Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 133
CASS
Sentenza 9 gennaio 1999

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Il giudice può dichiarare d' ufficio la nullità di un contratto, senza incorrere nel vizio di "ultra petita partium", se esso configura elemento costitutivo della domanda, come nel caso sia "causa petendi" del "petitum".

La questione di incostituzionalità di una norma, sollevata da una parte nel corso di un giudizio, è manifestamente infondata se essa non indica, ai sensi dell' art. 23, lett. b) legge 11 marzo 1953 n. 87, quale norma costituzionale è violata.

La decisione di una controversia nel merito presuppone l'implicito accertamento della regolarità del contraddittorio, sì che, se la sentenza non è impugnata per violazione da parte del giudice di primo grado dell' art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione previgente alla novella introdotta con legge 26 novembre 1990 n. 353, entrata in vigore il 18 dicembre 1994, poiché i vizi in procedendo si convertono in vizi in "iudicando", la questione passa in giudicato e non può più farsi valere in sede di legittimità, non determinando l' inesistenza della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 133
    Data del deposito : 9 gennaio 1999

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