Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
L'attestazione del cancelliere in ordine alla presentazione e iscrizione nell'apposito registro esistente presso il suo ufficio di un'opposizione a decreto penale di condanna, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, e all'avvenuta trasmissione della predetta impugnazione all'ufficio giudiziario competente è atto di fede privilegiata e il suo contenuto resta al di fuori della libera valutazione del giudice. Ne consegue che è illegittima la declaratoria d'esecutività del decreto adottata dal giudice dell'esecuzione sul rilievo della mancata produzione, da parte del condannato, di copia dell'atto d'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14510 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 947
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041029/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI AN, N. IL 15/01/1947;
avverso ORDINANZA del 29/08/2008 GIP TRIBUNALE di SANREMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 29 agosto 2008 il gip del Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da DO NG, volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna n, 473/02, emesso dal gip del Tribunale di Sanremo il 30 maggio 2002, sull'assunto che avverso il suddetto decreto penale (notificato il 14 giugno 2002) era stata proposta regolare opposizione, depositata il 20 giugno 2002 presso il Tribunale di Napoli.
Il giudice dell'esecuzione osservava che la certificazione prodotta dalla difesa non comprendeva una copia dell'atto di opposizione, attestante l'effettivo deposito dello stesso e che, pertanto, le attestazioni di cancelleria in data 18 novembre 2003 e 15 novembre 2006 in ordine all'avvenuta presentazione dell'opposizione non potevano considerarsi un valido equipollente della dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, DO, il quale lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, atteso che le certificazioni di cancelleria fanno fede fino a querela di falso dei fatti in esse attestate.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'elemento che caratterizza l'atto pubblico deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta e alla regolarità delle operazioni amministrative cui è addetto (Cass., Sez. 6, 15 novembre 1994, n. 5403, in Cass. pen.1996, 2567). Alla luce di tali principi l'attestazione del cancelliere in ordine alla presentazione e iscrizione nell'apposito registro esistente presso il suo ufficio di un'opposizione a decreto penale di condanna da parte del difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, e all'avvenuta trasmissione della predetta impugnazione all'ufficio giudiziario competente costituisce un atto di fede privilegiata e la attestazione che esso contiene resta al di fuori della libera valutazione del giudice (Cass., Sez. 1, 26 gennaio 1985, n. 260, riv. 168194). Di conseguenza erroneamente, nel caso di specie, il gip del Tribunale di Sanremo, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto esecutivo, sin dal 30 giugno 2002, il decreto penale di condanna n. 473/02, emesso il 30 maggio 2002, non ritenendo fidefacienti dell'effettiva proposizione dell'impugnazione avverso il predetto decreto, notificato all'interessato 14 giugno 2002, le due attestazioni (prodotte dalla difesa) dell'ufficio impugnazioni del Tribunale di Napoli, rispettivamente in data 18 novembre 2003 e 15 novembre 2006, sull'avvenuto deposito dell'atto di opposizione con allegata nomina di difensore di fiducia, munito di procura speciale, e privilegiando esclusivamente la circostanza che l'atto di opposizione non risultava mai pervenuto presso l'ufficio del gip del Tribunale di Sanremo, dove risultava giunto soltanto l'atto di nomina a difensore ai sensi dell'art. 96 c.p.p.. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al gip del Tribunale di Sanremo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del Tribunale di Sanremo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009