Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, l'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 cod. pen., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2004, n. 21673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21673 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 02/03/2004
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 530
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 15772/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
avverso la sentenza in data 4-10-2002 dal Tribunale di AD;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1.1.-. A LA CI è stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 570 c.p., perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, si era sottratto all'obbligo di versare l'assegno di lire 200.000 mensili stabilito dal Tribunale di AD (sentenza del 22-1-1992 di cessazione degli effetti civili del matrimonio) a titolo di concorso nel mantenimento della moglie CA IL (in AD, fino al novembre 1999). Avendo la persona offesa CA IL rimesso la querela ed essendovi stata accettazione della remissione da parte dell'imputato, il Tribunale di AD, in composizione monocratica, ha pronunciato, in data 4-10-2002, sentenza di non doversi procedere nei confronti del LA per essere il reato a lui ascritto estinto per tale causa, ponendo le spese a carico del querelato.
1.2 .-. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, chiedendone l'annullamento, in quanto, a suo avviso, il delitto contestato al LA (previsto dall'art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 e punito ai sensi dell'art. 570 c.p.) era procedibile di ufficio, sicché non poteva essere dichiarato estinto per remissione di querela.
2.1.-. Il ricorso è infondato.
Dopo l'introduzione del divorzio, erano rimaste prive di rilevanza penale le situazioni in cui l'ex coniuge divorziato non ottemperasse all'obbligo di pagamento dell'assegno stabilito dal giudice: tali situazioni, infatti, non potevano essere ricomprese fra le violazioni degli obblighi di assistenza familiare (ex art. 570 c.p.), perché questa norma si applicava soltanto ai coniugi (o agli ex coniugi separati) (Sez. Un., sent. 3038 del 26-1-1985, rv. 168573). Il legislatore è, quindi, intervenuto (con l'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74) a riempire questo vuoto da tutela, introducendo nella legge n. 898 del 1970 l'art. 12 sexies, in cui ha stabilito che, in caso di scioglimento del matrimonio, "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno, dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della (...) legge, si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale". Questo generico rinvio all'art. 570 c.p. ha posto svariati problemi di interpretazione.
In particolare, la giurisprudenza di questa Corte, risolvendo la questione se le pene applicabili ex art. 12 sexies fossero quelle previste dal primo comma dell'art. 570 (la reclusione fino a un anno o la multa da euro 103 a euro 1.032) o quelle previste da secondo comma di questa disposizione (dette pene applicate congiuntamente), si è orientata verso quest'ultima soluzione sulla base del rilievo che si trattava di violazioni di carattere economico e non di violazioni dell'obbligo di assistenza morale (sez. 6^, sent. n. 1071 del 31-10-1996). In proposito si è specificamente affermato che la condotta presa in considerazione dall'art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal Tribunale e non occorrendo quindi (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 472 del 1989) che all'inadempimento consegua anche il "far mancare i mezzi di sussistenza", elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa (sez. 6^, sent. 7824 del 5-7-2000, rv. 220572).
