Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2013, n. 12390
CASS
Sentenza 13 febbraio 2013

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In sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a motivare, anche attraverso un rinvio "per relationem", sull'esistenza della correlazione, desunta dalle modalità e circostanze dell'uso della sostanza stupefacente, tra la condotta di cui al comma primo dell'art. 75 del d.P.R. 309 citato ed il pericolo per la sicurezza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non motivato il decreto del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento del questore solo facendo riferimento a precedenti condanne ed ad una pregressa sottoposizione a misura di prevenzione personale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2013, n. 12390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12390
    Data del deposito : 13 febbraio 2013

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