Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 944
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei procedimenti davanti al pretore la rappresentanza processuale della parte può essere conferita soltanto ad un procuratore iscritto nell'albo dei procuratori del distretto in cui si trova l'autorità giudiziaria adita; l'esercizio della professione "extra districtum" determina la nullità insanabile degli atti posti in essere dal procuratore, a nulla rilevando che questi sia eventualmente iscritto anche nell'albo degli avvocati, per difetto dello "jus postulandi" ovvero della capacità di stare in giudizio per la parte che rappresenta. Da tale principio - che si ricava dall'art. 5 del R.D.L. n. 1578 del 1933 convertito in legge n. 36 del 1934, tuttora applicabile ai procedimenti instaurati durante la sua vigenza, in base al principio "tempus regit actum" - deriva che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio posto in essere da procuratore "extra districtum" , data la sua attinenza alla costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Essa determina la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado e, se rilevata in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio di entrambe le sentenze. (Nel caso di specie in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Pretore di Milano risultava nominato "procuratore e difensore" un avvocato del Foro di Roma e presso il procuratore di Milano risultava in delega soltanto l'elezione di domicilio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 944
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

    Testo completo