Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 5 I 9 1 Z . / A 4 N / R - 6 T 2 A B S I . I . R R . L G P L E . A A R D T . L U B IN NOME DEL POPOL03872 /02 A E REPUBBLICA ITALIANA A B D D I T I R E S 1 T T N 3 E 1 A N S I E I S R N A E E CASSAZIONE LA C Oggetto SANZIONI SEZIONE TRIBUTARIA FINANZIARIE RECLAMO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 6841/97 Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Massimo ODDO -© Consigliere - Consigliere 9035 Cron. Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.18/12/01 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 123, presso lo studio dell'avvocato CENTORE CIRO, difeso dagli avvocati LONARDO OTTAVIO, LONARDO ANTONIO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
BANCA D'ITALIA. ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 91, presso lo studio degli avvocati LUCIANI SERGIO, LORENTI PIER LUIGI, CONDEMI 2001 MARCELLO, che la difendono, giusta procura in calce;
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- controricorrente -
avverso il decreto RG. n. 704/94 della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 27/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato CONDEMI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. .in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Il dr. Angelo CO ricorre contro la Banca d'AL per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, pro- posto dallo stesso dr. CO, avverso un decreto del Ministero del Tesoro di irrogazione di sanzioni per in- frazioni alla normativa bancaria. La Corte di Appello ha motivato la decisione, og- getto dell'odierno ricorso, sul rilievo che il reclamo proposto con l'atto introduttivo del giudizio è stato sottoscritto dall'avv. Ottavio Lonardo, del Foro di Be- nevento, in violazione del disposto di cui all'art. 82, comma 3, c.p.c., in quanto il legale "non è procuratore esercente nel distretto della Corte di Appello di Ro- 2 ma" A sostegno dell'odierno ricorso viene prospettata la violazione delle norme sull'ordinamento professiona- le degli avvocati, che consente l'esercizio della pro- fessione su tutto il territorio nazionale;
anche alla luce della legge n. 31 del 1982, che consente la libera prestazione di servizi da parte di avvocati dell'unione europea. La Banca d'AL si è costituita con controricorso eccependo, preliminarmente la inammissibilità del ri- corso, in quanto privo della esposizione del fatto. Il ricorso appare privo di fondamento. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto nella specie i termini, in punto di fatto, della questione giuridica che la Corte è chiamata a risolvere, sono stati pun- tualmente esposti (reclamo alla Corte di Appello di Ro- ma a mezzo di un procuratore iscritto all'albo di una diversa città). Nel merito, come è noto, l'art. 82, comma 3, c.p.c., nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevede- va che "davanti alla Corte di Appello le parti debbo- no stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente”. E' noto, altresì, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esercizio 3 della professione "extra districtum" determina la nul- lità insanabile degli atti posti in essere dal procura- tore, a nulla rilevando che questi sia eventualmente iscritto nell'albo degli avvocati, per difetto dello "jus postulandi" ovvero della capacità di stare in giu- dizio per la parte che rappresenta (v. cass. 944/1999, conf. 799/93, 2762/1984). Tale disciplina valeva, natu- ralmente, oltre che per gli avvocati italiani, anche per quelli aventi la cittadinanza di un altro stato dell'U.E. Infatti, l'art. 4 della legge n. 31 del 1982, ri- chiamata dalla parte ricorrente, recita: "Per l'eserci- zio delle loro attività professionali, gli avvocati in- all'art. 1 sono tenuti all'osservanza delledicati vigenti norme legislative, professionali e deontolo- giche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento". E' noto, inoltre, che la legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori legali. Tale evoluzione legislativa, però, non giova al ricorrente. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affrontare 4 il problema in esame, sotto il profilo dello "jus su- perveniens", pervenendo alla conclusione che le dispo- sizioni della legge citata, che ha soppresso, con l'art. 1, l'albo dei procuratori legali e con l'art. 6, il limite, per i procuratori legali, all'esercizio del- la professione "intra districtum", stabilito dall'abrogato art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sono di natura processuale e pertanto, in assenza di disposizioni, espresse o implicite, di deroga al prin- cipio di irretroattività, vale il principio “tempus re- git actum" (Cass. 11759/2000; conf. 6519/2000, 7412/1998). Il ricorrente eccepisce anche la incostituzionalità del limite territoriale all'esercizio della professione legale, per violazione degli artt. 97, 113, 24 e 35 della Costituzione. Il riferimento all'art. 97, che ri- guarda l'organizzazione dei pubblici uffici, non appare pertinente. Quanto agli altri profili, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il precetto di cui al comma 3 dell'art. 82 c.p.c. non può essere sospettato di incostituzionalità, "in quanto non determina né una compressione del diritto del difensore ad organizzare liberamente il proprio lavoro, né una limitazione del-1 la sua attività economica, sotto il profilo del relati- vo onere aggiuntivo a carico della parte che lo ha scelto, avendo il legislatore, nella sua discrezionali- tà, preferito addossarlo a quest'ultima anziché alla controparte, esonerandola dai maggiori costi delle no- tifiche fuori circondario" (Cass. 6959/2001). In defi- nitiva, non bisogna confondere l'esercizio del diritto di difesa che non può subire limiti di sorta, con le modalità di esercizio di tale diritto, che possono es- sere disciplinate discrezionalmente dal legislatore, fermo restando i limiti della razionalità e della non discriminazione, che, nella specie, non appaiono com- promessi in alcun modo. Infatti, l'obbligo di munirsi di un procuratore "locale", non era discriminatorio, in quanto valeva per tutti, e non era irrazionale perché funzionale al concreto esercizio del diritto di difesa garantito da una presenza costante anche "exta distric- tum". 6 8 E Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. 9 N 1 / 5 O I 4 . / Z 6 Sussistono però giuste ragioni per compensare le spese. N A 2 A - R . I T R B . S R I . P .
P.Q.M.
A L G D L E T A L A R U E . B D La Corte rigetta il ricorso e compensa le B I I A S R S 0 T A 20 N T I 18 dicembre 1 E S 3 R Così deciso in Roma il 1 I E . A T N A Il Consigliere estensore Il Presidente W Z ONE A S S (dr. Antonio MeronCA Bruno Saccucci)مستهام 'verver' CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Amaldo Casang 15 MAR. 2002 Oggi MA NO IL CANCELLIER C1 Carous