Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 2
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto da parte del giudicante (art. 1421 cod. civ.) va coordinato con il concorrente principio della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto potere officioso ricorre (indipendentemente dall'attività assertiva delle parti) soltanto se risulti contestata l'applicazione o l'esecuzione di un negozio la cui validità rappresenti l'elemento costitutivo della domanda, e non anche quando la domanda iniziale sia diretta alla caducazione del contratto in base ad un vizio diverso dalla nullità (risoluzione, rescissione, annullabilità), e si fondi su ragioni diverse da quelle successivamente individuate dal giudice come causa di invalidità del negozio.
La rendita vitalizia ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età) rende nullo il contratto per difetto di causa.
Commentario • 1
- 1. La rescissione del contrattoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA IU MA IN, IN LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che li difende unitamente all'avvocato ANTONINO BARBERA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
QU GI TT, DE SA QU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO MALNATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AU RE, AU PA, AU NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2726/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato CAIAFA ANTONIO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ROMANELLI ENRICO difensore del resistente che ne ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto di citazione notificato in data 8/7/1988 QU RE, in proprio e quale erede della sorella UI, esponeva: che, con scrittura privata del 24/10/1983, i fratelli RE e UI QU avevano ceduto ai coniugi US AR TI e IU RI la nuda proprietà di un fabbricato e di un appezzamento di terreno per il prezzo di lire 99.000.000 mai pagato in quanto, con separata scrittura privata in pari data, i coniugi RI si erano impegnati, in cambio della predetta vendita, a fornire ai fratelli QU determinate prestazioni di mantenimento precisate nell'atto; che, iniziato procedimento penale a carico dei RI, questi erano stati rinviati a giudizio, dinanzi al Tribunale di Sondrio, per il reato di circonvenzione di incapaci, abbandono di persone incapaci e truffe, ed erano stati poi assolti, "per insussistenza del fatto", con sentenza del 13/21-1-1987 confermata dalla Corte di appello di Milano con decisione depositata il 3/6/1988 passata in giudicato;
che le dette sentenze non precludevano l'esercizio di un'azione civile basata sullo squilibrio contrattuale. L'attore, quindi, conveniva innanzi al Tribunale di Sondrio i coniugi TI-RI, chiedendo l'annullamento del contratto di vendita in data 24/10/1983 e della scrittura privata in pari data, per incapacità naturale dei venditori, o, in subordine, l'annullamento per dolo, o, in estremo subordine, la recessione per lesione, oltre al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede. Il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando che le azioni di annullamento dei contratti per incapacità naturale e per dolo non erano proponibili, per l'esistenza di giudicato penale di esclusione dello stato di incapacità dei QU e della condotta truffaldina del RI, e che l'azione di rescissione per lesione era prescritta, non potendosi attribuire al fatto posto a base dell'azione alcuna valenza penale e, quindi, non essendo applicabile l'articolo 2947 c.c. La sentenza del Tribunale veniva appellata da QU RE, in proprio e quale erede della sorella UI, riproponendo le domande regettate in primo grado.
Gli appellanti TI e RI si costituivano e chiedevano la conferma della sentenza.
Il processo di appello, interrotto per la morte di QU RE, veniva riassunto dagli eredi QU GI TI e DE LI anche nei confronti dell'altra erede IO LI e, decaduta quest'ultima, nei confronti dei suoi eredi che rimanevano contumaci. La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 29/9/1995, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava rescisso il contratto di mantenimento rappresentato nella scrittura privata del 24/10/1983 e nella scrittura privata autenticata dal notaio in pari data, e disponeva la retrocessione a ciascuno degli appellanti QU di un terzo degli immobili oggetto della scrittura privata autenticata, con condanna degli appellati, in solido, al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.
