CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 26/05/2026, n. 18954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18954 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: TU OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA dato avviso alle parti: udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che la Procura generale presso ia Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VA CO per difetto di querela in ordine al delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento;
Considerato che la sentenza di primo grado veniva emessa in data 11 ottobre 2023 con fissazione dei termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, quindi fino al 9 gennaio 2024;
considerato che
, ai fini dell'art. 344-bis cod. proc. pen., al termine predetto deve aggiungersi quello di giorni 90 previsto da! comma 3 della norma processuale, cosicché il termine di improcedibilità decorreva dal!' 8 aprile 2024; Considerato che è decorso il termine di un anno e mezzo in data 8 ottobre 2025, termine massimo previsto dalla disciplina transitoria (art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021, n. 134) per i ricorsi depositati prima del 31 cicernbre 2024 per la definizione dei giudizio di cassazione;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18954 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/03/2026 Considerato che ai 28 novembre 2025, data dei pervenire del fascicolo presso la Corte di cassazione, il termine di improcedibilità risultava già decorso e che l'improcedibilità può essere dichiarata anche ir Settima Sezione, come previsto dalle Tabelle 2026 al par. 68.2;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen. Così deciso l'11 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che la Procura generale presso ia Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VA CO per difetto di querela in ordine al delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento;
Considerato che la sentenza di primo grado veniva emessa in data 11 ottobre 2023 con fissazione dei termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, quindi fino al 9 gennaio 2024;
considerato che
, ai fini dell'art. 344-bis cod. proc. pen., al termine predetto deve aggiungersi quello di giorni 90 previsto da! comma 3 della norma processuale, cosicché il termine di improcedibilità decorreva dal!' 8 aprile 2024; Considerato che è decorso il termine di un anno e mezzo in data 8 ottobre 2025, termine massimo previsto dalla disciplina transitoria (art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021, n. 134) per i ricorsi depositati prima del 31 cicernbre 2024 per la definizione dei giudizio di cassazione;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18954 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/03/2026 Considerato che ai 28 novembre 2025, data dei pervenire del fascicolo presso la Corte di cassazione, il termine di improcedibilità risultava già decorso e che l'improcedibilità può essere dichiarata anche ir Settima Sezione, come previsto dalle Tabelle 2026 al par. 68.2;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen. Così deciso l'11 marzo 2026