed oggettivo. In particolare, quello soggettivo è insussistente non essendo il TREVOR PACK mai condannato per reati di cui al T.U.L.S. e contenendo i riferimenti questorili ai reati contro il patrimonio e la persona dati erronei;
quanto alla misura di prevenzione, che essa al momento della convalida era venuta meno. Quanto al requisito oggettivo, il prevenuto - non ha mai tenuto comportamenti antisociali “connessi" all'uso di sostanze stupefacenti.
3.Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
4. Ribadito che la misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis,è inquadrabile nella categoria delle misure di prevenzione, come è reso palese dalla natura delle prescrizioni che possono essere imposte, che ricalcano quelle previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5; e che dunque deve ritenersi consentito il ricorso per AS (peraltro espressamente dalla norma previsto per l'Ipotesi del provvedimento di revoca o di modifica), è da rammentare che la impugnazione per pacifica giurisprudenza (da ultimo sez. 6, 8.3.2007 n. 35044 rv. 237277) è però limitata alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre, comunque, la violazione di legge.
5. Tanto premesso, pur ammettendosi in generale la legittimità della motivazione del rinvio per relationem deve escludersi che nel presente provvedimento sia stato soddisfatto il necessario requisito motivazionale attraverso la stretta correlazione al provvedimento del Questore che viene convalidato e di cui il giudice ha richiamato per relationem il contenuto, dichiarando di averlo esaminato e dimostrando 1 in tal modo di condividerne le ragioni fondate sui precedenti penali e prevenzionali a carico del ricorrente.
6. Invero, non è dato rinvenire alcuna giustificazione neanche attraverso il rinvio per relationem in ordine al primo e principale presupposto della misura in parola la quale - attraverso la previsione dell'art. 75bis co. 1 d.p.r. n. 309/90 - richiede una correlazione, desunta dalle modalità e circostanze dell'uso, tra la condotta di cui al comma 1 dell'art. 75 ed il pericolo per la sicurezza pubblica. In ordine a tale requisito nessun cenno neanche per rinvio, si fa nel provvedimento ' impugnato che si limita a motivare la fondatezza dei motivi questorili soltanto rinviando alle condanne citate nel predetto provvedimento ed alla misura di prevenzione applicata.
6. In conclusione, il ricorso è fondato e deve disporsi l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Rovereto.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di Rovereto. Così deciso in Roma, il 13.2.2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAR 2013 IL AL SUPREM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Per Esposito 2