A questa decisione la corte di appello perveniva (per quanto ancora rileva in questa sede) affermando: che l'azione di rescissione per lesione non era prescritta in quanto, pur se l'articolo 1419 c.c. dispone che tale azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, qualora il fatto costituisce reato si applica l'articolo 2947 c.c. secondo il quale, se nel giudizio penale è intervenuta sentenza irrevocabile, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, con decorrenza dalla data in cui la sentenza è diventata irrevocabile;
che, in sede penale, i RI erano stati prosciolti dall'imputazione di circonvenzione di incapaci per "insussistenza del fatto", formula che preclude l'azione civile;
che, però, la detta sentenza, al pari di tutte le parti che la componevano, doveva essere interpretata;
che ai RI il reato di circonvenzione di incapace era stato così contestato: "perché, abusando dei bisogni e della deficienza psichica dei fratelli, li inducevano a compiere atti per loro pregiudizievoli"; che il Tribunale aveva esaminato il fatto imputato limitatamente al profilo dell'abuso della deficienza psichica dei QU per cui, non risultando tale condizione, aveva prosciolto gli imputati "perché il fatto non sussiste"; che il Tribunale non aveva esaminato il profili, pur se stato, dell'abuso dei bisogni che è il presupposto del reato commesso esclusivamente in danno di minori;
che, quindi, il Tribunale, considerato che l'abuso dei bisogni di un maggiorenne non costituisce reato, avrebbe dovuto prosciogliere i RI con la formula "perché il fatto non costituisce reato" che non preclude l'azione civile;
che i fatti esaminati in sede penale e quelli dedotti in sede civile erano perfettamente coincidenti per cui andava rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione di rescissione dovendo ritenersi sussistenti i presupposti di cui agli articoli 1449 e 2947 c.c.; che le parti, con le scritture private del 24/10/1983, avevano stipulato un contratto c.d. di mantenimento;
che i contratti aleatori non sono rescindibili in quanto la sproporzione tra le prestazioni non ha significato di lesione rientrando nel rischio connesso al contratto stipulato;
che il rimedio della rescissione può trovare applicazione quando la sproporzione non è il risultato dell'alea, ma è già presente al momento della conclusione del contratto;
che, appunto, nella specie il contatto in esame non aveva carattere aleatorio essendo certo sin dall'inizio il valore delle rispettive prestazioni, ossia da un lato quello della nuda proprietà dell'immobile trasferito (lire 99.000.000) oltre la rendita del capitale non sborsato per il tempo della presumibile durata del contratto di mantenimento, e dall'altro quello annuo delle prestazioni di vitto, alloggio, assistenza e riscaldamento da fissare, in considerazione delle scarse esigenze dei fratelli QU e della detta ragionevole durata del mantenimento, in lire 12.000.000 annue per cinque anni;
che, quindi, gli appellati avevano acquistato la nuda proprietà di un immobile ( del valore di 99.000.000 ) corrispondendo un importo pari alla rendita per cinque anni del prezzo della nuda proprietà, ossia 60 milioni da pagarsi in cinque anni e, quindi, lire 31,2 milioni scontati gli interessi del 12% sul pagamento dilazionato;
che era evidente la sproporzione tra le due prestazioni e l'ammissibilità dell'azione di rescissione del negozio comportante la certezza di un grande, o grandissimo, vantaggio per i coniugi RI senza la possibilità di una perdita;
che, ritenuta sussistente la lesione ultra dimidium di cui all'articolo 1448 c.c., si doveva ravvisare sia lo stato di bisogno dei QU ( indotti ad accettare una controprestazione non proporzionata in quanto preoccupati per la mancanza di danaro liquido ), sia l'approfittamento da parte dei coniugi RI consapevoli della carenza di liquidità degli alienanti;
che, quindi, la domanda di rescissione doveva essere accolta per cui andava disposta la retrocessione in favore di QU GI TI e QU DE della quota di un terzo ciascuna (pari alla quota ereditaria ad essi spettante, essendo eredi di QU RE in parti uguali insieme a IO LI alla quale erano subentrati i suoi eredi non costituiti) degli immobili oggetto della scrittura privata autenticata;
che i coniugi TI-RI andavano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore degli appellanti da liquidare in separato giudizio.
Per la cassazione della detta sentenza della corte di appello di Milano US AR TI e IU RI hanno proposto ricorso - fondato su due motivi illustrati da memoria - al quale hanno resistito con controricorso QU GI TI e QU DE. IO ZO, IO AO e IO AN, eredi di IO LI, non si sono costituiti. Con ordinanza del 9/12/1997 è stata disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni-Unite con riferimento alla questione della rilevabilità di ufficio di cause di nullità di un contratto allorché la domanda iniziale sia stata diretta a far dichiarare l'invalidità, o a far pronunciare la risoluzione o la rescissione della convenzione. Restituiti gli atti a giusta Sezione i ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
Il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1872, 1448, 1469, 1362, 2697 c.c., 112 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa - risulta articolato sulle seguenti deduzioni.
