Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
FF REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITA01 IS.U. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto GIURISDIZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16665/99 Dott. Antonio IANNOTTA Primo Presidente f.f. - Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Cron.7480 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Rep.1203 Ud. 23/11/00 Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Michele VARRONE - Consigliere- UFFICIO COPIE Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Richiesta dopia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Giuseppe SALME' Consigliere 000 per diritti L. "12 MAR. 2007 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: IA MA CE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELIA DELLA CORTE SUPREMA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO D'ANGELO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 13 DI ASCOLI PICENO, in Richiesta copia studio dal Sig. ANNESSI 1071 persona del legale rappresentante pro-tempore, per diritti L 6000 08 GIU 2001 il IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 12, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che la SPINELLI dal Sig. 6000 per diritti L. rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA 18 MAG. 2001. SBANO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE controricorrente nonchè contro × MRE 3000 COMUNE DI CASTORANO, in persona del Sindaco pro- CANCELIA tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO ATILIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CG51293 SPINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROMANUCCI, giusta delega in calce al controricorso;
C6512937 - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio TRAVAGLINI GIANCARLO;
dal Sig. CoLA Rizi - intimato per diritti L. 6.000 1 MAG. 2001 il avverso la sentenza definitiva n. 274/99 della Corte IL CANCELLIERE d'Appello di ANCONA, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto LIRE 1000 CONCELLEN PREDEN;
uditi gli Avvocati Vittorio D'ANGELO, Nicola SBANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del CANCELIA secondo motivo del ricorso, giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e assorbito il AX primo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 26.2.1990, LI AR conveniva davanti al Tribunale di Ascoli Piceno il Co- mune di Castorano, la U.S.L. n. 24 di Ascoli Piceno, e il dott. LO GL, quale responsabile del servizio veterinario della suindicata U.S.L., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'abbattimento di alcuni ovini di sua proprietà. Esponeva che il servizio veterinario della U.S.L., nota del 6.11.1989, aveva disposto l'abbattimento con 46 capi di ovini di sua proprietà, ritenuti af- di n. fetti da brucellosi;
che l'istanza di revoca del prov- vedimento, fondata sull'esito di successive analisi fatte eseguire dall'interessato, dalle quali era emerso che un solo capo era infetto, non era stata accolta;
che, con provvedimento del 9.1.1989, il sindaco aveva ordinato l'abbattimento degli animali;
che i suindicati provvedimenti erano lesivi del suo diritto di proprietà ed avevano causato un danno pari a £. 100.000.000. Il tribunale, con sentenza del 17.6.1996, dichiara- CANCELIA va il proprio difetto di giurisdizione. Pronunciando sull'appello proposto dal AR, al quale avevano resistito la A.U.S.L. n.13, citata 3 quale ente succeduto per legge alla U.S.L. n. 24, il Comune di Castorano ed il GL, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 12.7.1999, lo ri- gettava e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Considerava la corte: che la giurisdizione ordinaria su controversia relativa a lesione di diritti soggettivi che si assuma causata da atto amministrativo è configurabile soltanto allorchè l'atto sia emanato in totale carenza di pote- re;
- che tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in esame, poiché sia la U.S.L. che il Comune sono titolari di poteri in materia di polizia veterinaria, atteso che la legge n. 833 del 1978 attribuisce, nell'art. 14, lettera b), alle U.S.L., nell'ambito dell'attività di profilassi e polizia veterinaria, i compiti di ispezio- ne e di vigilanza sugli animali destinati ad alimenta- zione umana e sulle malattie trasmissibili dagli anima- li all'uomo e, nell'art. 32, al sindaco il potere di ' ordinanza contingibile ed urgente, mentre non rileva la carenza di una norma che preveda espressamente l'abbattimento degli animali infetti, poiché l'adozione di siffatta misura costituisce espressione di discre- zionalità amministrativa circa la scelta delle concrete modalità di tutela dell'interesse pubblico;
4 - che le censure mosse dall'appellante ai provvedi- menti adottati si risolvono nella prospettazione di vi- zi di legittimità degli atti amministrativi, sotto il profilo dello scorretto esercizio del potere;
che anche il provvedimento illegittimo produce l'effetto di degradare il diritto soggettivo ad inte- resse legittimo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo ai fini dell'annullamento dell'atto con conseguente ripristino della originaria posizione di diritto soggettivo. Avverso la sentenza il AR ricorre per cas- sazione sulla base di due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, il Comune di Castorano e la A.U.S.L. n.13, che ha anche depositato memoria. Non ha svolto difese in questa sede il GL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile nei con- fronti di LO GL. La Corte d'appello ha invero dichiarato inammissi- bile la domanda proposta dal AR nei confronti del predetto per difetto di legittimazione passiva, ed avverso tale statuizione non é stata proposta specifica censura. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'intimato non si è costituito in questa sede.
