Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 3
Il giudice può dichiarare d' ufficio la nullità di un contratto, senza incorrere nel vizio di "ultra petita partium", se esso configura elemento costitutivo della domanda, come nel caso sia "causa petendi" del "petitum".
La questione di incostituzionalità di una norma, sollevata da una parte nel corso di un giudizio, è manifestamente infondata se essa non indica, ai sensi dell' art. 23, lett. b) legge 11 marzo 1953 n. 87, quale norma costituzionale è violata.
La decisione di una controversia nel merito presuppone l'implicito accertamento della regolarità del contraddittorio, sì che, se la sentenza non è impugnata per violazione da parte del giudice di primo grado dell' art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione previgente alla novella introdotta con legge 26 novembre 1990 n. 353, entrata in vigore il 18 dicembre 1994, poiché i vizi in procedendo si convertono in vizi in "iudicando", la questione passa in giudicato e non può più farsi valere in sede di legittimità, non determinando l' inesistenza della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AR, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA FELICE GROSSI GONDI 45 ROMA, in persona dell'Amministratore pro - tempore, DI MI AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 39, presso lo studio dell'avvocato GIULIO FAVINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3175/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o in subordine, per il primo motivo, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 183 cpc;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 1 settembre 1989 LO CI - premesso che era proprietario di una unità abitativa nell'edificio condominiale di via Felice Grossi Gondi, 45 in Roma;
nell'atto di acquisto del 29 dicembre 1984 il padre, LF, costruttore venditore dell'edificio, gli aveva trasferito la proprietà dell'unità abitativa ed il diritto di recingere e di restringere il marciapiede condominiale antistante la palazzina( art. 2 del regolamento contrattuale); con deliberazione del 25 novembre 1988 l'assemblea dei condomini aveva deciso di installare. un'edicola in muratura quale sede dei "contatori", sulla porzione di marciapiede antistante la sua abitazione in pregiudizio del diritto di restringere e recintare quello spazio - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Roma, l'amministratore condominiale per l'annullamento di quella deliberazione
Costituitosi nel giudizio, il convenuto eccepì l'infondatezza della pretesa sollecitandone il rigetto ed in tal senso provvide il tribunale con sentenza del 22 aprile 1993. Ritenne quel giudice nulla per indeterminatezza la clausola contrattuale invocata dal CI che gli consentiva di restringere e recingere il marciapiede lungo la facciata dell'edificio condominiale così che non essendo in contestazione la proprietà comune di quel manufatto non poteva negarsi ai condomini il potere di installarvi un bene condominiale: "conseguentemente - concluse il tribunale - deve annullarsi l'impugnata delibera"
Adita con il gravame del CI, con sentenza del 31 ottobre 1995 la corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione. Ha osservato la corte territoriale non poter trovare adito la doglianza con la quale il CI aveva denunziato l'indebita invasione da parte del primo giudice del potere attribuito alle parti di sollecitare la verifica della validità di quella clausola contrattuale, da ritenersi pertanto valida in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali.
Non aveva considerato l'appellante che, essendo stato il tribunale chiamato a pronunziarsi su una domanda fondata su un atto negoziale e si imponeva l'officiosa verifica della sua validità negata all'esito della disamina.
Esattamente il primo giudice aveva ritenuto nulla la clausola in esame per indeterminatezza del suo oggetto segnatamente quanto all'entità del restringimento del manufatto.
L'invalidità della clausola derivava anche dall'essere quel diritto concernente un bene appartenente alla comunione dall'epoca della sua costituzione, nel 1962, come poteva evincersi dal regolamemto condominiale richiamato nell'atto di acquisto del CI del 1984, quindi trasferito "a non domino" in detto anno senza la formale costituzione di una servitù prediale su un bene comune. Doveva, infine, escludersi là nullità della sentenza per l'assunto contrasto fra la parte motiva e la statuizione, posto che la locuzione finale "conseguentemente deve annullarsi l'impugnata delibera" appariva, a fronte della compiutezza delle argomentazioni addotte a diniego della pretesa, un errore nella parte riassuntiva dell'"iter" motivazionale conseguente all'omissione dell'avverbio "non".