1) La corte di appello, dopo aver esattamente qualificato il negozio giuridico intervenuto tra le parti come un contratto c.p. di mantenimento, ha poi contraddittoriamente ritenuto non aleatorio tale contratto (di cui, invece, l'alea è l'elemento essenziale, come ripetutamente affermato in dottrina e in giurisprudenza) con conseguente erronea esclusione dell'applicabilità del secondo comma dell'articolo 1448 c.c., a termine del quale "non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori". 2) Il contratto aleatorio è ravvisabile anche nel caso in cui l'alea sia a carico di una sola delle parti contraenti, mentre l'altra ha la possibilità e la certezza di trarre nel contratto esclusivamente vantaggi. Nella specie, peraltro, al momento della stipula del contratto, l'alea era certamente esistente sia perché alle parti vitalizianti era stata ceduta la nuda proprietà mentre ai vitaliziati rimanevano i frutti e gli utili ricavabili dall'immobile, sia perché i fratelli QU, pur essendo in età avanzata, non erano affetti da stati morbosi tali da far presumere sicura la loro prossima morte. Del tutto irrilevante è poi l'eventuale maggiore o minore sproporzione tra le rispettive prestazioni che può incidere sull'elemento quantitativo del rischio, ma non vale ad eliminarlo. 3) Il contratto di mantenimento, in relazione al quale viene accertata l'insussistenza del requisito dell'alea, non è soggetto al rimedio della rescissione, ma deve essere dichiarato nullo. La corte di appello, quindi, rilevato che era stata proposta un'azione di rescissione per lesione senza alcuna deduzione o richiesta circa la nullità del contratto, avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda come proposta dai QU.
Il motivo è fondato.
La corte di merito - come risulta della motivazione dell'impugnata sentenza, sopra riportata - ha esaminato il contenuto sostanziale della scrittura privata del 24/10/1983 (intercorsa tra i fratelli QU e i coniugi RI) ed ha ritenuto in essa racchiuso il "contratto c.d. di mantenimento" (pagina 21 della sentenza) "dietro cessione della nuda proprietà (pagina 25 di detta sentenza ), ossia un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in cui il trasferimento della nuda proprietà di alcuni beni immobili si poneva in posizione di corrispettività con l'obbligo di effettuare prestazioni di mantenimento ( precisate nell'atto ) per la durata dell'intera vita degli alienanti.
Il giudice del merito è pervenuto a tale qualificazione giuridica del negozio stipulato dalle parti interpretandone il contenuto sostanziale e dando al riguardo una motivazione ineccepibile ed immune da vizi logici e da errori di diritto.
Dopo tale qualificazione la corte territoriale ha analiticamente esaminato e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte e, alla luce del risultato di detto esame, ha rilevato un'evidente ed assoluta sproporzione tra tali prestazioni non derivante dall'alea, ma esistente e sicura sin dal momento della conclusione della convenzione, allorché la misura del vantaggio e l'entità del rischio cui ciascun contraente era esposto erano facilmente valutabili a favore esclusivo dei coniugi RI i quali avevano acquistato la nuda proprietà di beni immobili pagando un prezzo pari alla rendita di cinque anni del valore della nuda proprietà, così acquisendo con certezza un risultato positivo non affiancato nel rischio di una perdita.
Anche il detto giudizio di fatto della corte di appello - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - è incensurabile in sede di legittimità. Infatti, come più volte affermato da questa Corte, l'accertamento della sussistenza dell'alea, ossia dell'elemento caratterizzante ed essenziale del contratto c.d. di mantenimento, è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se - come appunto nella specie - correttamente motivato (sentenze 6532/1994, 9998/1992). La corte territoriale ha analiticamente e dettagliatamente esaminato e valutato le contrapposte prestazioni comparandole con riferimento al momento della conclusione del contratto ed apprezzando sia l'entità della rendita del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute dai vitalizianti sia il grado ed i limiti di obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali ed alla possibilità di sopravvivenza del vitaliziati. Le argomentazioni della corte di appello al riguardo sono complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine analitica ed attenta, condotta con rigore e precisione, delle risultanze istruttorie. La corte milanese ha poi ravvisato nella specie gli estremi per dichiarare la rescissione del contratto di mantenimento affermando che la preclusione alla rescindibilità dei contratti aleatori (come appunto quello c.d. di mantenimento) - spiegabile perché la sproporzione tra le contrapposte prestazioni rientra nel rischio connesso al tipo di contratto stipulato - non opera quando come appunto nella specie- la sproporzione non è il risultato dell'alea, ma è già presente al momento della conclusione del contratto. Il giudice territoriale, quindi, non ha sostenuto che i contraenti, avvalendosi del potere di determinare liberamente il contenuto del negozio giuridico, avevano realizzato, incidendo sulla relativa causa, la modificazione dello schema tipico del contratto di mantenimento o, addirittura, avevano creato uno schema nuovo, diverso da quello tipico, al punto di escludere l'alea dal novero degli elementi essenziali e ponendo in essere, pertanto, un contratto commutativo anziché aleatorio.