Per altro verso, la giurisprudenza costituzionale ha implicitamente avallato l'interpretazione in base alla quale il rinvio all'art. 570 c.p. operato dall'art. 12 sexies doveva essere esclusivamente riferito alle sanzioni previste per quel reato, senza comprendere la procedibilità a querela della persona offesa. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato prima inammissibile (sentenza n. 325 del 1995) e poi manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 209 del 1997 e 423 del 1999) la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 (e, in un caso, anche con l'art. 29) Cosi, del citato art. 12 sexies, nella parte in cui, disponendo che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le pene stabilite dall'art. 570 c.p., non prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa. Secondo il giudice delle leggi le difformità sul piano della perseguibilità dei reati sono giustificabili in base al rilievo che le due fattispecie (quella di cui all'art. 570 e quella di cui all'art. 12 sexies), pur in presenza di elementi di analogia, differiscono sotto i profili soggettivi (della permanenza o meno del vincolo matrimoniale) ed oggettivi (circa la natura ed il contenuto dell'assegno), che rendono non del tutto omogenee le due situazioni. Del resto, la Consulta, già in precedenza non aveva negato l'esistenza di una discriminazione a danno del coniuge separato rispetto al coniuge divorziato, ma la aveva ritenuta non irragionevole, in quanto "il regime di maggior favore fra coniuge divorziato e coniuge separato deriva dal fatto che il primo, nei confronti del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno, si trova in posizione più debole del coniuge separato cosicché non può considerarsi illogica una più severa tutela della posizione dell'avente diritto in seguito a divorzio" (sentenza n. 472 del 1989). 2.2 .-. La stessa Corte Costituzionale, pur giungendo alle conclusioni sopra illustrate, ha posto in evidenza "la radice comune" delle due discipline (quella dettata dall'art. 570 e quella fissata dall'art. 12 sexies), "volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine, attuale o pregressa, da un rapporto familiare fondato sul matrimonio" (sentenza n. 325 del 1995), posto che la sentenza di divorzio "non elimina interamente la vis matrimonii, la quale permane sul piano dei rapporti patrimoniali, nei limiti dell'ultrattività del rapporto regolata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970" (sentenza n. 1009 del 1988). D'altra parte, non può non rilevarsi che, nella attuale concezione dei rapporti familiari, l'art. 570 c.p. si è andato trasformando da norma di tutela della funzione sociale della famiglia in garanzia del vincolo familiare nella prospettiva del libero svolgimento delle personalità individuali. È questa la ratio della sostituzione operata dal legislatore penale (con l'art. 90 della legge 24 novembre 1981, n. 689) della perseguibilità di ufficio per tutte le ipotesi delittuose comprese nella disposizione in esame con la perseguibilità a querela di parte, salvo i casi della malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge e della privazione dei mezzi di sussistenza in danno del discendente di età minore. L'introduzione della punibilità a querela nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella attuale realtà storica e giuridica della famiglia, si atteggia come limite all'intervento coercitivo statuale all'interno dei rapporti familiari, segnando una svolta che si indirizza verso la privatizzazione del diritto di famiglia.
In questo quadro risulta effettivamente irragionevole la diversa configurazione del regime di procedibilità per la sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio, fattispecie in relazione alla quale le motivazioni poste alla base dell'accennato superamento del principio della procedibilità di ufficio non acquistano certo un peso minore. Nè può ritenersi giustificata la scelta di una differente modalità di impulso processuale dalla constatazione che le due norme intervengono su fasi diverse del rapporto familiare, disciplinando l'art. 12 sexies il momento della irrimediabile disgregazione della società coniugale. Infatti osta inesorabilmente a questa conclusione la "radice comune" delle due discipline, posta in luce, come si è visto, anche dalla giurisprudenza costituzionale.
In definitiva, le citate ragioni di carattere sistematico, il tenore del richiamo operato dall'art. 12 sexies all'art. 570 e gli elementi comuni alle due figure criminose inducono ad una diversa interpretazione della disposizione, che la sottragga ai citati profili di irrazionalità.
L'art. 12 sexies - nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno, dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della (...) legge, si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale"- opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione del codice penale, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo comma terzo. Ne deriva che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, salvo che nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del comma secondo dell'art. 570 c.p.. Anche a volersi distaccare da questo orizzonte e a volere inquadrare il reato di cui all'art. 12 sexies non più tra i delitti contro la famiglia (per l'impossibilità di ricostruire l'unità familiare) ma tra quelli contro la amministrazione della giustizia (per i suoi connotati di mancata esecuzione di un provvedimento reso dalla autorità giudiziaria), non può non rilevarsi che per la fattispecie di cui all'art. 388, secondo comma, c.p., che può presentare spiccate analogie con quella in esame, è pure prevista la procedibilità a querela della persona offesa.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso..
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004