Avverso la sentenza, esponendo tre motivi di doglianza, ricorre per cassazione il CI;
resiste con controricorso l'amministratore condominiale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione
Preliminarmente, in rito, occorre esaminare l'ammissibilità del controricorso negata con la memoria ex art. 378 c.p.c., dal ricorrente sotto il profilo dell'inosservanza del disposto del n^ 3 dell'art. 366 c.p.c. in ragione della mancata "esposizione dei fatti di causa".
La questione va risolta nel senso dell'ammissibilità del controricorso in conformità della pronunzia delle ss.uu. di questa corte n^ 1049/97.
Il capoverso dell'art. 370 c.p.c. dispone "al controricorso si applicano gli artt. 365 e 366,. in quanto è possibile". Analogo precetto, non seguito da questo inciso, si rinviene nella disciplina del ricorso incidentale.
La ragione di ciò va rinvenuta nella considerazione che il controricorso, a differenza del ricorso, principale o incidentale, non è un mezzo di impugnazione ne' un atto indispensabile allo svolgimento del processo di cassazione, ma costituisce lo strumento che consente alla parte intimata" se intende contraddire"( art. 370, 1 comma) di esporre gli argomenti a difesa, le ragioni giuridiche contrarie all'accoglimento del ricorso principale o incidentale. Questa radicale diversità di funzione dal ricorso consente di escludere l'operatività nel controricorso del c.d. "principio di autosufficienza", così che è rimessa alla prudente valutazione della parte intimata l'esposizione più o meno analitica dei "fatti di causa" mentre sono necessari per l'ammissibilità dell'atto di resistenza gli elementi indispensabili per la sua identificazione, l'indirizzo alla Corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata ex adverso( art. 366 c.p.c.) e per la sua validità, la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale e l'indicazione di questa( artt.-365, 366 c.p.c.) In questo contesto, ricondotto il richiamo degli artt. 365, 366 c.p.c. a quanto afferisce alla identificazione dell'atto ed alla costituzione nel processo, l'inciso" in quanto è possibile", contenuto nel capoverso dell'art. 370, consente al controricorrente, in relazione al concreto atteggiarsi delle vicende processuali, di non esporre "i fatti di causa" ma di limitare la sua difesa alla sola negazione dell'ammissibilità del ricorso principale o incidentale Ne discende ulteriormente che all'inciso " in quanto è possibile" non può non attribuirsi altro significato che, ove non siano in gioco la identificazione dell'atto di resistenza e la costituzione nel processo, è consentito al controricorrente svolgere più o meno diffusamente le sue difese senza che l'omessa esposizione dei fatti di causa comporti l'inammissibilità del controricorso( in proposito, ss.uu. sent. ind.).
Con il primo motivo di doglianza il ricorrente, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione degli artt. 99, 112, 183 c.p.c., 1418,1421 c.c.
La corte di merito aveva rigettato il primo motivo di doglianza con il quale si era dedotto il vizio di ultrapetizione avendo il tribunale, pur nella carenza in proposito di una specifica" prospettazione, ritenuto nulla la clausola del contratto di vendita del 29 dicembre 1984, con il quale l'alienante, suo padre LF CI, gli aveva anche trasferito il diritto di restringere o di ampliare il marciapiede
Non si era - avveduto ulteriormente la corte di merito che nemmeno l'amministratore condominiale, il quale nella sua prima difesa si era limitato ad una generica contestazione della fondatezza della pretesa, aveva prospettato la questione di nullità. E ciò tanto più perché, esulava una questione di incidentalità avuto riguardo all'oggetto della domanda giudiziale costituito dalla negazione della legittimità della deliberazione assembleare e non della clausola contrattuale che il condominio aveva riconosciuto valida
Senza considerare, poi, la violazione dell'art. 183 c.p.c. per non essere state indicate dall'istruttore in prime cure le questioni rilevabili di ufficio in ordine alle quali le parti avrebbero potuto discutere.
