Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39938
CASS
Sentenza 25 settembre 2009

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Massime1

Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall'art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.

Commentario1

  • 1Entrano nel codice penale norme in tema di divorzio, separazione ed interruzione della gravidanzaAccesso limitato
    Paolo Pittaro · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39938
Data del deposito : 25 settembre 2009

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