Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2001, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
I D E A ) 4 A S .7 O T S n R S . A 7 T O 8 T S P 9 I 1 M A G o I ' z R E r L a T R L L m UBBLICA ITALIANA A I A 6 D D 023 5 6 COR 0.1 I e E , g N T g O G e N L L O E L 9 S MODICASSAZIONE .1 O E A Oggetto B f SEPARAZIONE D A ( PERSONALE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13626/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.4921 Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Ud. 08/11/2000 Dott. Aniello NAPPI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALDERIGHI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE VIALE G. CESARE 14, presso l'avvocato GIULIO GUARNACCI, per diritti L.3000 # 1.7 FEB 2001 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE SERGIO CALUSSI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente CANCELLERIA contro 3 TT MA RO, elettivamente domiciliata in ROMA CG064299 VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato ORNELLA unitamenteMANFREDINI, che la rappresenta e difende all'avvocato GIOVANNI GUERRA, giusta procura a margine 2000 del controricorso;
2050 controricorrente avverso la sentenza n. 683/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 08/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rizzacasa, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 9.3.1994 il Tribunale di Fi- renze pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi SA IA TT e DR RI, con ad- debito al marito;
poneva a carico dell'RI un as- segno di £ 2.000.000 mensili, a titolo di mantenimento della moglie, respingeva la domanda di divisione dei beni avanzata dall'RI. Avverso tale sentenza proponeva appello DR Al- ☐ derighi, assumendo che: a) la ragione del fallimento del matrimonio andava incentrata sul rifiuto della maternità evidenziato dal- la SS;
b) la relazione extraconiugale di esso appellante 2 era iniziata dopo l'abbandono da parte della moglie che aveva lasciato Haiti ove i coniugi risiedevano, senza fornire notizie in merito alla sua destinazione;
c) nell'ultimo anno di permanenza in Haiti la Nas- setti aveva intratenuto una relazione extraconiugale;
d) nessun assegno di mantenimento era dovuto in fa- vore della Nasseti posto che la stessa nel 1981 avrebbe potuto trovare un adeguato lavoro, sussistendo, in ri- ferimento a tale data, molte opportunità di lavoro;
e) il contraddittorio in ordine alla richiesta di separazione dei beni era stato accettato dalla
contro
- Hillary parte. Con sentenza in data 14.5.1998 la Corte di appello di Firenze respingeva l'appello. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su due motivi, DR RI. Resiste con controricorso SA IA SS. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente censura l'impu- Я gnata sentenza per omessa insufficiente e contradditto- CONTROVERSIA ria motivazione su un punto decisivo della motivazione, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Assume che sia il Tribunale che la Corte hanno omesso di esaminare e valutare la sentenza del Tribuna- 3 le Ecclesiastico Regionale Etrusco del 7.6.1993, dalla quale risulta la nullità del matrimonio, per difetto di consenso della moglie, in ordine alla procreazione. Assume che la pronunzia di addebito ad uno dei CO- niugi postula non solo l'accertamento di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intolleranza che ha determinato il falli- mento dell'unione. Il giudice quindi prima di pronunziare l'addebito deve procedere ad una valutazione comparativa della condotta delle parti, al fine di verificare ed escludere che la condotta dell'uno trovi causa e giustificazione nella condotta dell'altro. Principi questi violati dalla Corte territoriale. va, pertanto, respinto. Il motivo è infondato e va Invero la Corte di appello ha valutato la condotta di entrambe le parti pervenendo alla conclusione che l'addebito del fallimento del rapporto matrimoniale do- vesse esssere addossato al marito, tenuto conto che, a giudizio della Corte di merito, la volontà della Nas- setti di non avere figli era rimasta priva di idonea prova, non essendo a tal fine sufficiente la sentenza del Tribunale ecclesiatico, non ancora definitiva e priva del visto di esecutività della competente Autori- tà ecclesiastica. Si tratta, come appare evidente, di valutazione di merito non sindacabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici. Il primo motivo va quindi respinto. Parimenti infondato è poi il secondo motivo con il quale l'RI contesta l'ammontare dell'assegno di mantenimento liquidato dal giudice di merito, per avere questo posto a fondamento della propria decisione una retribuizione diversa da quella effettivamente percepi- ta da esso ricorrente e risultante dagli atti.. Si rileva che la determinazione dell'ammontare del- l'assegno di mantenimento costituisce valutazione di- screzionale di merito non censurabile nel giudizio di legittimità e che nel giudizio di cassazione non è con- sentita la rivalutazione delle prove già esaminate nel giudizio di merito. Inoltre l'errata valutazione di un documento, co- stituisce motivo di revocazione ma non di ricorso per cassazione. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ 126.000 ... per esborsi e £ 2.000.000 per ono- rari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 8. novembre.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Affte Mario Adamo Mario am IL CANCELLIERE Domenico Mazzalipi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 17 FEB. 2001 I D E ) CANCELLERE A 4 A S 7 O . T Domenica Markalupi S n R S A 7 T O 8 T S 9 P I 1 M A G I o ' z R E r L a T R L L m A I A 6 D D I e E , g N T g O G e N L L O E L 9 S 1 O . E A t r B D A (