Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, il delitto di cui all'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (omessa corresponsione dell'assegno divorzile) costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all'art. 570 cod. pen. soltanto "quoad poenam", con la conseguenza che, stante il silenzio della norma, è perseguibile d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2003, n. 49115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49115 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SC Romano Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Bruno Oliva Consigliere
3. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere
4. Dott. SC Paolo Gramendola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT EN SC;
avverso la sentenza del 26/11/2002 del Tribunale di Ascoli Piceno;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Febbraro che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
- Che nei confronti di EN SC IT il Tribunale di Ascoli Piceno ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela per il contestato delitto di cui all'art. 12sexies legge n. 898/1970 (omessa corresponsione di assegno divorziale);
- Che propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, deducendo l'errore di diritto giacché il reato de quo è perseguibile d'ufficio;
- Che il ricorso è fondato, posto che la norma di legge speciale in argomento - configurante, tra l'altro, reato formale il quale, come opportunamente ha anche ricordato il ricorrente, si perfeziona col semplice inadempimento della obbligazione avente titolo nel provvedimento del giudice civile, a prescindere dal fatto che la persona offesa disponga o meno di mezzi di sussistenza - rinvia all'art. 570 cod. pen. soltanto quoad poenam, restando in ogni caso, nel silenzio della norma, perseguibile di ufficio;
- Che questo principio è stato dato per scontato anche nella sentenza n. 325/1995 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità ivi sollevata;
- Che non hanno pregio le osservazioni della memoria difensiva presentata dall'imputato, limitandosi la stessa a discutere di un problema diverso, ossia della procedibilità a querela del reato di cui all'art. 570 c.p. anche quando persona offesa sia un figlio maggiorenne.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 DICEMBRE 2003.