Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La legittimazione alla richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio spetta non soltanto al proprietario ed ai titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sulle cose in sequestro, ma anche alla persona che ne abbia il possesso o la detenzione, pur se derivanti da un negozio produttivo di effetti obbligatori. (Nella specie, la ricorrente, promissaria acquirente dell'immobile sequestrato in virtù di contratto preliminare trascritto, era stata immessa nel possesso dell'immobile in data antecedente alla richiesta di riesame).
Commentari • 2
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) Il fatto Il Fallimento (omissis) s.r.l. ricorreva avverso l'ordinanza del 8 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 6 settembre 2018, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti della (omissis) l'11 luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in sede il successivo 13 luglio, per il reato di omesso versamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 42918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42918 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1213
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 021123/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT LO CL, nata il [...];
avverso la ordinanza del 14.5.2009 del Tribunale di Bari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
Sentite le conclusioni del P.G., Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 14.5.2009 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TO ND CL avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trani il 30.4.2009. Premesso che il sequestro probatorio aveva ad oggetto un casolare di campagna, in agro di Terlizzi, dove era stato appiccato un incendio, utilizzato secondo i rapporti della p.g. per l'esercizio del meretricio, e che alla stato si procedeva a carico di ignoti, assumeva il Tribunale che la TO non era legittimata a proporre la richiesta di riesame, non rientrando in alcuna delle categorie di soggetti di cui all'art. 257 c.p.p., ne' avendo comunque interesse ad impugnare ex art. 568 c.p.p. (non era neppure indagata). La TO era parte promissoria acquirente in un contratto preliminare di compravendita registrato che produceva soltanto effetti obbligatori;
nè la medesima TO poteva vantare una situazione di possesso, risultando dalla informativa di p.g. che il casolare era abbandonato. 2) Propone ricorso per cassazione TO DO CL, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt.324 e 568 c.p.p.. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto che il contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 24.4.2009, è stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate di Bari e che da esso risulta (pag. 2, lett. e) che il possesso materiale viene attribuito alla parte promittente acquirente fin dal momento della sottoscrizione. La TO, quindi, è certamente legittimata a richiedere il dissequestro.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione agli artt. 324 e 568 c.p.p.. La motivazione è contraddittoria dal momento che da un lato si afferma che il casolare era adibito all'esercizio del meretricio e dall'altro che era abbandonato. E non spende una sola parola in ordine a tutte le questioni di legittimità del sequestro probatorio sollevate con i motivi di impugnazione. Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio del provvedimento impugnato.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Il Tribunale da atto che la TO DO CL è parte promissoria acquirente del casolare, oggetto del sequestro, in forza del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 24.4.2009, regolarmente trascritto. Non c'è dubbio che tale contratto produca solo effetti obbligatori senza trasferire il diritto di proprietà (art. 2932 c.c.). Il Tribunale però non tiene conto che, ai sensi della clausola di cui alla lett. e) del predetto contratto, "il possesso materiale dell'immobile andrà a favore della parte promittente acquirente a partire dalla sottoscrizione del presente preliminare".
La TO quindi era stata immessa nel possesso dell'immobile fin dal 24.4.2009 (data della sottoscrizione) e, comunque, certamente lo era al momento della proposizione della richiesta di riesame (il contratto risulta registrato il 29.4.2009, e quindi in data certa, presso l'agenzia delle entrate di Bari).
3.1.1) Tanto premesso, la ricorrente era indiscutibilmente legittimata a proporre la richiesta di riesame, derivandole dal contratto sopraindicato un potere di fatto sull'immobile, che l'ordinamento riconosce e tutela anche attraverso i procedimenti possessori (art. 703 c.p.c.). La TO, quindi, aveva certamente interesse a ripristinare tale potere di fatto, che le era stato sottratto attraverso il provvedimento di sequestro.
Questa Corte si è pronunciata sul punto, anche se in epoca non recente, affermando il principio che "nella nozione di persona che avrebbe diritto alla restituzione di cui all'art. 257 c.p.p. rientrano non solo il proprietario e coloro i quali vantano un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato, ma anche tutti quei soggetti che hanno un titolo, sia pure derivante da un rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del bene;
pertanto chiunque possa potenzialmente trovarsi nella possibilità di chiedere ed ottenere dalla autorità giudiziaria, anche in conflitto con la volontà del proprietario, la consegna del bene, è soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro penale" (cfr. Cass. pen. sez. 2, 1.6.1994 n. 1974 - Duchi). Essendo la ricorrente legittimata, si impone l'annullamento della ordinanza impugnata.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari, che esaminerà nel "merito" la richiesta di riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009