Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17626
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 15 ottobre 2002, presieduta dal Dott. Gaetano Fiducia. Le parti in causa erano Avis Autonoleggio S.p.A., ricorrente, e Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., controricorrente. Avis contestava un decreto ingiuntivo per il pagamento di pedaggi autostradali, sostenendo l'illegittimità della norma che imponeva la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, non prevista dal codice della strada. Inoltre, affermava di aver venduto alcune vetture coinvolte nel contenzioso.

Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che Avis non avesse provato che i veicoli fossero condotti da terzi o che non fossero più di sua proprietà. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, argomentando che l'onere della prova gravava su Avis, che non aveva dimostrato la vendita dei veicoli né contestato la presunzione di proprietà. Inoltre, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, affermando che il giudice di pace aveva operato secondo equità, in quanto il valore della controversia era inferiore ai due milioni di lire. Pertanto, il ricorso è stato respinto e le spese compensate.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17626
    Data del deposito : 11 dicembre 2002

    Testo completo