Sentenza 23 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8620 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2001 |
Testo completo
AULA "A" LA CORT E A LUCASSAZIONE8620 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL P RO CITALIA LAVORO IONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.15931/98Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere R.G.N.18806/98 AZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Giovanni VIDIRI Consigliere Cron.19719 Dott. Guido Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 04.04.2001 da RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. p.t.in persona del Direttore Generale e legale rapp.te dott. Pier Luigi Celli, rapp.to e difeso dall'avv. Ernesto Irace, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
AZ Z LL AD 1600 rappresentato e difeso dal'avv. G. Sante Assennaio, presso 1 il quale elett.te domicilia in Roma, via Carlo Poma, n. 02, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e da AZ Z IL LI AD rappresentato e difeso dal'avv. G. Sante Assennaio, presso n. 02,il quale elett.te domicilia in Roma, via Carlo Poma, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, ricorrente incidentale -
contro
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. dott. Pier Luigi Celli, rapp.to e difeso dall'avv. Ernesto Irace, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, giusta procura speciale a margine del ricorso, controricorrente a ricorso incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16905/97 del 84420/92 20.03/24.09.1997, R.G. n. 100199/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. G. Sante Assennato per IL AN;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale 2 Giacalone, che ha concluso per Dott. Giovanni primo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1199/92 del 14/16 gennaio 1992 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da AN Radiotelevisione Italiana s.p.a.IL contro la Rai - (in appresso Rai), diretta al riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella classe 4° con la qualifica di tecnico di I° livello con decorrenza 09 settembre 1980, e alla qualifica di funzionario di classe I^ dal 17 aprile 1984, nonché all'adibizione alle mansioni di competenza sottrattegli dal settembre 1985. Il Tribunale di Venezia, in riforma della sentenza appellata, riconosceva il diritto del IL all'inquadramento nella classe 4^ con la qualifica di tecnico di 1° livello, con decorrenza 17 aprile 1984, e condannava la Rai al pagamento in favore del IL delle differenze retributive maturate, con accessori dalla data di maturazione dei singoli crediti fino alla data della sentenza quanto alla rivalutazione monetaria e fino al saldo quanto agli interessi;
spese del doppio grado per due terzi compensate tra le parti e per il rimanente terzo a carico della Rai. Osservava il Tribunale: era provato in giudizio (prove 3 Q testimoniali e documentazione, quest'ultima acquisita al processo solo in grado di appello) che il IL fino al settembre 1985 aveva espletato, ai fini della sicurezza, le attività di controllo della produzione televisiva del Centro negli effetti scenografici pericolosi, curando le antinfortunistiche, gli impianti di attrezzature impianto elettrico e di illuminazione, sollevamento, assistendo gli enti esterni preposti nei controlli di legge ed eseguiva le connesse attività amministrative;
tali mansioni erano rimaste immutate dal 1980 ancorché in un contesto via via di crescente complessità tecnica e normativa del settore della sicurezza e antinfortunistico;
la circolare del Direttore Generale del 19 dicembre 1984 doveva considerarsi prova di tale ultima evoluzione, allorché si è sentita l'esigenza di definire le competenze di quel settore, di indicare i responsabili dei livelli centrale e regionale, di individuare i compiti dell'addetto alla sicurezza da assegnarsi dai direttori ad un dipendente per averne assistenza e consulenza;
dal 1980 il IL aveva lavorato affiancato da altro tecnico del medesimo livello, interessato prevalentemente al ramo antincendio, e comunque a disposizione di un tecnico sopraordinato;
detti lavoratori erano inseriti nel Servizio tecnologico e antinfortunistico, cui era preposto un funzionario, facente sua volta, al Supporto tecnico, diretto daсаро, а dirigente, del Centro di produzione;
fino all'aprile 1984, pertanto, le mansioni svolte dal IL rientravano nel eraprofilo di fatto assegnatogli, atteso che allo stesso riservata la soluzione dei problemi più semplici, in quanto altri erano responsabili dell'effettiva realizzazione delle innovazioni tecnologiche e della esecuzione delle scelte discrezionali successivamente, e suldell'azienda; presupposto che il settore della sicurezza e antinfortunistico integrasse un vero e proprio sistema tecnico per le molteplici esigenze da affrontare e per la varietà delle cognizioni tecniche richieste, il IL si era trovato ad operare in un sistema di maggiore complessità in relazione all'intensificazione dell'attività del Centro con eaumento dei processi produttivi l'introduzione di macchinari più sofisticati;