Le censure esposte nel complesso motivo di ricorso vanno disattese. Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un atto negoziale( art. 1421 c.c.) va coordinato con il "principio della domanda"( art. 99 c.p.c.) e con quello conseguente di corrispondenza fra il "chiesto" ed il "pronunziato"( art. 112 c.p.c.). Ne consegue che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto negoziale la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del processo, l'eventuale nullità dell'atto medesimo e ciò indipendentemente dall'attività assertiva di una delle parti;
al contrario nell'ipotesi, in concreto estranea, in cui la domanda sia diretta a far valere una determinata causa di invalidità di un atto negoziale il giudice non può ritenere la nullità dell'atto per una causa diversa da quella prospettata ostando il divieto di pronunciare "ultra petita"( in proposito la giurisprudenza di questa corte consolidata dalla pronunzia delle ss.uu. n^ 2572/88). Al principio si è all'evidenza adeguato il giudice del merito facendone altresì corretta applicazione.
In proposito, quel giudice ha considerato che la domanda del CI di declaratoria della nullità della deliberazione adottata dalla maggioranza dei condomini nella riunione del 25 novembre 1988 trovava la "ragione del chiedere", la "causa petendi", nella validità del contratto di acquisto di un'unità immobiliare del 29 dicembre 1984 ed in particolare nella clausola sub art. 4 con la quale l'alienante gli aveva attribuito il diritto di disporre del "tratto di marciapiede" antistante: così che si imponeva la officiosa verifica della validità di quell'atto negoziale.
Inutilmente, poi, il ricorrente denunzia l'irregolarità del contraddittorio in prime cure, non rilevata in secondo grado, conseguente all'inosservanza dell'art. 183 c.p.c. ( nel testo previgente alla novella introdotta con l'art. 17 della legge 26 novembre 1990 n^ 353, in vigore dal 18 dicembre 1994) trattandosi di censura che investe un "error in procedendo" escluso dal tribunale con la pronunzia nel merito.
Questa necessariamente postula un'implicita affermazione della regolarità del contraddittorio, così che questa pronunzia "implicita, avrebbe dovuto - essere oggetto di specifica censura nell'atto di appello secondo il disposto del I comma dell'art. 161 c.p.c., a tenore del quale gli "errores in procedendo" si convertono
"in errores in iudicando", e debbono farsi valere nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per cassazione in concreto utilizzabili.
Esula. infatti l'ipotesi del secondo comma concernente la "c.d. inesistenza" della sentenza per la mancata sottoscrizione del giudice cui può assimilarsi solo la carenza dei presupposti processuali e che attengono a vizi "radicali" del procedimento tali da incidere negativamente sulla esistenza giuridica della pronunzia conclusiva negandone il tendenziale passaggio in cosa giudicata. La disamina dell'atto propositivo dell'appello, doveroso a seguito della denunzia di un l'error in procedendo", nonché l'esposizione dei "fatti di causa" nel ricorso, dalla quale può trarsi una sufficiente conoscenza della vicenda processuale art. 366 n'3 c.p.c.), escludono che la violazione dell'art. 183 sia stata oggetto di uno specifico motivo di gravame( artt. 161, 1 comma, 342 c.p.c.) onde l'implicita pronunzia del primo giudice concernente la regolarità del processo preclude la deducibilità del vizio in questa sede.( in proposito anche cass. nn. 803/63, 1001/93) Inutile è, poi, la denunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 183 c.p.c.( nel testo previgente) posta in sede di discussione dal ricorrente.
Sotto un primo profilo, deve osservarsi l'irrilevanza della questione esulando l'applicazione di quella norma, per le ragioni sopra esposte, dalle questioni ulteriormente deducibili in questo giudizio Sotto altro profilo, è carente l'indicazione del parametro costituzionale che si assume violato( art. 23 lett. b) della legge 11 marzo 1953 n^ 87)e che solo consente l'apprezzamento della non manifesta infondatezza della questione.
Con il secondo motivo di doglianza il CI, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione dell'art.1058 C.C. conseguente all'inosservanza dell'art. 116 c.p.c nonché l'omessa e comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
La corte di merito nel confermare la decisione del tribunale aveva ritenuto la cessione fatta all'appellante( CI) del diritto di restringere il marciapiede lungo la facciata nulla e priva di effetto, non solo per la manifesta infondatezza dell'entità del cennato potere di restringimento, ma anche perché, trasferito "a non domino" e senza il rispetto delle forme richieste per la costituzione di servitù prediale su bene comune".
