Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17626 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
178 26 /02 REGISTRAZIONE E BOLLC REP BB ICA ITA MANA 139 L. 21-11-1991, N.374IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento di pedaggio SEZIONE TERZA CIVILE autostradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22804/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO 1 Consigliere Cron. 41477 Dott. Fabio MAZZA © Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 15/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVIS AUTONOLEGGIO SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Presidente del C.d.A. Mariano Velloni, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato CARLO FALZETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SIMONETTA BELLETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in 2002 persona del suo legale rappresentante pro tempore ing. 1928 IG Ceseri, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MIGNANELLI 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BALDASSARRE, che la difende, giusta procura speciale per Notar IC EN di Roma del 29/12/99 rep. n. 65932; controricorrente avverso la sentenza n. 1340/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 16/02/99 e depositata il 18/02/99 (R.G. 42210/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Carlo FALZETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avis Autonoleggio s.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 112.400, oltre agli accessori, emesso dal giudice di pace di Roma su ricorso della s.p.a. Autostrade Con- cessioni e Costruzioni Autostrade per il mancato paga- mento di pedaggi autostradali da parte dei conducenti di veicoli di proprietà dell'Avis, locati senza condu- cente. Dedusse, in particolare, l'illegittimità dell'art. 2 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (approvato con d. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella parte in cui prevede l'obbligo so- lidale del proprietario dell'autoveicolo in ordine al pagamento del pedaggio autostradale dovuto dal condu- cente;
responsabilità non contemplata dalla norma pri- maria di cui all'art. 176, commi 11 e 17, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Rappresentò che la menzionata nor- ma regolamentare era stata per tale ragione annullata dal T.A.R. Lazio, Sez.II, con decisione n. 225 del 1998. Sostenne, infine, che tre delle autovetture ai cui passaggi si riferiva il decreto erano state vendute tre anni prima. La società Autostrade resistette. Con sentenza n. 1340 del 1999 il giudice di pace ha rigettato l'opposizione sui rilievi che l'Avis non ave- va provato che la vettura fosse condotta da persona di- versa dal proprietario e non aveva dunque superato la presunzione che il conducente del veicolo ne è anche il proprietario;
che neppure aveva provato che alcune vet- ture non erano più di sua proprietà; che, dunque, era superfluo valutare gli effetti della richiamata pronun- cia di annullamento;
che, infine, appariva (manifesta- mente) infondata la questione di legittimità costitu- 3 zionale delle norme sopra richiamate. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Avis affidandosi a tre motivi. La società Autostrade resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta "violazione e falsa applicazione degli artt. 311, 312 e 318 c.p.c., in re- 3, c.p.c.", nella parte in cuilazione all'art. 360, n. il giudice di pace ha ritenuto che l'Avis non aveva provato che le autovetture erano condotte da terzi né che alcune autovetture non erano di sua proprietà al momento in cui i conducenti delle stesse avevano com- messo l'infrazione. Sostiene che tali conclusioni sono errate in quanto la società autostrade, attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto indicare i fatti posti a fondamento del- la domanda e fornirne la prova. Essendo stata la prete- sa creditoria fondata su "generici transiti stradali non onorati da conducenti di veicoli di proprietà dell'Avis" ed avendo l'Avis affermato che tre dei vei- coli interessati dal mancato pagamento dei pedaggi era- no stati venduti tre anni prima, la società Autostrade avrebbe dovuto provare sia che i veicoli erano di pro- prietà dell'Avis sia che avevano evaso il pagamento del pedaggio.
1.2. Il motivo è infondato poiché : a) la società Autostrade aveva chiesto il pagamento ei secondo i principi in tema di distribuzione domandidell'onere della prova, ove il creditore l'adempimento compete al debitore provare il fatto estintivo dell'obbligazione costituito dall'avvenuto pagamento;
b) la società ricorrente non sostiene di aver af- fermato che i veicoli, originariamente di sua proprie- tà, risultassero trasferiti in base alle risultanze del pubblico registro automobilistico, che dà luogo alla presunzione semplice di proprietà dell'iscritto, alla quale il giudice di pace ha evidentemente fatto impli- cito riferimento e che non è stata avversata dalla So- cietà Autostrade.