la gradualità del processo evolutivo riportava а tale data il salto di qualità nella complessità del settore, quest'ultima costituente il discrimine tra il secondo e il primo livello della categoria di tecnico;
in base alla contrattazione collettiva, ai cui esclusivi requisiti doveva farsi riferimento per la natura convenzionale della qualifica di funzionario, non poteva riconoscersi al dipendente tale ulteriore inquadramento dall'aprile 1984, atteso che era riservato al Consiglio di amministrazione la individuazione delle relative posizioni, mai intervenuta per l'addetto 5 alla sicurezza;
né ulteriori elementi erano da desumersi in dalla circolare n. 434/84, atteso che la proposito indicazione di addetto alla sicurezza del "funzionario" FE nell'ambito dello stesso Centro di Produzione era esplicitamente qualificata come aggiuntiva ai normali compiti, e che, di fatto, con essa non erano state apportate modifiche di sorta all'organizzazione del settore;
eventuali ulteriori evoluzione di complessità del settore della sicurezza non erano sufficienti al riconoscimento di tale ultima superiore qualifica. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Rai, demandando a due motivi di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. Il IL si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo di censura. La Rai si è costituita con controricorso avversO il ricorso incidentale del IL. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, Va essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale la Rai denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 6 segg. c.C., in relazione all'all. B al c.c.n.l. 6 ottobre 1980, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, il tutto in nn. 3, e 5, c.p.c.: il Tribunale relazione all'art. 360, sembrava aver inteso che la mera preposizione ad un sistema di esso, sicché dovevaequivalesse alla responsabilità ritenersi sufficiente ai fini della qualifica di tecnico di primo livello la prova della complessità del sistema;
in realtà, dalla declaratoria si evinceva la necessità della sussistenza contemporanea di un sistema tecnico complesso, inteso per tale un coacervo di attività nel loro insieme complesse, e con partecipazione alle relative attività lavorative, e dei poteri direttivi e decisionali imprescindibili ai fini della responsabilità dell'attività; e il IL, come affermava la stessa sentenza, non era mai stato responsabile del settore sicurezza, essendo le decisioni riservate al FE, indicato dai testi come il responsabile del settore e formalmente indicato dalla Rai come addetto alla sicurezza;
anche l'accertamento della sussistenza di un sistema tecnico complesso non era pertinente, atteso che il detto accertamento si riferisce all'intero settore della sicurezza e antinfortunistico, e quindi comprensivo non solo delle attività di controllo espletate dal IL (attrezzature antinfortunistiche, impianti di sollevamento, impianto elettrico) e dal h 7 MA (misure antincendio), ma anche di quelle decisionali ed organizzative del loro superiore DI e del responsabile del settore FE;
e dunque la complessità del sistema tecnico non era certo riferibile alle sole attività controllate dal IL e alle quali lo stesso partecipava, tanto più che nella stessa sentenza si afferma che il IL non svolgeva compiti direttivi e di che pure erano previsti nel livelloprogettazione, rivendicato. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, con riferimento all'iniziale attività del IL, sulla base delle mansioni indicate in ricorso, e che si intendonoanaliticamente acquisite al processo in quanto negli stessi termini istruttoria dalla prova testimoniale e confermate in riscontrate dai documenti acquisiti, esclude la sussistenza del superiore livello di classe IV^ di tecnico di 1 ° livello, rivendicato a far data dal 09 settembre 1980, e riconosciutogli solo dal 1985 con trasferimento e mutamento di mansioni" in pejus presso la struttura del "1 TG3, perché all'epoca, e fino а tale ultima data, il IL, "svolse tale attività affiancato da altro tecnicc del suo livello (MA), incaricato in particolare del settore antincendio, e alle dipendenze di un tecnico sopraordinato (DI)", tutti 11inseriti nel Servizio 8 Tecnologico e antinfortunistico, cui era preposto un funzionario (FE), facente саро, a sua volta, al Supporto tecnico (diretto dal dirigente US) del Centro "1di produzione", sicché a tale organizzazione gerachica corrispondeva una distribuzione di competenze che, se vedeva il IL responsabile, sotto il profilo operativo e tecnico, del settore dallo stesso curato, lo sottoponeva, tuttavia, alle decisioni dei suoi superiori cui venivano sottoposte le scelte più rilevanti", essendo lasciate all'autonomia del dipendente " solo le soluzioni dei problemi più semplici" mentre "altri erano responsabili dell'effettiva realizzazione delle innovazioni tecnologiche da apportare nella materia della sicurezza e delle scelte discrezionali dell'azienda". Riconosce, quindi, il Tribunale che le mansioni erano riconducibili al profilo riconosciutogli, prevedendo quest'ultimo "lo svolgimento di compiti qualificati e implicanti responsabilità (cfr. declaratoria generale di tecnico) e notevoli cognizioni wil tecniche". Precisa, successivamente, il Tribunale, che tratto distintivo è