Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 117
CASS
Sentenza 9 gennaio 1999

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Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto da parte del giudicante (art. 1421 cod. civ.) va coordinato con il concorrente principio della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto potere officioso ricorre (indipendentemente dall'attività assertiva delle parti) soltanto se risulti contestata l'applicazione o l'esecuzione di un negozio la cui validità rappresenti l'elemento costitutivo della domanda, e non anche quando la domanda iniziale sia diretta alla caducazione del contratto in base ad un vizio diverso dalla nullità (risoluzione, rescissione, annullabilità), e si fondi su ragioni diverse da quelle successivamente individuate dal giudice come causa di invalidità del negozio.

La rendita vitalizia ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età) rende nullo il contratto per difetto di causa.

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  • 1La rescissione del contrattoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 117
Data del deposito : 9 gennaio 1999

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