È evidente allora l'errore commesso dalla corte di merito la quale da un lato ha qualificato il contratto stipulato dalle parti come di mantenimento, e dall'altro ha escluso la ravvisabilità dell'alea in tale contratto, omettendo di considerare che, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, il contratto di mantenimento è contraddistinto dall'aleatorietà, ossia dalla non prevedibile sproporzione tra il valore delle contrapposte prestazioni ( rendita reale del bene-capitale trasferito e capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante ) che pone entrambi i contraenti in una situazione di incertezza economica, in quanto il vantaggio e la relativa perdita economica rimangono collegati all'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato.
Quando l'entità assicurata sia inferiore o uguale ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della vendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per l'età particolarmente avanzata, manca l'elemento essenziale del contratto di mantenimento, ossia l'alea, rendendo nullo il negozio per difetto di causa (giurisprudenza pacifica di questa Corte: tra le tante, sentenze: 1516/1997, 4503/1996, 8287/1995, 9998/1992). Tale nullità. non poteva essere rilevata di ufficio dal giudice del merito, ne' può essere rilevata in questa sede di legittimità, perché - come affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio ritiene di non doversi discostare - il potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità ex articolo 1421 c.c va coordinato con il principio della domanda fissato dagli articoli 99 e 112 c.p.c., con la conseguenza che, allorquando la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione o - come nella specie - la rescissione, non è consentito successivamente rilevare ex officio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione e di eccezione.
Solo se nel giudizio si chieda l'applicazione o l'esecuzione di un negozio nullo, il giudice, cui spetta verificare di ufficio la fondatezza della domanda, ove la nullità risulti dagli atti, deve rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche indipendentemente da un'eccezione del convenuto. All'infuori di questa ipotesi, il congegno del processo, basato sul principio dispositivo, esclude che il giudice dinanzi al quale il negozio sia impugnato, ne possa di sua iniziativa dichiarare la nullità, ove tale accertamento presupponga l'esercizio di un'azione diversa da quella in effetti proposta ( in tali sensi, tra le tante sentenze 1173/1996, 4269/1996, 6050/1995, 4064/1995). L'accoglimento del primo motivo del ricorso determina l'assorbimento del secondo e del terzo (che, come si afferma in ricorso, sono stati "esposti e sviluppati per mera cautela ed ovvia completezza difensiva: l'accoglimento del primo mezzo ne renderà superfluo l'esame") implicanti questioni subordinate che sarebbero state rilevanti solo nel caso di esito negativo dell'impugnazione concernente il problema di fondo sopra esaminato.
Nella specie questa Corte, enunciato il principio di diritto di cui sopra, può decidere la causa - a norma dell'articolo 384, comma primo, c.p.c. nel testo sostituito dall'articolo 66 della legge 26/11/1990 n. 553 - atteso che il ricorso è stato accolto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La controversia può essere decisa in base ai medesimi apprezzamenti di fatto posti a base del giudizio di diritto errato: l'intervento caducatorio di questa decisione non comporta la necessità di accertamenti e valutazioni di fatto ulteriori da parte del giudice di rinvio essendo esaustivi e completi quelli compiuti dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
Accertato, in conclusione, che il contratto di mantenimento stipulato dalle parte non è rescindibile deriva il rigetto dell'appello proposto da QU GI TI e da QU DE LI avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, con la quale era stata respinta la loro domanda volta ad ottenere, tra l'altro, la rescissione di detto contratto. La reiezione delle altre domande dei QU è stata confermata dalla corte di appello e sul punto si è formato il giudicare in assenza di ricorso incidentale dei soccombenti.
Quanto alle spese del giudizio di secondo grado e di questo di legittimità, sussistono giusti motivi - in considerazione, tra l'altro, della natura della controversia e delle questioni trattate, nonché del contrasto tra le decisioni di primo e di secondo grado - che inducono a compensare interamente le dette spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto da QU GI TI e da QU DE LI avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 26/7/1990 e dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1999