Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RA, nato a [...] ( NA ) il 6.7.1949 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Barbato, giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Giorgio Boccadamo con studio in Roma alla via Augusto Aubry a 3;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente e separatamente, dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Salerno in data 15 febbraio - 12 giugno 2000, n. 248/2000, n. 355/92 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 giugno 2003;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Nardi Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Salerno, con sentenza pronunziata in data 5.11.1991, rigettava la domanda di assegno di invalidità, proposta contro l'INPS dal signor RA MA con ricorso del 26.1.1990. Avverso tale sentenza rassicurato proponeva appello con ricorso del 3.2.1992, censurando la sentenza impugnata perché il primo giudice aveva posto a base del proprio convincimento, in ordine all'infondatezza della domanda, le conclusioni del c.t.u., il quale aveva sottovalutato le infermità riscontrate ed omesso di valutarne altre, che erano state evidenziate in esami specialistici, fatti praticare da esso appellante, come da documentazione medica che esibiva in giudizio. Deduceva altresì l'avvenuto aggravamento dello stato patologico accertato in primo grado e l'insorgenza di nuove infermità; chiedeva rinnovarsi le indagini medico-legali. L'Istituto appellato chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Veniva disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza in data 15 febbraio - 12 giugno 2000 il Tribunale di Salerno rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che il c.t.u. d'appello aveva confermato il giudizio di non invalidità espresso dal primo consulente, essendo l'assicurato affetto da patologia per la quale la capacità lavorativa non era ridotta a meno di un terzo;
che il modesto quadro patologico non incideva in misura giuridicamente apprezzabile sulla funzionalità degli organi e degli apparati interessati;
che le conclusioni del consulente erano esaurientemente motivate e suffragate dai necessari esami tecnici, ed i rilievi di natura medico legale della difesa dell'assicurato non erano idonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, immuni da vizi logici e tecnici.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 17 maggio 2001, il MA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che rassegno di invalidità compete nel caso di riduzione della capacità di lavoro in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; che l'incapacità lavorativa va ragguagliata non già a qualsiasi lavoro, ma ad un qualsiasi lavoro proficuo;
che va tenuto conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, valutando la possibilità di una continuazione dell'impiego lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti all'attitudine) da quella espletata.
Il ricorrente deduce che il c.t.u. d'appello ha ritenuto che le patologie accertate riducono in modo permanente l'attività lavorativa dell'assicurato a meno di un terzo, e ha indicato dette patologie che, all'epoca della domanda di pensione e della consulenza di primo grado, non raggiungevano la percentuale prevista dalla legge;
che la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria poiché contrasta, pur richiamandola, con la relazione di c.t.u. d'appello, ritenendo il quadro patologico del ricorrente modesto, tale da non incidere in misura giuridicamente apprezzabile sulla funzionalità degli organi ed apparati interessati.
Con il secondo motivo il ricorrente chiede l'applicazione del nuovo disposto dell'art. 384 c.p.c. con decisione nella causa nel merito, non occorrendo per il caso di specie alcun altro accertamento, risultando invece dagli atti ogni elemento utile e sufficiente alla decisione, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno di invalidità a far data dal 14.4.1988 con gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce che con la decisione nel merito la Corte deve anche condannare ex art. 91 c.p.c. l'INPS al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito, condanna che avrebbe già dovuto disporre il Tribunale con raccoglimento dell'appello. Con il quarto motivo il ricorrente deduce che l'Istituto soccombente va condannato al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione secondo il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.. Con il quinto motivo il ricorrente deduce in via subordinata, in applicazione dell'art. 383 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza impugnata, rimettersi la causa ad altro giudice di appello in funzione di giudice del lavoro.
Osserva la Corte che le censure proposte e le richieste formulate vanno congiuntamente esaminate, essendo tra loro connesse, con raccoglimento delle stesse nei limiti appresso indicati:
Per quanto concerne il primo motivo esso è fondato, avendo il Tribunale escluso, con motivazione insufficiente e contraddittoria, il raggiungimento della soglia invalidante da parte dell'assicurato. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, invero il c.t.u. d'appello non ha confermato il giudizio di non invalidità espresso dal primo consulente, ma il consulente nominato in sede di gravame ha ritenuto invece che rassicurato è invalido a far data dal 1.1.1998, in quanto il MA è affetto da bronchite cronica con insufficienza respiratoria di grado moderato, ipertensione arteriosa con danno d'organo, spondiloartrosi diffusa con scoliosi e limitazioni funzionali, patologie che erano in parte presenti all'epoca della domanda di pensione inoltrata all'INPS e della consulenza di 1^ istanza, ma non raggiungevano la percentuale prevista dalla legge;
per effetto di tali infermità, conclude il c.t.u. d'appello, l'attività lavorativa dell'assicurato è ridotta a meno di un terzo (a far data dal 1.1.1988, come innanzi detto); v. pag. 19-20 rei. c.t.u. d'appello.
Il Tribunale ha pertanto erroneamente interpretato la relazione del c.t.u. d'appello, ed ha erroneamente affermato che il modesto quadro patologico, dell'assicurato non incideva in misura giuridicamente apprezzabile sulle funzionalità degli organi ed apparati interessati, non avendo fornito adeguata motivazione di tali vantazioni (v. Cass. n. 13863/99). Pur essendo fondato il predetto motivo di ricorso, non può essere accolta la richiesta del ricorrente di decisione nel merito della causa da parte di questa Corte, essendo l'accoglimento del motivo relativo ad un difetto di motivazione della sentenza impugnata - e non alla violazione di un principio di diritto -, ed occorrendo comunque un nuovo esame delle risultanze di causa da parte del giudice, al quale la causa stessa va rinviata, a seguito della cassazione della sentenza impugnata. Detto giudice provvedere, all'esito della decisione della lite, anche sulle spese dei precedenti gradi del giudizio di merito (Cass. 15005/2000), nonché a pronunciare sulle spese dei giudizio di Cassazione ex art. 385,3 comma c.p.c.. Il ricorso deve essere pertanto accolto per quanto di ragione con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio ad altro giudice d'appello - indicato in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004