Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall'art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.
Commentario • 1
- 1. Entrano nel codice penale norme in tema di divorzio, separazione ed interruzione della gravidanzaAccesso limitatoPaolo Pittaro · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39938 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
's c.p. e dell'art. 52, comma stata la divulgazione delle
O S C U R A T A ntificativi, anche relativi a si l'entità delle persone illa prostituzione e alla
R. G. n. 17975/07 pornografia minorile e alla materia sessuale o può 05-Udienza pubblica in data 25 settembre 2000sumersi l'identità di minori, oppure delle parti nei Sentenza n. 1540
*procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
M 39 9 38 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CASSAZIONE
CUPIE SEZIONE VI^ PENALE Riclista copia studio dal-Sig. ITALIA OSS.
0,88 per dirit: €
11/13/10/05 Composta dai sig.ri CELLIERE
Presidente Dr. Giovanni DE ROBERTO
Consigliere Dr. Saverio Felice MANNINO
Consigliere Dr. Luigi LANZA
Consigliere Dr. Giorgio COLLA
Consigliere CITTERIO Dr. Carlo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D.G. nato il "omissis"
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 9 febbraio 2007 n. 1244.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Tindari BAGLIONE, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 2 novembre 2005 n. 213 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi dichiarava| colpevole del reato previsto dall'art. 570 c.p. in relazione all'art. 12 sexies L. n. D.G.
74/87 - commesso in omissis dal mese di febbraio 2002 al mese di giugno 2003, sottraendosi agli ob-
blighi nascenti dal provvedimento del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, consistenti nella corre- sponsione all'ex coniuge S.L. dell'assegno divorziale mensile di € 309,87 nel mese di febbraio 2002 e dal 1° gennaio 2003 e per il tempo antecedente alla data del provvedimento dell'A.G., e nel versamento all'ex moglie di una somma complessiva pari agli assegni mensili di €
309,87 dal 19 gennaio 1999 e al gennaio 2002 - e lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di reclusione ed € 120,00 di multa con la sospensione condizionale nonché al risarcimento del danno morale in favore della parte civile.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo la dichiarazione di improce- dibilità della domanda per difetto di querela e, nel merito, di essere assolto.
Con sentenza del 9 febbraio 2007 n. 1244 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello confer- mando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello l'appellante ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione per inosservanza o erronea applicazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) dell'art. 12 sexies L.
n. 74/87, che erroneamente i Giudici del merito hanno ritenuto richiamare l'art. 570 c.p. ai soli fini della pena, con la conseguenza che la sentenza dev'essere cassata per mancanza sopravve- nuta della condizione di procedibilità in quanto con atto del 1° febbraio 2007 la persona offesa, già costituita parte civile, ha rimesso la querela sporta;
2. inosservanza o erronea applicazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) dell'art. 12 sexies L. n. 74/87 perché
l'assegno periodico di divorzio ha natura assistenziale e trova il suo presupposto nell'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e al- tre utilità, e nel caso di specie le emergenze processuali depongono nel senso che la parte offesa avesse sicuramente la disponibilità di quanto necessario per vivere, in quanto godeva di una pensione di £. 600.000 e il marito le assicurava il pagamento del canone di locazione di un al- loggio di lusso oltre al pagamento della somma di £.
3.500.000 mensili;
inoltre è stata assunta dalla Ferrero s.p.a. con una retribuzione annua di € 12.000,00;
L'impugnazione è inammissibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente in materia il reato di cui alla L. n.
898 del 1970, art. 12 sexies, è procedibile d'ufficio in mancanza di una specifica disposizione di legge che ne subordini la procedibilità alla presentazione della querela (Sez. 6, 19 dicembre
2006, n. 14, D'Annibale; Sez. 6, 25 settembre 2003, n. 49115, ric. Titta).
L'orientamento opposto, espresso da Cass., Sez. 6, 2 marzo 2004, n. 21673, P.G. in proc. Cap- pellari - il quale perviene alla diversa conclusione che l'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970,
n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae al- O S C U RA TA
l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 cod. pen., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma per cui anche la vio- lazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen. – si ritiene superato dall'argomentazione che il rinvio operato dal-
l'art. 12 sexies cit., alle pene previste dall'art. 570 c.p., riguarda il solo aspetto sanzionatorio e non può estendersi anche alle condizioni di procedibilità.
-D'altra parte – si osserva – la perseguibilità d'ufficio del reato in questione non è stata ritenuta suscettibile di censura dalla Corte costituzionale che, chiamata in più occasioni ad esaminare la questione di costituzionalità dell'art. 12 sexies cit., per contrasto con l'art. 3 Cost., ha rite- nuto giustificato il diverso regime di procedibilità rispetto all'art. 570 c.p., in base alla consi- derazione che i due reati differiscono sotto il profilo oggettivo, in relazione alla permanenza o meno del vincolo, ed oggettivo, con riferimento alla natura del contenuto dell'assegno, profili che non rendono del tutto omogenee le due situazioni (Corte cost., 31 luglio 1989, n. 472; Cor- te cost., 17 luglio 1995, n. 325).
E pertanto, una volta riconosciuta la procedibilità d'ufficio, consegue che, nel caso di specie, appare del tutto irrilevante l'intervenuta remissione della querela da parte del coniuge del-
l'imputato.
(Cass., Sez. 6, 3 ottobre 2007 n. 39392, ric. P.G. in proc. Pellecchia)
Questo è l'orientamento applicato dalla sentenza impugnata, ritenendo irrilevante l'intervenuta re- missione della querela, per cui la violazione di legge dedotta appare manifestamente insussistente.
Lo stesso deve dirsi del secondo motivo.
Secondo la giurisprudenza in materia il delitto previsto dall'art. 12 sexies della L. 1° dicembre
1970, n. 898, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione del-
l'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (Cass., Sez. 6, 5 novembre 2008 n. 3426, ric. Cattozzo;
Sez. 6,
22 gennaio 2001 n. 11005, ric. Fogliano. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)
Inoltre, sempre in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art.12 sexies L. 1 dicem- bre 1970, n. 898 si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di ade- guamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice (Cass., Sez. 6, 27 marzo 2007 n. 37079, ric. Russo;
Sez. 6, 13 marzo 2000 n. 7910, ric. De Palo A.). O S C U RA T A
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata appare pertanto corretta e la violazione di legge al riguardo dedotta risulta anch'essa palesemente priva di fondamento.
Di conseguenza il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di
€ 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
C alllile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 13 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia её.معموري