2. Va rilevata e dichiarata d'ufficio l'inammissibilità dell'appello proposto dal AR nei confronti della A.U.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno, quale ente succeduto per legge alla U.S.L. n. 24, con- venuta in primo grado. L'impugnazione è stata proposta nei confronti di soggetto non passivamente legittimato (la A.U.S.L. n. 13): avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della U.S.L. n. 24. Queste Sezioni unite hanno invero affermato che a norma dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994 R.M (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neo-costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di per- tinenza della U.S.L., attraverso la creazione di appo- site gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liqui- datoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo-costituite A.U.S.L. che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione;
ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva 6 spetta non già alla A.U.S.L. subentrante, bensì alla U.S.L. soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ov- vero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a ti- (sent. n. 1989/98; n. 102/99; tolo particolare n.1237/00). Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti suindicate le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
3. Con i due motivi, tra loro strettamente connes- - i si, deduce il ricorrente invocando espressamente principi enunciati da queste Sezioni unite con la sen- tenza n. 500/1999 - che, erroneamente la corte d'appello ha declinato la giurisdizione. Sostiene che, vertendosi in tema di risarcimento danni da attività illegittima della P.A. ex art. 2043 C.C., correttamente la domanda è stata proposta, senza necessità del previo annullamento degli atti lesivi da- vanti al giudice ordinario, il quale doveva accertare se si era in presenza di un danno ingiusto, non rile- vando se da lesione di diritto soggettivo, in ragione della prospettata inesistenza degli atti amministrati- vi, perché adottati in totale carenza di potere, ovvero da lesione di interesse legittimo, essendo questo fun- 7 zionale alla protezione di un bene indispensabile per la vita della famiglia del proprietario del gregge.
3.1. La censura è fondata. La tesi posta dalla corte d'appello a fondamento della decisione contrasta con il più recente orienta- mento di queste Sezioni Unite, che, abbandonando il precedente indirizzo restrittivo, hanno affermato il principio della risarcibilità, ai sensi dell'art. 2043 dei danni da lesione di interessi legittimi neiC.C., sensi di seguito precisati. Le Sezioni Unite hanno anzitutto statuito che la normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 Bay C.C. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi per tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in difetto di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto ri- guardo al carattere atipico del fatto illecito delinea- to dall'art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, accertare 8 se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tute- la risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profi- li, manifestando, in tal modo, una esigenza di prote- zione. Ne consegue che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che ri- sulti danneggiato, per effetto dell'attività illegitti- ma della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti me- ritevole di tutela alla stregua del diritto positivo (sent. n. 500/99; n.501/99). Hanno quindi affermato che, in relazione ai giudi- zi pendenti alla data del 30 giugno 1998, l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A., per esercizio illegittimo della funzione pubblica, bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo: tale è, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto sogget- tivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configu- razioni, correlate alle diverse forme della protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento). Attiene al merito la questione della riconducibilità della fattispecie di responsabilità della P.A. per atti illegittimi al paradigma dell'art. 2043 C.C., mentre una questione di giurisdizione è configurabile sol- tanto ove sussista, in relazione alla materia alla qua- le attiene la fattispecie, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali conseguenziali, e quindi del ri- sarcimento dei danni: giurisdizione in effetti intro- dotta, in materia di pubblici servizi, edilizia ed ur- banistica, dagli artt. 33 e 34 del decreto legislativo. n. 80 del 1998, emanato in attuazione della delega con- tenuta nell'art. 11, comma quarto, lettera g), della legge n. 59 del 1997, e che trova applicazione, per ef- fetto della disciplina transitoria dettata dall'art. 45, comma diciottesimo, dello stesso decreto, solo in relazione alle controversie instaurate a partire del 1° luglio 1998, ferma restando la giurisdizione prevista dalla precedente normativa per i giudizi pendenti alla sopraindicata data del 30 giugno 1998 (sent. n. 500/99; n.501/99). Posti i suindicati principi, hanno infine statuito 10 che, nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, in un giudizio pendente alla data del 30 giugno 1998, una domanda risarcitoria ex art. 2043 C. C. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice potrà procedere, tra l'altro, ad accertare direttamente l'illegittimità del provvedimento amministrativo, non essendo più ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice ammini- strativo, in passato costantemente affermata per l'evidente ragione che solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, e quindi all'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., e potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c. secondo la nuova lettura della nor- ma accolta dalle Sezioni Unite (sent. n. 500/99; n. 501/99).
3.2. Dei suindicati principi deve farsi applicazio- ne nel caso in esame concernente azione di risarcimento ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per atti il- legittimi promossa in epoca anteriore al 1°.
7.1998 ed attinente a materia non attribuita alla giurisdizione 11 esclusiva del giudice amministrativo estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali, alla stregua della norma- tiva antecedente l'emanazione del d.lgs. n. 80 del 1998 (le cui successive vicende non interessano ai fini del presente giudizio).
4. La sentenza va cassata. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordina- rio e la causa rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione in relazione al rapporto tra il AR ed il Comune di Castorano.
P.Q.M.
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di LO GL;
nulla sulle relative spese;
dichiara inammissibile l'appello proposto da Fe- lice AR nei confronti della A.U.S.L. n.13 di Ascoli Piceno;
cassa senza rinvio la sentenza della Corte d'appello nei relativi rapporti;
compensa le spe- se del giudizio di appello e di quello di cassazione;
accoglie il ricorso nei confronti del Comune di Casto- rano;
cassa l'impugnata sentenza;
dichiara la giurisdi- zione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
rinvia la causa al Tribunale di Ascoli Piceno, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 12 le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 23.11.2000. IL PRIMO PRESIDENTE F.F. IL CONSIGLIERE EST. Robedo TonelyTrudy Damie ■ Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria 12 MCP 2001 Roma, lì e IL COLLABORATORE DI CANCELIA 6. Qu b. LG 300 乙 E L UFFICIO DELLE ENTRATE L E ENTRATE27 20011 D Registrato in dat 02T 250.000 A Seria aln. versate $330.000 (lire INVECENTO TRENCA MULA., 80000 p. Doigentera Servic TOT. 330000 (D.ssa Maria TFPO) Responsabile Car p A Gludiziari (DM. RACCHINI) 13