2. Col secondo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 176, commi 11 e 17 del de- creto legislativo 30.4.1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e dell'art. 373 del d. P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)" sotto due diversi profili. Sotto il primo la ricorrente Avis si duole che il giudice di pace abbia negato effetto vincolante erga omnes alla menzionata pronuncia del giudice amministra- tivo con la quale era stata annullata la norma regola- S mentare che prevede l'obbligo solidale del proprietario in ordine al pagamento del pedaggio autostradale. Sotto il secondo profilo rileva che il decreto le- gislativo delegato col quale è stato approvato il codi- ce della strada sulla base della legge di delegazione n. 190/91 ("il Governo è delegato ad adottare disposi- zioni aventi valore di legge intese a rivedere e ordi- apportandovele modifiche opportune la legisla-nare, ** zione vigente concernente la disciplina della circola- zione stradale") non contiene alcuna disposizione che preveda la solidarietà del proprietario, invece esclu- sivamente contemplata dalla norma regolamentare (art. 373, citato), che ha dunque illegittimamente posto una norma nuova.
3. Col terzo mezzo col quale viene in realtà nuo- vamente eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 176, commi 11 e 17, del codice della strada, in riferimento all'art. 76 Cost. (eccesso di delega} la ricorrente si duole che il giudice di pace abbia di- satteso l'eccezione senza considerare che il pagamento del pedaggio non è elencato negli oggetti definiti, elencati minuziosamente dall'art. 2 della legge dele- gante n. 190 del 1991. 4. Indefettibilie presupposto della ammissibilità dei due motivi di ricorso (per il terzo, sotto il pro- 6 filo della rilevanza della eccepita illegittimità CO- stituzionale di una disposizione di legge) è, evidente- mente, l'applicabilità delle norme sostanziali denun- ciate ai fini della decisione della controversia. Orbene, in relazione al suo valore, inferiore ai due milioni di lire, la decisione è stata necessaria- mente assunta secondo equità, essendo irrilevante che il giudice di pace abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità a norma dell'art. 113, secondo com- ma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche appor- tate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta com' è stato definitivamente chiarito di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più sem- plice che si richiede nelle controversie di minor valo- re. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716, cui si sono uniformate le decisioni suc- cessive), per quanto concerne il diritto sostanziale unico limite del giudizio di equità - escluso anche quello rappresentato dal rispetto dei principi regola- tori della materia e dei principi generali 7 dell'ordinamento è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quello della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ri- corso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti. Al di là fuori di tali due ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configu- rabilità - -a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che pre- suppone un giudizio secondo diritto. Ne consegue che entrambi i motivi sono inammissibi- li. E' appena il caso di rilevare che tale conclusione non contrasta con la decisione di questa corte 12.6.2002, n. 8375, con la quale si è statuito che il controllo di legittimità delle norme regolamentari, ai fini della disapplicazione delle stesse ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, deve necessaria- mente essere operato secundum legem, anche quando si verte in ipotesi di controversia di valore non superio- re ai due milioni di lire (o alla somma equivalente in 8 euro). Ciò in quanto com' è stato in quella occasione chiarito e va qui ribadito il principio va riferito ai casi in cui il diritto fatto valere concerna un di- ritto indisponibile, posto che la disposizione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. non può non essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 114 c.p.c., secondo la quale la decisone secondo equità necessaria- mente presuppone la disponibilità del diritto, insussi- stente allorché la pubblica amministrazione non possa rinunciare al credito. Ma l'irrinunciabilità per ragioni di pubblico inte- resse è configurabile solo per i crediti della pubblica amministrazione, non anche per quelli di una società di capitali, quand' anche concessionaria di un pubblico servizio.
5. Il ricorso va conclusivamente respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 15 ottobre 2002 Il consigliere estensore Il presidente Fiducin Ярба DEPOSITATO IN CANCELLERIA TATO INDGANG ODE" IL CANCEL ERECT IL CANCELLIERE C1 Oggi NN LT CE IS innocenz