Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
Le misure previste dall'art. 75 bis d. P.R. n. 309 del 1990 sono inquadrabili nella categoria delle misure di prevenzione e pertanto avverso il provvedimento del giudice di pace con cui viene convalidato quello del questore che le ha irrogate è esperibile il ricorso per cassazione, seppure limitatamente al profilo della violazione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2011, n. 35227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35227 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBA Tito Presidente del 06/07/2011
Dott. AGRÒ Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. Consigliere N. 1088
Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 10302/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NZ;
avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Viggiano in data 16 febbraio 2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 16 febbraio 2011, il Giudice di pace di Viggiano ha convalidato il provvedimento con cui il questore della Provincia di Potenza ha applicato al NO le misure a tutela della pubblica sicurezza previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis.
2. Ricorre il NO e deduce inosservanza della legge penale, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, per mancata valutazione della sua attuale pericolosità sociale;
inoltre, il provvedimento di convalida è privo di motivazione e la misura è stata imposta per un periodo eccessivo;
in violazione del diritto di difesa la convalida è stata assunta prima che trascorressero 48 ore dalla notifica del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura da esaminare, nell'ordine logico delle questioni, ossia quella con cui si deduce la violazione del diritto di difesa del NO, non ha fondamento alcuno.
2. È certo in punto di fatto che il decreto del questore è stato notificato al NO il 14 febbraio 2011 alle ore 10, 30 e poi depositato presso il giudice di pace lo stesso giorno alle ore 12, 25. Nelle more delle 48 ore successive, termine entro cui l'organo giudiziario adito avrebbe dovuto procedere alla convalida, il NO ha depositato, in data 15 febbraio alle ore 11,30, una memoria difensiva, contestando i presupposti per la applicazione delle disposte misure, per la episodicità dei fatti criminali commessi.
3. Ora, è vero che, dalla giurisprudenza di questa Corte, è stato affermato il principio, che si condivide, per cui è illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato. (Sez. 6, Sentenza n. 39212 del 15/10/2010); ciò in quanto le dette misure, per essere limitative della libertà personale, sono inquadrabili nella categorie delle misure di prevenzione, e perciò la loro applicazione soggiace ai principi di cui all'art. 111 Cost., ed alla conseguente effettiva e necessaria necessità del contraddicono tra le parti.
4. Si è, in specie, affermata la necessità che dalla notifica del decreto all'interessato alla decisione del giudice di pace deve essere garantito uno spazio adeguato per la presentazione di memorie e deduzioni, in modo che la pronuncia avvenga al termine dello spazio di 48 ore e che questo lasso di tempo sia riservato all'apprestamento della difesa ed all'esercizio della stessa.
5. Tanto premesso, è evidente che con la presentazione della memoria, di cui si è detto, il NO ha, in concreto, potuto esercitare il suo diritto di difesa, ponendo al giudice diffuse osservazioni sulla inconsistenza degli elementi a suo carico, così che la decisione di convalida, ancorché avvenuta alcune ore prima dell'esaurirsi del detto termine di 48 ore, ne ha potuto tenere conto;
è stato, dunque, pienamente soddisfatto il contraddittorio. È da osservare, poi, che dal profilo dell'interesse, che comunque deve sorreggere la impugnazione, il ricorrente non ha nemmeno indicato quale influenza possa avere avuto il mancato esaurimento di tutto il termine sull'esercizio della sua difesa.
6. I motivi con cui il NO contesta la applicazione delle misure di cui al decreto convalidato non possono poi trovare accoglimento.
7. Ribadito che la misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis è inquadrarle nella categoria delle misure di prevenzione, come
è reso palese dalla natura delle prescrizioni che possono essere imposte, che ricalcano quelle previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5; e che dunque deve ritenersi consentito il ricorso per
SA (peraltro espressamente dalla norma previsto per l'Ipotesi del provvedimento di revoca o di modifica), è da rammentare che la impugnazione per pacifica giurisprudenza (da ultimo sez. 6, 8.3.2007 n. 35044 rv. 237277) è però limitata alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre, comunque, la violazione di legge.
8. Tanto premesso, deve escludersi nel presente provvedimento la sussistenza di vizi di violazione di legge atteso che, come osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, il provvedimento di convalida è strettamente correlato a quello del Questore, che viene convalidato, che il giudice ha dichiarato di aver esaminato dimostrando in tal modo di condividerne le ragioni.
9. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato, in conseguenza, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011