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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16529 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA AN, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 19/5/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che ha condannato AN PA alla pena di Penale Sent. Sez. 5 Num. 16529 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/12/2022 mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali, causate a KA RD, giudicate guaribili in giorni trenta. 2. Ricorre l'imputa:o articolando due motivi di ricorso entrambi proposti a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) e qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte distrettuale riconosciuto l'esimente della legittima difesa quantomeno nella forma putativa. Nello sviluppare il motivo di ricorso deduce l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha minimamente considerato lo stato emotivo del ricorrente e l'imprevedibile sviluppo della lite che la stessa persona offesa aveva concorso a creare e che aveva determinato la necessità per l'imputato di salvaguardare la propria incolumità fisica. 2.2. Con il secondo motivo, deduce che erroneamente la Corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo nella legittima difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di :egittimità quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Deve dunque ritenersi che sono inammissibili le censure del ricorrente nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova, che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione. Tanto basterebbe per ritenere inammissibile il ricorso avendo il ricorrente, in entrambi i motivi, dedotto l'erronea applicazione delle disposizioni in tema di legittima difesa e di eccesso colposo per avere la Corte di merito valutato in modo insufficiente la situazione di fatto. 2.1. Deve peraltro rilevarsi che il ricorrente ha inammissibilmente reiterato doglianze già esaminate e disattese in appello sia riproponendo questioni attinenti alla ricostruzione del fatto — che non possono formare oggetto di valutazione in sede di legittimità posto che alla Corte di cassazione è preclusa sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione sia 2 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati nel ricorso come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati nel giudizio di merito (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) — sia prescindendo da ogni confronto con la sentenza impugnata che, in modo succinto, ma efficace, ha evidenziato, al fine di escludere la legittima difesa, la sproporzione della reazione dell'imputato rispetto all'azione della persona offesa «perché a fronte di una spinta ha reagito con un pugno di particolare violenza che ha provocato la frattura dell'orbita con prognosi di 30 giorni». Nella vicenda che qui ci occupa, difetta all' evidenza, uno dei presupposti essenziali della scriminante di cui all'art. 52 c.p., segnatamente il requisito della proporzione tra difesa ed offesa. Un atteggiamento scomposto e ingiusto della persona offesa, concretatosi in una spinta, non può legittimare, come correttamente osserva la Corte d'appello, la reazione violenta di un pugno assestato in un occhio. 3. Correttamente, infine, la Corte distrettuale ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo non essendo concettualmente ipotizzabile, una volta esclusa l'esimente della legittima difesa. (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-02; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Olari, Rv. 242349 secondo cui « L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati.». L'eccesso colposo infatti sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti e, pertanto, al fine di valutare se siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, occorre innanzitutto accertare l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione "ex ante", e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352). Orbene, come è dato leggere nella sentenza impugnata — preclusa, come si è detto, a questa Corte la rilettura degli elementi fattuali posti a base della decisione (così, anche da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2321, Rv. 280601) — la situazione in cui si trovava l'imputato non poteva essere, neanche erroneamente, percepita come pericolosa tanto da 3 giustificare un'azione violenta come quella attuata posto che: la persona offesa aveva semplicemente spinto l'imputato; questi volontariamente si era allontanato dal luogo in cui si trovava per proseguire la lite;
aveva alle sue spalle un amico che lo aveva seguito. 5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammisslbile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che ha condannato AN PA alla pena di Penale Sent. Sez. 5 Num. 16529 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/12/2022 mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali, causate a KA RD, giudicate guaribili in giorni trenta. 2. Ricorre l'imputa:o articolando due motivi di ricorso entrambi proposti a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) e qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte distrettuale riconosciuto l'esimente della legittima difesa quantomeno nella forma putativa. Nello sviluppare il motivo di ricorso deduce l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha minimamente considerato lo stato emotivo del ricorrente e l'imprevedibile sviluppo della lite che la stessa persona offesa aveva concorso a creare e che aveva determinato la necessità per l'imputato di salvaguardare la propria incolumità fisica. 2.2. Con il secondo motivo, deduce che erroneamente la Corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo nella legittima difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di :egittimità quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Deve dunque ritenersi che sono inammissibili le censure del ricorrente nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova, che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione. Tanto basterebbe per ritenere inammissibile il ricorso avendo il ricorrente, in entrambi i motivi, dedotto l'erronea applicazione delle disposizioni in tema di legittima difesa e di eccesso colposo per avere la Corte di merito valutato in modo insufficiente la situazione di fatto. 2.1. Deve peraltro rilevarsi che il ricorrente ha inammissibilmente reiterato doglianze già esaminate e disattese in appello sia riproponendo questioni attinenti alla ricostruzione del fatto — che non possono formare oggetto di valutazione in sede di legittimità posto che alla Corte di cassazione è preclusa sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione sia 2 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati nel ricorso come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati nel giudizio di merito (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) — sia prescindendo da ogni confronto con la sentenza impugnata che, in modo succinto, ma efficace, ha evidenziato, al fine di escludere la legittima difesa, la sproporzione della reazione dell'imputato rispetto all'azione della persona offesa «perché a fronte di una spinta ha reagito con un pugno di particolare violenza che ha provocato la frattura dell'orbita con prognosi di 30 giorni». Nella vicenda che qui ci occupa, difetta all' evidenza, uno dei presupposti essenziali della scriminante di cui all'art. 52 c.p., segnatamente il requisito della proporzione tra difesa ed offesa. Un atteggiamento scomposto e ingiusto della persona offesa, concretatosi in una spinta, non può legittimare, come correttamente osserva la Corte d'appello, la reazione violenta di un pugno assestato in un occhio. 3. Correttamente, infine, la Corte distrettuale ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo non essendo concettualmente ipotizzabile, una volta esclusa l'esimente della legittima difesa. (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-02; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Olari, Rv. 242349 secondo cui « L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati.». L'eccesso colposo infatti sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti e, pertanto, al fine di valutare se siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, occorre innanzitutto accertare l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione "ex ante", e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352). Orbene, come è dato leggere nella sentenza impugnata — preclusa, come si è detto, a questa Corte la rilettura degli elementi fattuali posti a base della decisione (così, anche da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2321, Rv. 280601) — la situazione in cui si trovava l'imputato non poteva essere, neanche erroneamente, percepita come pericolosa tanto da 3 giustificare un'azione violenta come quella attuata posto che: la persona offesa aveva semplicemente spinto l'imputato; questi volontariamente si era allontanato dal luogo in cui si trovava per proseguire la lite;
aveva alle sue spalle un amico che lo aveva seguito. 5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammisslbile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2022