CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18503 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VE IO nato a [...] il [...] AY AN nato il [...] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. udito il Difensore: è presente l'avvocato MONICA SALERNO, del Foro di SALERNO, in difesa di AN VE, che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio. L'Avvocato SALERNO depositando nomina a sostitituto processule dell'Avv. Raffaele DI MATTEO, del Foro di SALERNO, Difensore di AY AN si riporta ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18503 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Salerno il 19 aprile 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Salerno il 20 settembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto AN LI e DR AY responsabili, in concorso tra loro, di due tentativi di furto pluriaggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa) e di un furto consumato pluriaggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa) in danno di più negozi, fatti commessi il 20 marzo 2021, e, in conseguenza, senza circostanze attenuanti, operata la diminuzione per il rito, ha condannato ciascuno alla pena di giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, attraverso separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia, affidandosi a più motivi. 3. Il ricorso nell'interesse di AN LI censura violazione di legge (artt. 625-bis, 62, num. 4, e 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe apparente e, comunque, manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della collaborazione o delle attenuanti generiche o di quella di cui all'artt. 62, num. 4, cod. pen., da valutarsi, una volta riconosciute, secondo l'auspicio del ricorrente, in regime di prevalenza o, almeno, di equivalenza rispetto alle aggravanti. Si sarebbe, infatti, trascurato il comportamento collaborativo dell'imputato, che ha reso spontaneamente confessione, andando a corroborare un quadro indiziario sino a quel momento - si stima - non granitico, anche in ragione della scarsa decifrabilità - si ritiene - delle immagini videoriprese dalle telecamere e quindi della non agevole identificazione dell'imputato. Si sottolinea, inoltre, lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e il non essere lo stesso dedito alla commissione di reati contro il patrimonio. Infine, si evidenzia la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alle persone offese (250,00 euro ed alcuni generi alimentari). 4. Il ricorso di DR AY è affidato a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo). 4.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., mancando, ad avviso del ricorrente, prove adeguate della responsabilità in ordine ai tre reati addebitati all'imputato. 4.2.Con l'ulteriore motivo l'imputato si duole promiscuamente di violazione di legge (art. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.) e di vizio di motivazione, che 2 sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, alla eccessiva severità della pena, avendo i Giudici trascurato la giovane età dell'imputato, le sue condizioni di salute e di vita, la sua indigenza, il complessivo comportamento, anche successivo ai fatti, e la speciale tenuità del danno cagionato alle persone offese. I ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il P.G. nella requisitoria scritta del 30 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 6. E' stata chiesta la trattazione orale dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2. I tre motivi (cioè quello nell'interesse di AN LI sulle attenuanti di cui agli artt. 625-bis, 62, num. 4, e 62-bis cod. pen. e quelli del coimputato DR AY sia sull'an della responsabilità sia in tema di trattamento sanzionatorio) sono tutti meramente reiterativi di motivi già posti con gli atti di appello e già adeguatamente disattesi dai Giudici di merito con motivazione che risulta congrua e logica;
inoltre, entrambi i ricorsi sono in parte costruiti in fatto e, comunque, strutturati in maniere generica e non si confrontano con la sentenza impugnata, rispetto alla quale si limitano ad avanzare prospettazioni avversative ed alternative stimate soggettivamente preferibili. Ed è appena il caso di accennare che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551), diritto di querela che, comunque, nel caso di specie è stato concretamente esercitato dalle persone offese dei reati di furto, anche attraverso apposita integrazione quanto al capo B). 3 3.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. udito il Difensore: è presente l'avvocato MONICA SALERNO, del Foro di SALERNO, in difesa di AN VE, che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio. L'Avvocato SALERNO depositando nomina a sostitituto processule dell'Avv. Raffaele DI MATTEO, del Foro di SALERNO, Difensore di AY AN si riporta ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18503 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Salerno il 19 aprile 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Salerno il 20 settembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto AN LI e DR AY responsabili, in concorso tra loro, di due tentativi di furto pluriaggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa) e di un furto consumato pluriaggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa) in danno di più negozi, fatti commessi il 20 marzo 2021, e, in conseguenza, senza circostanze attenuanti, operata la diminuzione per il rito, ha condannato ciascuno alla pena di giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, attraverso separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia, affidandosi a più motivi. 3. Il ricorso nell'interesse di AN LI censura violazione di legge (artt. 625-bis, 62, num. 4, e 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe apparente e, comunque, manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della collaborazione o delle attenuanti generiche o di quella di cui all'artt. 62, num. 4, cod. pen., da valutarsi, una volta riconosciute, secondo l'auspicio del ricorrente, in regime di prevalenza o, almeno, di equivalenza rispetto alle aggravanti. Si sarebbe, infatti, trascurato il comportamento collaborativo dell'imputato, che ha reso spontaneamente confessione, andando a corroborare un quadro indiziario sino a quel momento - si stima - non granitico, anche in ragione della scarsa decifrabilità - si ritiene - delle immagini videoriprese dalle telecamere e quindi della non agevole identificazione dell'imputato. Si sottolinea, inoltre, lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e il non essere lo stesso dedito alla commissione di reati contro il patrimonio. Infine, si evidenzia la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alle persone offese (250,00 euro ed alcuni generi alimentari). 4. Il ricorso di DR AY è affidato a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo). 4.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., mancando, ad avviso del ricorrente, prove adeguate della responsabilità in ordine ai tre reati addebitati all'imputato. 4.2.Con l'ulteriore motivo l'imputato si duole promiscuamente di violazione di legge (art. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.) e di vizio di motivazione, che 2 sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, alla eccessiva severità della pena, avendo i Giudici trascurato la giovane età dell'imputato, le sue condizioni di salute e di vita, la sua indigenza, il complessivo comportamento, anche successivo ai fatti, e la speciale tenuità del danno cagionato alle persone offese. I ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il P.G. nella requisitoria scritta del 30 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 6. E' stata chiesta la trattazione orale dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2. I tre motivi (cioè quello nell'interesse di AN LI sulle attenuanti di cui agli artt. 625-bis, 62, num. 4, e 62-bis cod. pen. e quelli del coimputato DR AY sia sull'an della responsabilità sia in tema di trattamento sanzionatorio) sono tutti meramente reiterativi di motivi già posti con gli atti di appello e già adeguatamente disattesi dai Giudici di merito con motivazione che risulta congrua e logica;
inoltre, entrambi i ricorsi sono in parte costruiti in fatto e, comunque, strutturati in maniere generica e non si confrontano con la sentenza impugnata, rispetto alla quale si limitano ad avanzare prospettazioni avversative ed alternative stimate soggettivamente preferibili. Ed è appena il caso di accennare che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551), diritto di querela che, comunque, nel caso di specie è stato concretamente esercitato dalle persone offese dei reati di furto, anche attraverso apposita integrazione quanto al capo B). 3 3.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023.