Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2004, n. 21673
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Sentenza 2 marzo 2004

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In tema di reati contro la famiglia, l'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 cod. pen., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2004, n. 21673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21673
    Data del deposito : 2 marzo 2004

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