Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Nei procedimenti davanti al pretore la rappresentanza processuale della parte può essere conferita soltanto ad un procuratore iscritto nell'albo dei procuratori del distretto in cui si trova l'autorità giudiziaria adita; l'esercizio della professione "extra districtum" determina la nullità insanabile degli atti posti in essere dal procuratore, a nulla rilevando che questi sia eventualmente iscritto anche nell'albo degli avvocati, per difetto dello "jus postulandi" ovvero della capacità di stare in giudizio per la parte che rappresenta. Da tale principio - che si ricava dall'art. 5 del R.D.L. n. 1578 del 1933 convertito in legge n. 36 del 1934, tuttora applicabile ai procedimenti instaurati durante la sua vigenza, in base al principio "tempus regit actum" - deriva che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio posto in essere da procuratore "extra districtum" , data la sua attinenza alla costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Essa determina la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado e, se rilevata in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio di entrambe le sentenze. (Nel caso di specie in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Pretore di Milano risultava nominato "procuratore e difensore" un avvocato del Foro di Roma e presso il procuratore di Milano risultava in delega soltanto l'elezione di domicilio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Bruno BATTINIELLO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE del NOTARIATO
in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t. notaio dott. Prospero Mobilio, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Maurizio Pinnarò, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via XXIV Maggio n. 46, giusta procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
S C I A R R O N E E L E O N O R A
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tampoia, del Foro di Milano, e Benito Piero Panariti, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Celimontana, n. 38, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e da
S C I A R R O N E E L E O N O R A
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tampoia, del Foro di Milano, e Benito Piero Panariti, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Celimontana, n. 38, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE del NOTARIATO
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 08181/96 del 10.07/07.09.1996, non notificata. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 10.11.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Guido Petrini, in virtù di delega dell'avv. prof. Maurizio Pinnarò, per l'Associazione Cassa Nazionale del Notariato, e Benito Piero Panariti per IA EO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 13539 del 20 aprile 1994 il Pretore di Milano ingiungeva, coma da richiesta, alla Associazione Cassa Nazionale del Notariato di pagare al notaio EO IA la somma di lire 68.827.666 a titolo di indennità di maternità, e, a seguito di opposizione, con sentenza 13/29 ottobre 1994, confermava il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza oggi gravata di ricorso per cassazione, confermava la sentenza del Pretore;
spese del grado a carico della Associazione appellante.
Osservava il Tribunale: con decorrenza I^ gennaio 1991, per effetto dell'art. 1, primo comma, della legge 11 dicembre 1990, n.379, è dovuta, senz'altro requisito e in particolare senza alcuna espressa astensione dall'attività professionale, ad ogni iscritto a Cassa di previdenza e assistenza per liberi professionisti, la indennità di maternità per i due mesi prima della data presunta del parto e per i tre mesi dopo la data effettiva del parto;
il raffronto testuale di detta disposizione con quella della norme ispiratrici di cui alla legge n . 1204 del 1971 depone per l'assenza di qualsiasi rapporto fra i due testi legislativi, proponendosi essi in aree diverse rispettivamente dell'autonomia e della subordinazione del rapporto;
ne consegue che non è praticabile il ricorso alla interpretazione analogica;
il diritto alla indennità in parola è sganciato, attesa la diversa configurazione dell'attività autonoma in rapporto a quella subordinata, dalla effettiva astensione dal lavoro;
corretto è il parametro di riferimento adottato dal Pretore in ragione dei redditi della ricorrente per il 1991 (in luogo di quelli del 1990), essendo quello del 1991 il secondo anno antecedente alla richiesta, quale atto a carattere unilaterale recettizio, pervenuta a destinazione il 5 gennaio 1993, ancorché spedita entro il 31 dicembre 1992; la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 379/90, interpretate nel senso della irrilevanza dell'astensione dal lavoro ai fini del conseguimento della indennità di maternità, è manifestamente infondata.
Ricorre per cassazione l'Associazione Cassa Nazionale del Notariato affidando a cinque motivi di censura il richiesto annullamento della sentenza.
IA EO si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo di censura.
L'Associazione Cassa Nazionale del Notariato non si è costituita avverso il ricorso incidentale, ed ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente trattato il ricorso incidentale per la pregiudizialità della questione proposta.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato IA TA denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 82 c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578:
la rappresentanza processuale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell'Associazione Cassa Nazionale del Notariato è stata conferita a procuratore non legalmente esercente nel distretto della Corte di Appello di Milano;
il detto ricorso, pertanto, è affetto da nullità assoluta e insanabile, con conseguente nullità dell'intero giudizio di opposizione e quindi esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il ricorso incidentale è fondato.
Costituisce jus receptum che "nei procedimenti davanti al pretore, la rappresentanza processuale della parte può essere conferita soltanto ad un procuratore iscritto nell'albo di procuratori del distretto in cui si trova l'autorità giudiziaria adita;
l'esercizio della professione extra districtum determina la nullità insanabile degli atti posti in essere dal procuratore a nulla rilevando che questi sia eventualmente iscritto anche nell'albo degli avvocati, per difetto dello jus postulandi, ovvero della capacità di stare in giudizio per la parte che rappresenta" (Cass.23.01.1993, n. 00 799). Tale principio scaturisce dal disposto dell'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, "i procuratori possono esercitare la professione davanti alla Corte d'appello, alle Sezioni distaccate della stessa Corte ed a tutti i Tribunali e le Preture del distretto in cui è compreso il Tribunale al quale sono assegnati", e nel caso di specie procuratore e difensore nel citato atto di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Pretore di Milano risulta nominato avvocato del Foro di Roma e presso il procuratore di Milano risulta in delega solo la elezione di domicilio. È appena il caso di accennare, infine, che, per il principio "tempus regit actum", la normativa applicabile al caso di specie deve essere quella all'epoca vigente.
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio, "rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la sua attinenza alla costituzione del rapporto processuale", "determina la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado, e, ove rilevata in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio di entrambe le sentenze" (Cass. 07.05.1984, n. 2762). L'accoglimento del ricorso incidentale preclude l'esame dei motivi del ricorso principale, e rende ultronea qualsiasi anche sommaria indicazione di essi.
Conclusivamente, e disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza, il ricorso incidentale va accolto, assorbito il ricorso principale, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
la C O R T E riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999