Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali ed accessorie, non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali rientra la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva di cui all'art. 171 ter, comma quarto, lett. c), L. n. 633 del 1941.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2008, n. 39499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39499 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/09/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1848
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 016158/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN RI, nato il [...];
avverso sentenza del 22.1.2008 della Corte di Appello di Bari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto rimettersi gli atti alle sezioni unite o, in subordine, dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 22.10.2001 il Tribunale di Lucera, in composizione monocratica, assolveva EN RI dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, lett. b), come modif. dalla L. n. 248 del 2000, perché il fatto non sussiste.
La Corte di Appello di Bari, in riforma della predetta sentenza appellata dal Procuratore Generale, con sentenza del 22.1.2008, dichiarava il EN colpevole del reato ascrittogli ed in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa. Condannava inoltre il EN alle pene accessorie di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 4, determinando per quelle temporanee la durata minima e disponendo la pubblicazione della sentenza. Pena principale ed accessorie sospese a termini e condizioni di legge.
2) Propone ricorso per Cassazione il EN, a mezzo del difensore, per violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla presunta esistenza di un fatto non provato e non desumibile da indizi gravi e per travisamento della prova.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il perito non aveva espresso alcuna certezza in ordine alla mancanza dei bollini Siae ed alla contraffazione delle videocassette sequestrate. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del beneficio dell'indulto ex L. n. 241 del 2006 (non essendo questo incompatibile con il concesso beneficio della sospensione della pena).
Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 163 e 166 c.p., avendo la Corte disposto la sospensione anche in relazione alla sanzione amministrativa di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), comma 4.
Chiede pertanto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata (alla ritenuta ammissibilità anche di uno solo dei motivi, dovrà, comunque conseguire declaratoria di n.d.p. per intervenuta prescrizione).
3) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, venendo proposte doglianze di merito.
La Corte territoriale, con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici, ha ritenuto, sulla base della relazione del consulente tecnico, che le 14 videocassette in sequestro fossero prive del contrassegno SIAE (l'ipotesi del distacco accidentale era palesemente smentita dal fatto che da circa 15 anni veniva utilizzato un bollino antistrappo ed antirimozione, mentre le videocassette in questione erano recenti come si evinceva dai titoli dei film) e che le videocassette medesime (visionate dal consulente) risultavano contraffatte.
Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). Pur di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.
Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 - Vignaroli). Il ricorrente, in effetti, fornisce una diversa lettura della relazione del consulente.
Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato;
non essendo stato oggetto di specifica richiesta (nelle conclusioni la difesa chiedeva la conferma della sentenza di primo grado), la Corte non era tenuta ad applicare d'ufficio l'indulto, essendo tale applicazione, comunque, rimandata alla fase esecutiva. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso.
La Corte ha applicato anche la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 4, lett. c), disponendo la sospensione condizionale della stessa. Trattasi però di sanzione amministrativa in ordine alla quale non poteva essere disposto il beneficio della sospensione.
Questa Corte ha, invero costantemente affermato che tale beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative (cfr. Cass. sez. 3 n. 34297 del 5.7.2007 in tema di ordine di demolizione;
Cass. sez. 4 n. 3209 del 21.2.1997 in tema di sospensione della patente di guida).
4) Non può trovare applicazione d'ufficio la sentenza della Corte di Giustizia europea (emessa in data 8.11.2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert), che ha incluso la normativa che prevede l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti, contenenti opere sottoposte al diritto d'autore, tra le "regole tecniche", in ordine alle quali è previsto l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea per consentirle di verificarne la compatibilità con il principio comunitario di libera circolazione delle merci. La Corte ha stabilito che tali regole tecniche non possono produrre effetti nei confronti dei privati e vanno disapplicate dal giudice interno qualora non siano state notificate alla Commissione delle Comunità Europee.
Sicché, per effetto di tale sentenza, quando la mancanza del contrassegno SIAE costituisca elemento costitutivo del reato, compete al P.M. provare che la previsione del contrassegno sia anteriore alla data della direttiva 83/189/CEE, emanata in data 28.3.1983, entrata in vigore il 31.3.1983, oppure che, se posteriore a tale data, sia sta comunicata alla Commissione europea.
Peraltro, dalla stessa difesa della SIAE davanti alla Corte di Giustizia emerge che nessuna notifica è stata effettuata ai sensi della direttiva 83/189.
Questa Corte ha, con varie pronunce, rilevato che "tra le fattispecie penali in cui il contrassegno è previsto come elemento negativo rientra quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), che appunto punisce chiunque detiene per la vendita supporti musicali, o audiovisivi, cinematografici etc. privi del contrassegno SIAE. Tra tali fattispecie non rientra invece quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), appunto perché non prevede come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno in parola, ma punisce soltanto chiunque detiene a fini commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione. In quest'ultimo caso, insomma, la mancanza del contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta" (cfr. Cass. pen. sez. 3 sent. n. 334 del 12.2.2008, ric. Valentino). 4.1) La sentenza di condanna non ha ritenuto a carico del ricorrente, come fonte di responsabilità, l'autonoma condotta della mancanza del timbro SIAE ma ha fatto derivare da tale mancanza una circostanza indiziante in ordine all'avvenuta illecita riproduzione. La conferma che la condanna riguarda solo la duplicazione si ricava dal fatto che non è stato disposto alcun aumento per la continuazione (la Corte territoriale ha ridotto la pena base minima di mesi 6 di reclusione, oltre la multa, di un terzo ex art. 62 bis c.p.). 5) La fondatezza del terzo motivo di ricorso comporta la immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pur essendo questa maturata in data 20.3.2008 (reato commesso il 20.9.2000) e quindi successivamente alla emissione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2008