Non si sarebbe avveduto quel giudice che il costruttore e dante Causa ing. LF CI si era sin dall'origine riservato quel diritto, essendosene fatta menzione espressa nei ventidue atti di vendita delle singole unità immobiliari ed , in particolare nel , contratto del 1984 di acquisto del CI: così che il dante causa aveva trasferito un diritto originariamente proprio e non ceduto un diritto dei condomini ne' comunque costituito una servitù prediale su un bene comune.
La corte di merito, poi, non aveva reso compiuta ragione dell'altra causa di nullità della clausola contrattuale rinvenuta nella indeterminatezza del suo oggetto;
la locuzione l'indeterminatezza" infatti non poteva ritenersi in alcun modo idonea a disattendere le argomentazioni in contrario addotte dall'appellante. Il complesso motivo di ricorso non trova consenso.
Il giudice del merito ha rilevato l'incontrovertibilità della piena proprietà condominiale del marciapiede in questione, oggetto dell'attività edificatoria deliberata dai condomini nella riunione del 25 novembre 1988, già in epoca anteriore alla stipula del rogito del 29 dicembre 1984, di trasferimento della proprietà immobiliare da LF a LO CI e da questo indicato , come era agevole desumere dal regolamento del condominio, costituito sin dall'8 dicembre 1962, e pur richiamato in quel contratto di vendita: così che la facoltà di "restringere il marciapiede" proveniva "a non domino"
Sul punto il giudice dell'appello ha operato una valutazione di merito che, in quanto adeguatamente esposta non può essere oggetto di censura in questa sede.
Inoltre quel giudice, nella disamina dell'oggetto del contratto non si è limitato alla locuzione" indeterminatezza" ma , come finisce con il riconoscere lo stesso ricorrente, l'ha riferita espressamente all'"entità del restringimento".
Nel motivo di ricorso non si rilevano, poi, le argomentazioni dell'appellante che, se compiutamente esaminate, avrebbero certamente indotto il giudice del merito ad escludere l'"indeterminatezza" dell'oggetto del contratto.
Con il terzo motivo di ricorso il CI, in relazione ai nn 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione dell'art.161 c.p.c. nonché la nullità della sentenza conseguente all'inosservanza dell'art. 112 C.P.C.. La corte di merito non aveva ritenuto nulla la sentenza impugnata sebbene fosse palese l'insanabile contraddizione, tale da non consentire di rilevare la rispondenza delle argomentazioni con la statuizione, ove nella parte motiva si legge "conseguentemente deve annullarsi l'impugnata delibera". e nel dispositivo si era statuito "respinge la domanda di CI LO contro il condominio". La corte territoriale aveva poi corretto la decisione impugnata. avendo ritenuto omesso l'avverbio "non" dopo "conseguentemente" e prima di "deve" senza che in proposito fosse stata formulata la necessaria istanza.
Il motivo di doglianza non trova consenso.
La corte consente alla proposizione, in cui si sostanzia la censura, che il giudice possa correggere la sentenza impugnata eliminando gli errori materiali di cui è affetta anche quando sulla statuizione materialmente errata non sia stato proposto appello incidentale ma non può provvedervi d'ufficio, in quanto il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, postula nel vigente sistema processuale civile, un impulso della parte interessata( in proposito anche cass. n^ 277/71). Senonché, esula, nel caso in esame, l'ipotesi di correzione rinvenendosi una consentita integrazione della parte motiva della pronunzia del tribunale.
La corte di merito, accertata la coerenza del dispositivo di diniego della domanda con le argomentazioni in proposito svolte da quel giudice, ha ritenuto omesso un "non" nella sola conclusione riassuntiva dell'"iter" motivazionale, particella che avrebbe reso coerente questa parte conclusiva alle ragioni del diniego compiutamente esposte ed adeguate alla statuizione finale. Concludendo la disamina, il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente CI al pagamento in favore del resistente amministratore condominiale, delle spese del giudizio di legittimità. Queste sono liquidate nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in L.125.200, oltre L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1999