Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In tema di confessione giudiziale ,il valore probatorio della Dichiarazione - in essa contenuta - di fatti o circostanze idonee ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, è, ai sensi degli artt. 2734 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., liberamente apprezzato dal giudice, quando tali circostanze o fatti aggiunti alla confessione siano contestati dalla controparte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2003, n. 11745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11745 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI MATTIA, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO PUPPINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL LA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, difeso dall'avvocato GIOVANNI TURRONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 908/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 23/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato DI MATTIA Salvatore difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato TURRONI Giovanni, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'8 marzo 1999 IC LL proponeva gravame, dinanzi al Tribunale di Bologna, avverso la sentenza del RE della stessa città in data 11 febbraio 1998 che, decidendo sull'opposizione da lui promossa al decreto ingiuntivo per il pagamento di L. 3.154.395, oltre interessi e spese, ottenuto da OR LL per un preteso credito afferente a riparazioni eseguite a una vettura di proprietà di esso appellante, aveva confermato il decreto condannandolo alle spese.
Censurava il LL la pronunzia di prime cure in quanto priva della trascrizione delle conclusioni delle parti, asserendo che il RE non aveva neppure esaminato le sue conclusioni in ordine "alla nullità del decreto ... ed all'incapacità a testimoniare del teste I".
Riproponeva poi sostanzialmente le proprie difese di primo grado eccependo appunto l'inidoneità della documentazione monitoria ex art. 634/2 nel testo vigente all'epoca del ricorso e il fatto che il teste ZI fosse portatore di interesse ex art. 246 cpc;
ribadiva che unica sua controparte per i lavori alla vettura era stata proprio la ZE ZI, asserendo che lo stesso LL lo aveva confessato in sede di interrogatorio;
censurava, infine, l'interpretazione data dal RE alle testimonianze e prospettava l'efficacia nella controversia in esame di altra sentenza dello stesso Tribunale di Bologna già passata in giudicato. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, previa dichiarazione ex art. 345 cpc della inammissibilità della produzione della richiamata pronunzia, avvenuta in secondo grado.
Con sentenza del 23 marzo 2000 il Tribunale, in accoglimento dell'appello, revocava il decreto ingiuntivo condannando il LL alle spese del doppio grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione OR LL sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso IC LL.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 2734 cc.. Evidenzia il ricorrente l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'affermare che "i fatti favorevoli, visto il persistere delle contestazioni del LL sul conferimento dell'incarico, vanno interpretati liberamente": il persistere da parte dell'attuale resistente nella propria eccezione non costituiva infatti di per sè una contestazione neppure implicita degli altri fatti, distinti da quello confessato e svoltisi successivamente ad esso, che il LL vi aveva aggiunto e che ne infirmavano gli effetti. In altri termini il giudice d'appello, pur non mostrando di ritenere che una qualsiasi contestazione da parte del LL della verità dei fatti aggiunti dal LL al fatto confessato fosse mai avvenuta (e della quale in effetti non vi era traccia) ne' con una espressa dichiarazione di contestazione resa in qualsiasi momento del processo, ne' con un qualsiasi altro comportamento processuale, era tuttavia pervenuto alla erronea conclusione di poter apprezzare liberamente l'efficacia probatoria delle dichiarazioni relative a tali fatti.
In tal modo, ad avviso del LL, violando il principio della inscindibilità della confessione sancito dall'art. 2734 cc e le norme relative alla prova legale, il Tribunale non aveva attribuito il valore di piena prova alle dichiarazioni aggiunte, e di conseguenza era pervenuto alla erronea conclusione che il LL medesimo non avesse superato l'onere della prova di aver stabilito un rapporto contrattuale diretto con il LL, e non avesse pertanto dimostrato a sufficienza di essere creditore del corrispettivo dell'opera prestata in favore di quest'ultimo proprio nei confronti dello stesso.
La doglianza non può essere accolta.
Con riguardo all'interrogatorio reso dal LL ha affermato la Corte bolognese che costui, dopo aver ammesso di essere stato incaricato dal ZI di "fare una parte dei lavori" aveva aggiunto poi che " (era venuto) il LL" il quale gli aveva detto "di controllare i carburatori, le valvole, i freni, di dare insomma una messa a punto dell'auto".
