Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Avverso il decreto con cui il giudice di pace convalida il provvedimento del questore assunto a norma dell'art. 75 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), è esperibile il solo ricorso per cassazione, trattandosi di misura limitativa della libertà personale, e solo per violazione di legge, analogamente a quanto previsto in tema di misure di prevenzione, alle quali il citato provvedimento è assimilabile. (Nella specie, la Corte ha rigettato, e non dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, il ricorso proposto direttamente dall'interessato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2010, n. 41597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41597 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/10/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1185
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 43664/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RN LE, N. IL *10/07/1982*;
avverso il decreto n. 6/2009 GIUDICE DI PACE di NOLA, del 13/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
RN AS propone ricorso per la ON del provvedimento con il quale il giudice di pace di Nola ha convalidato il decreto pronunciato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis dal Questore di Napoli che gli faceva divieto di allontanarsi dal comune di residenza ed obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 e di non uscirne prima delle 6 e divieto di condurre veicoli a motore per la durata di un anno.
Lamenta la mancanza di motivazione, necessaria attesa la natura delle sanzioni imposte da assimilarsi a quella delle misure di prevenzione, motivazione nella specie mancante essendosi il giudice limitato a convalidare la misura erogata dal Questore, senza nemmeno richiamare le argomentazioni ivi svolte.
Con successiva memoria il ricorrente insisteva per l'annullamento del decreto.
Il ricorso deve essere rigettato in quanto proposto per motivi infondati.
Deve premettersi che, come da questa Corte già in precedenza chiarito (sez. 6, 9 dicembre 2008, dep. 27.1.2009 n. 3521), la misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis (inserito nel predetto D.P.R. dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 quater, conv. con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49) è inquadrabile nella categoria delle misure di prevenzione, come è reso palese dalla natura delle prescrizioni che possono essere imposte, che ricalcano quelle previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5; e che, trattandosi di misure limitative della libertà personale, deve ritenersi consentito il ricorso per ON (peraltro espressamente dalla norma previsto per l'ipotesi del provvedimento di revoca o di modifica).
Tale ricorso, per pacifica giurisprudenza (da ultimo sez. 6, 8.3.2007 n. 35044 rv. 237277) è però limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge.
Tanto premesso, deve escludersi nel presente provvedimento la sussistenza di vizi di violazione di legge atteso che, come osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, il provvedimento di convalida è strettamente correlato a quello del Questore, che viene convalidato, che il giudice ha dichiarato di aver esaminato disponendone altresì l'allegazione al proprio provvedimento, dimostrando in tal modo di condividerne le ragioni.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010