Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
E configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il G.i.p. avesse escluso la quasi flagranza in relazione ad arresto eseguito per fatti già avvenuti al momento dell'intervento della P.G. ed in presenza di un atteggiamento genericamente "aggressivo" dell'imputato, ma non connotato da minacce o ingiurie alla persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 44090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44090 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1569
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 4322/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
nei confronti di:
P.P. N. IL (OM) ;
avverso l'ordinanza n. 17886/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del 07/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2013 il G.i.p. presso il Tribunale di Bari non ha convalidato l'arresto di P.P. , eseguito il 3 ottobre 2013 dai Carabinieri di Polignano a Mare per il delitto di cui all'art. 572 c.p., comma 2, applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre.
La convalida è stata negata per l'assenza del requisito della flagranza del reato, sul rilievo che i fatti denunziati erano già accaduti nel momento in cui si è verificato l'intervento dei militari, i quali non hanno potuto assistere "neppure ad un segmento di azione riconducibile al delitto di maltrattamenti".
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Bari, lamentando l'erronea interpretazione della legge e vizi motivazionali, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, laddove lo stesso Giudice ha evidenziato nel suo provvedimento che la persona offesa, una volta tornata a casa, alla presenza dei militari preavvisati per la tutela della sua incolumità, veniva accolta dal P. con "atteggiamento aggressivo", sia pure con parole di contenuto non minaccioso, ne' ingiurioso. Condotta, questa, espressiva di atteggiamenti di carattere padronale, univocamente sintomatici di un ostentato disprezzo nei confronti della moglie e della figlia e come tali rappresentativi di una delle plurime condotte costitutive del reato di maltrattamenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 888 del 01/03/1994, dep. 22/04/1994,) Rv. 197774), è legittimo l'arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia tutte le volte in cui il fatto risulti alla Polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti tenuti nei confronti delle persone offese. Occorre, dunque, che il singolo episodio, pur non integrando un'autonoma ipotesi di reato, si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione (Sez. 6, n. 34551 del 09/05/2013, dep. 08/08/2013, Rv. 256128). Ponendosi lungo il solco della ricostruzione in punto di fatto emergente dallo stesso tenore letterale del provvedimento impugnato, deve escludersi che nel caso in esame ricorrano i presupposti sopra indicati, poiché al momento dell'intervento nell'abitazione della persona offesa i fatti denunciati erano già avvenuti, ed i militari hanno potuto assistere solo ad un atteggiamento definito "aggressivo" da parte del P. , che nell'occasione non ha proferito parole di contenuto minaccioso o ingiurioso nei confronti della moglie. A seguito di tale episodio, che non consentiva di verificare la presenza di comportamenti violenti o comunque sintomatici del reato, il P. è stato invitato presso la Stazione dei Carabinieri, ove è stato tratto in arresto solo successivamente alle audizioni di alcune persone informate dei fatti e agli esiti della "intesa" attività di indagini che aveva impegnato gli organi investigativi lungo l'intero pomeriggio del (OM) .
Correttamente, dunque, è stato escluso dal Gip presso il Tribunale di Bari lo stato di flagranza, poiché il P. - che, peraltro, non è stato sorpreso con cose o tracce dalle quali appariva che avesse appena commesso il reato - è stato individuato come suo probabile autore solo a seguito di attività investigative svolte successivamente al fatto oggetto di denunzia da parte della persona offesa.
5. Devono altresì escludersi i presupposti della condizione di quasi- flagranza, per la cui ricorrenza, come è noto, (v. Sez. 6, n. 21900 del 03.04.2014, dep. 28.5.2014, rv. 259770), occorre che l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e che l'autore di esso si sia dato alla fuga, non ricorrendo tale ipotesi nel caso in cui gli organi investigativi si attivino alla ricerca del soggetto agente a distanza di tempo e solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa (v. tra le altre, sez. 4, n. 15912 del 7.2.2013, Cecconi, rv. 254966; sez. 3, n. 34918 del 13.7.2011, Z. rv. 250861;
sez. 2, n. 44369 del 10.11.2010, Califano, rv. 249169; sez. 6, n. 20539 del 20/4/2010, R., rv. 247379).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014