Dall'interrogatorio, quindi, si ricavava ad avviso di quel giudice, una confessione dell'attuale ricorrente quantomeno complessa ex art. 2734 cc tal che i fatti favorevoli al predetto, visto il persistere delle contestazioni del LL sul conferimento dell'incarico, andavano interpretati "liberamente". E tali fatti, nel caso di specie, non potevano di certo essere ritenuti sufficienti a supportare la tesi del LL, viste le risultanze probatorie ed in particolare il riscontro documentale (preventivo del ZI che deponeva in favore della tesi del LL, non comprendendo solo i lavori di carrozzeria).
Ebbene, par proprio al Collegio che così opinando il giudice di appello si sia uniformato alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2734 cc, in armonia con il principio sancito dall'art. 116 cpc, consente al giudice di apprezzare liberamente l'efficacia delle dichiarazioni relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificare o estinguerne gli effetti, quando tali circostanze o fatti aggiunti alla confessione siano contestati dall'altra parte (v. Cass. n. 1516779, N. 9339/87, N. 2574794). Con il secondo mezzo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 246 cpc.. Premesso che risultava raggiunta la piena prova che il ZI aveva ceduto al LL il contratto con il LL avente ad oggetto le prime riparazioni affidate a quest'ultimo e che per le riparazioni successivamente affidategli era stato concluso un rapporto contrattuale diretto tra quest'ultimo ed il LL ne conseguiva, a norma dell'art. 1408 1^ cpv cc, la liberazione del ZI dalle sue obbligazioni verso l'attuale ricorrente per le prime riparazioni richiestegli e comunque la sua totale estraneità alle ulteriori obbligazioni assunte direttamente dal LL nei di lui confronti. Aveva pertanto errato il giudice d'appello nell'affermare l'incapacità a testimoniare del ZI non avendo costui un interesse personale concreto ed attuale nella causa tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio.
La censura non ha pregio giacché, una volta esclusa, come esposto nella disamina del primo motivo di ricorso, l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il LL e il LL, correttamente era stata riconosciuta nella qui gravata sentenza l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc del ZI, unica ed effettiva controparte contrattuale dell'attuale ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso il LL, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 633 e segg., 156 e segg. cpc, chiede il riesame della impugnata pronunzia sul capo relativo alla dichiarazione di nullità della decisione del RE, per mancata trascrizione delle conclusioni, incidente in concreto sull'attività di quel giudice.
Rileva il ricorrente che in realtà il giudice di prime cure aveva fondato la propria decisione anche su elementi diversi da quelli richiamati nelle conclusioni non esaminate per difetto di trascrizione.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Nell'accogliere la censura del LL di nullità della sentenza di primo grado per omessa trascrizione delle proprie conclusioni (l'attuale resistente, allora appellante, aveva chiesto tra l'altro di "revocare, dichiarare nullo e comunque improduttivo di effetti giuridici il decreto" e di "dichiarare incapace il teste ZI e conseguentemente inutilizzabile ai fini decisori la deposizione dallo stesso resa") ha affermato il giudice d'appello che il RE, nella parte motiva della sua pronunzia, nulla aveva esplicitato con riferimento all'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa inidoneità della prova monitoria, mentre, pur fondando realmente la sua valutazione della controversia sulla versione dei fatti fornita dal teste ZI, risultata così fondamentale per la sua decisione, neppure aveva menzionato l'eccezione ex art. 246 cpc in ordine all'incapacità di quest'ultimo.
Non sussistendo, altresì, ad avviso della Corte bolognese, altre argomentazioni incompatibili con l'accoglimento dell'eccezione e tali quindi da far ritenere che la relativa conclusione fosse stata effettivamente vagliata dal primo giudice, come del resto nessuna argomentazione era stata dal predetto spiegata in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo, vagliato unicamente "nel merito", del tutto corretta si appalesa la declaratoria di nullità della pronunzia di prime cure, conforme del resto a consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di concreta incidenza sulla attività del giudice della omessa trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti.
Con il quarto motivo si deduce, infine, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto il Tribunale sarebbe pervenuto a conclusioni diametralmente opposte a quelle assunte se nel motivare la sentenza non avesse omesso di prendere in considerazione la deposizione del ZI dalla quale risultava che nel contratto dal predetto inizialmente concluso col LL erano succeduti "elettrauto e meccanico per le riparazioni di loro competenza" e se soprattutto avesse attribuito il valore di piena prova alle dichiarazioni aggiunte alla confessione di esso LL, che aveva invece ritenuto di poter interpretare liberamente.
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti, riproponendo il ricorrente le censure di cui ai già esaminati motivi di ricorso, sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie insussistente in presenza di una congrua ed insindacabile in questa sede esplicitazione da parte del giudice d'appello delle ragioni della sua decisione.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di IC LL, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 60,00 oltre ad euro 600,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003