Sentenza 5 luglio 2007
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali rientra l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, il quale conserva la sua natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con provvedimento giurisdizionale.
Commentario • 1
- 1. Corruzione, il dipendente infedele resta incompatibile anche se la pena è sospesaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 20 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2007, n. 34297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34297 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 05/07/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 785
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1889/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET DA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 26 settembre 2006 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 5 luglio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, rigettò l'istanza sotto forma di incidente intesa ad ottenere la revoca del provvedimento di ingiunzione a demolire emesso dal pubblico ministero in sede per l'esecuzione della misura ripristinatoria disposta con sentenza 28 marzo 2002 di quel tribunale nei confronti di TT DA. Il TT propone ricorso per cassazione fondato su sei motivi. In data 12 giugno 2007 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ribadisce e sviluppa alcuni dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce che, non essendo stato adottato dalla autorità amministrativa alcun intervento finalizzato alla rimozione dell'abuso edilizio, l'ordine giudiziale di demolizione non potrebbe avere attuazione, in quanto l'opera, pur in assenza di un formale provvedimento di acquisizione, sarebbe divenuta di proprietà del comune.
Come esattamente rileva il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, il motivo è infondato perché, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 3, n. 3489/2000;
n. 2406/2003; n. 37120/2003), il potere-dovere di eseguire la demolizione disposta L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 7, sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, spetta al giudice penale anche nell'ipotesi in cui le opere illegittimamente realizzate siano entrate nel patrimonio indisponibile del comune a seguito dell'accertata inottemperanza, nel termine stabilito, all'ordine sindacale di demolizione - che nella specie, peraltro, neppure risulta adottato - con la sola eccezione della sopravvenuta emanazione di una delibera del consiglio comunale che, nel dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla loro conservazione, renda non più conciliabile la permanenza nel condannato dell'obbligo di ripristino impartito in sentenza. È solo in quest'ultimo caso, esattamente individuato, che l'inottemperanza può ritenersi giustificata, mentre non lo è sino a quando il provvedimento ablatorio non si sia esaurito, perché prima di tale momento la misura sanzionatoria applicata dal giudice non perde efficacia, ma rimane pienamente operativa, svolgendo una funzione parallela a quella adottata dalla autorità comunale per il raggiungimento del medesimo risultato (eliminazione dell'abuso), nonché surrogatoria qualora quest'ultima sia rimasta inerte, obbligando ugualmente il contravventore a dare ad essa esecuzione. La potestà autonomamente attribuita al giudice penale non trova, quindi, un limite nell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio del comune - che, nel caso in esame, come già rilevato, non vi è stata in mancanza di un formale provvedimento della pubblica amministrazione - con la conseguenza che tra i due poteri, giurisdizionale e amministrativo, non sorge contrasto, concorrendo entrambi al conseguimento del medesimo obiettivo: contrasto che può, invece, sorgere qualora l'amministrazione, con una apposita delibera del suo organo consiliare, manifesti una volontà contraria alla demolizione dell'opera, che sia compatibile con norme urbanistiche e vincoli ambientali. Ne deriva che, non essendo stata nella fattispecie neppure attivata la procedura ablatoria, non sussiste alcun ostacolo alla esecuzione del provvedimento giurisdizionale. È parimenti infondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che non sarebbe spettato al pubblico ministero dare attuazione all'ordine di demolizione, bensì all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio tecnico del genio civile, trattandosi di un manufatto realizzato in zona sismica senza l'osservanza delle relative prescrizioni. Ed infatti, poiché la misura sanzionatoria è stata adottata dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art.7, u.c., e, quindi, con espresso ed esclusivo riferimento all'illecito edilizio commesso in violazione della normativa urbanistica, era il pubblico ministero, in veste di organo esecutivo, a dover attivare nelle forme previste dal codice di rito penale la procedura per la demolizione dell'opera, derivandogli tale potere dall'art. 655 c.p.p.. Poiché, come rilevato, la sanzione è stata disposta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, e non della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non vi è obbligo del pubblico ministero di seguire le modalità di demolizione previste da quest'ultima normativa.
Il terzo motivo - con il quale si sostiene la incompatibilità tra il patteggiamento e l'ordine di demolizione non previsto dall'accordo tra le parti - è manifestamente infondato perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'ordine di demolizione delle opere abusive, ancorché non previsto dall'accordo raggiunto tra le parti, deve obbligatoriamente essere disposto d'ufficio dal giudice in casi di applicazione della pena a seguito di patteggiamento.
Il quarto motivo - con il quale si sostiene la incompatibilità tra la sospensione condizionale della pena e l'esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione - è anch'esso infondato perché la sospensione condizionale della pena, se può estendere i suoi effetti alle pene accessorie che siano state comminate, non opera con riferimento all'ordine di demolizione, che ha natura di sanzione amministrativa, e tale natura conserva anche se imposto con provvedimento giurisdizionale.
È infondato anche il quinto motivo, con il quale si deduce la violazione della normativa sul condono edilizio, avendo il ricorrente presentato al comune domanda di condono con il versamento della somma dovuta a titolo di oblazione, con il che si sarebbe verificata l'estinzione dei reati contravvenzionali. Ed invero, la revoca dell'ordine di demolizione può essere emessa dal giudice della esecuzione solo quando si sia verificata l'estinzione del reato, ossia quando sia stato emanato il provvedimento di condono o siano passati 36 mesi dalla data del pagamento, sempre ovviamente che si tratti di opere condonabili, mentre la sospensione dell'ordine di demolizione può essere disposta solo quando sia in concreto prevedibile che entro breve tempo si verificherà la causa estintiva del reato. Nella specie il giudice dell'esecuzione ha esattamente e motivatamente ritenuto che non sussistessero le condizioni per una sospensione perché non solo non era prevedibile il sopravvenire della causa estintiva entro breve termine, ma doveva anzi escludersi che il manufatto fosse legittimamente condonabile essendo stato realizzato - circostanza questa non contestata con il ricorso - in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, il che lo rendeva appunto non condonabile ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 27, lett. d), convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (Sez. 3, 24 settembre 2004, Musio, m. 230030).
Il sesto motivo - con il quale si sostiene che la notifica dell'ordine di sgombero sarebbe dovuta avvenire nei confronti di tutte le persone che abitavano l'immobile - è parimenti infondato perché l'atto d ingiunzione a demolire con l'avviso di sgombero doveva essere notificato ai diretti interessati, responsabili dell'abuso, e non anche a terze persone che occupavano l'immobile in questione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2007