Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
REPU B ICA IT048 05/0 2 IN D L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO, PRESTAZIONI PROFESSIONALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 19886/99 Dott. Rafaele CORONA MENSITIERI - Rel. Consigliere Cron. Dott. Alfredo 10876 Consigliere Rep. 1103 Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud.25/01/02Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENT ENZA 1.55 per diritti 4 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IG AG SRL, in persona del legale sut rappresentante Sig.IG IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato DANTE GROSSI, che la difende 0.77 1.1500 unitamente all'avvocato FRANCESCO DEL CIONDOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
G042874 VIA FVELTRI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINOCESI 44, 2002 GESSINI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO "3 SANTONI, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 957/98 della Corte d'Appello di . FIRENZE, depositata il 30/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato DEL CIONDOLO Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore е Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. м -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16.1.1989 la srl GI opposizione al decretoAgricoltura proponeva ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Montepulciano ed a favore di UI VE per la somma di L.
6.124.227 oltre accessori, a titolo di pagamento di prestazioni professionali. Assumeva l'opponente che con il nominato VE non vi era stato alcun rapporto di lavoro autonomo avendo essa incaricato della progettazione di un immobile il solo geometra Fabietti con il quale aveva regolato ogni pendenza. A Osservava, comunque, che l'eventuale attività svolta M dal VE era stata inutile per non esser stato più A costruito il fabbricato @ concludeva per la revoca del decreto. Costituitosi, l'opposto assumeva di aver effettuato le prestazioni tutte afferenti ai calcoli in cemento dell'edificio, rilevando che, comunque, la GI armato ne aveva beneficiato e concludeva per la conferma del decreto. Esaminati alcuni testi, con sentenza 20.7-12.11.1993 il Tribunale respingeva l'opposizione osservando che nelle tesi sostenute dall'opposto non vi era stata mai alcuna "mutatio libelli" rientrando i calcoli in 1 cemento armato nella generica richiesta di compenso per attività professionale, nella specie pacificamente svolta dal VE in favore della GI, come emergeva elaborati prodotti a corredo delladai vari notula, nonchè dalla stessa domanda di concessione edilizia. Confermava pertanto quel giudice l'opposto decreto condannando la opponente al pagamento degli interessi ex art. 9 L. n.143/49 e delle spese di lite. Proposti gravami (principale) dalla GI, che ribadiva la novità della domanda e di controparte l'insussistenza di professionale, e incarico (incidentale) dal VE, il quale instava per una più congrua liquidazione di onorari e diritti, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza 16.6-30.7.98,li rigettava entrambi, condannando la GI alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la IG AG srl, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso UI VE, il quale ha avanzato altresì domanda di risarcimento danni per responsabilità della ricorrente ex art. 96 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 stesso codice, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva la ricorrente che la gravata sentenza non aveva tenuto in alcun conto l'evidente "mutatio libelli" operata dal VE il quale, pur avendo con la richiesta di decreto ingiuntivo e nella notula sottoposta all'Ordine professionale richiesto la liquidazione un progettodi un compenso per strutturale di massima relativo alla costruzione di un fabbricato industriale, soltanto nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione aveva, modificando la "causa petendi", indicato che la richiesta riguardava i calcoli strutturali. La doglianza non può essere accolta. Conformemente a quanto statuito dal primo giudice in relazione alla eccepita "novità" della domanda del VE, ha affermato la Corte del merito che, indipendentemente dall'esattezza dei termini usati nella richiesta di decreto, il predetto aveva regolarmente allegato allo stesso la notula tassata dall'ordine degli Ingegneri nella quale era esposta la relativa voce relativa ai calcoli in cemento 3 armato (come da tabulati poi prodotti in giudizio) per cui sin dall'inizio era stato chiaro ed indiscutibile per la GI il titolo per il quale il professionista agiva, ricompreso nella generica "\ di dizione di "prestazione d'opera professionale cui al n. 2 della richiesta di decreto. motivazione Ritenuta insussistente, pertanto, con adeguata, esente da vizi logici come da errori denunciata "mutatio libelli", non sigiuridici, la ravvisano nella gravata sentenza le dedotte н н violazioni di legge e gli enunciati vizi е motivazionali. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc. Osserva la ricorrente che la Corte fiorentina aveva superato gli elementi scaturenti dai fatti pacifici in causa con la semplice affermazione che l'avvenuta di firma da parte del GI della richiesta concessione edilizia, in cui compariva il nominativo del "calcolatore", avrebbe costituito conferma dell'incarico a lui affidato. Senonchè sotto un profilo probatorio con riguardo alle sopra richiamate norme il solo elemento evidenziato dal giudice d'appello non poteva 4 assolutamente provare incarichi già conferiti, proprio perchè trattavasi di prestazioni che non erano ancora attuali e da espletare solo dopo aver ottenuto la concessione. La censura non ha pregio. In ordine al conferimento dell'incarico, la Corte fiorentina ha, del pari incensurabilmente in questa sede di legittimità, dedotto dalla stessa richiesta di concessione edilizia alla competente Autorità amministrativa, che i calcoli in cemento armato erano l stati predisposti dal VE che l'aveva sottoscritta A appunto quale "calcolatore".Sicchè, dal momento che il titolare della GI aveva poi personalmente firmato la domanda in questione, era evidente che egli , avesse o meno preventivamente conferito al professionista il relativo incarico, in quella sede ed in quella circostanza ne aveva comunque con certezza ratificato l'operato. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 stesso codice, nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che la Corte del merito nulla avrebbe disposto in merito alla richiesta di prove 5 л с testimoniali, decisive ai fini del decidere, intese a stabilire chi fosse il reale esecutore dei progetti prodotti e chi fosse tenuto per legge ad effettuare i calcoli delle relative strutture. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. La ricorrente, invero, che ha denunciato in questa sede il difetto di motivazione sull'istanza di ammissione di un mezzo di prova nel corso del giudizio di merito, non ha assolto all'onere ad essa incombente, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi della prova stessa, dato che questo controllo,per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto da questa Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. Cass. n. 5656/86, n. 3356/95, n. 5742/95, n. 6863/95,n.7692/96, n.7177/97,n.72/98). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, mentre va disattesa la domanda di condanna della soccombente per responsabilità aggravata ex art. 96 срс, non ы ricorrendone i presupposti di legge. н о
P.Q.M.
La Corte , rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di UI VE, delle spese 82,40 del presente giudizio, che liquida in euro oltre ad euro 775,00 per onorari. Rigetta la domanda ex art. 96 cpc. gennaio 2002 Roma 25 - Alfredo Menschien est. лептира IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 109T 129.11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 456T 30,99 APR. 2002 тот. 160,10 CELLIERECT пос 4 1400 Roma доот 5 2 14. 172160 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17 serie 4 at n. 21.21. versate € 172 10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7