dato, oltre che dal grado delle cognizioni tecniche impiegate ("rilevanti"), dalla sua inerenza ad un sistema tecnico complesso, laddove il tecnico di II° livello è responsabile di un sistema tecnico non complesso di singole attività complesse". Rileva, ancora, sulla duplice premessa che le mansioni del 9 11dipendente sono rimaste sostanzialmente immutate fin dal 1980" e, in contrasto con la sentenza appellata, che - per una serie di motivi che l'attività antinfortunistica costituiva un sistema e non innanzi si verificheranno soltanto un'attività complessa, in realtà, "escluso che il IL svolgesse compiti direttivi o di progettazione, il rivestito e quello tratto distintivo tra il livello individuarsi nella rivendicato debba (doveva, n. r.) complessità o meno del sistema tecnico, cui era addetto". Conclude, infine, il Tribunale che, in riferimento "all'evoluzione della sicurezza" ("dimensione ed importanza sempre maggiore" del servizio del IL, "maggiore ampliamento di esso", intensificazione dell'attività, aumento dei processi produttivi, aumento del livello di specializzazione con l'introduzione di macchinari più sofisticati), nell'aprile 1984 poteva collocarsi "il salto di qualità nella complessità del sistema", cui doveva essere ricondotto l'inquadramento del IL nella quarta classe di tecnico di 1° livello. Così ricondotto e sintetizzato il paradigma della sentenza impugnata, in relazione alla decisione adottata, non può negarsi che esso non sfugge alla censura proposta in questa sede. Va, innanzitutto, rilevata l'evidente contraddizione allorché si riconosce, a partire da una certa data, 10 l'inquadramento superiore nonostante la precisazione che le mansioni del dipendente sono rimaste sostanzialmente immutate fin dal 1980', sicché diventa difficile (se non è proprio irrazionale) ritenere legittimamente fondata la promozione automatica sulla immutazione delle mansioni senza che una norma, contrattuale o non, lo prevedesse. Ma vi è di più. Premesso che, se dato certo esiste, quello per cui nell'ambito del centro di produzione il settore antinfortunistico almeno formalmente non costituisce sistema, e tanto meno di maggiore complessità, (ufficialmente esso era retto da un tecnico di II° livello, V^ classe), deve ulteriormente rilevarsi che altrettanto 11certamente non traduce in sistema tecnico" il riferirsi tout court "alle molteplici esigenze cui deve far fronte ed alla varietà delle cognizioni tecniche che richiede", se contemporaneamente non si spiega in che cosa consiste anche complessità dell'attività (più semplicemente non puòla pervenirsi al concetto di sistema se non lo si contrappone ad attività), allorché contemporaneamente si afferma che il discrimine fra i due inquadramenti è costituito propric dalla differenza tra sistema e/o sistema complesso E attività e/o attività complessa. Ed ancora. La sentenza impugnata, nell'escludere il riconoscimento dell'inquadramento richiesto prima del 1984, 11 si sofferma in attenta analisi del centro di produzione nella sua organizzazione settoriale (antinfortunistica, antincendio, etc.) e gerarchica, dalla quale ultima desume la coesistenza di un pari grado del IL, di un tecnico sopraordinato, di un funzionario preposto al servizio tecnologico ed antinfortunistico, e infine di un dirigente del supporto tecnico, il tutto a fondamento della convinzione delle diverse competenze di tale personale via via, intervento del(problemi più semplici, e personale superiore, responsabilità di altri dell'effettiva realizzazione delle innovazioni tecnologiche etc.). Tuttavia, contraddittoriamente, la medesima sentenza non accenna minimamente ad (eventuali) modifiche (settoriali? gerarchiche?) dell'organizzazione aziendale con l'aprile 1984, allorché, invece, il detto inquadramento superiore riconosciuto;
e ciò tanto più, come si è detto,viene nonostante la contemporanea premessa della immutazione delle mansioni del IL. Ed allora, la lettura delle norme contrattuali da parte del giudice di appello appare del tutto lacunosa e impropria, perché, se i detti elementi di organizzazione aziendale erano irrilevanti ai fini dell'inquadramento superiore rivendicato, tant'è che di essi (recte, delle eventuali sue modifiche) non si fa menzione per il riconoscimento dell'inquadramento dall'aprile 1984, il riferimento ad essi non poteva neanche 12 assurgere a momento decisivo e determinante per quello anteriore a tale data. In realtà, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata non si sia attenuta al principio di questa Corte rivendicazione di inquadramento superiore inin tema di applicazione dell'art. 2103 c.c. per effetto delle mansioni in concreto svolte dal lacvoratore. Tale consolidato -principio, secondo cui "nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto svolte, dalladelle attività lavorative in concreto individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni ai finidal dipendente, concretamente svolte dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione" (ex plurimis, Cass. 21 ottobre 1999, n. 11856), sollecita una indagine ad ampio raggio da parte del giudice di merito, nella specie decisamente carente. La 13 sentenza impugnata, infatti, omette qualsiasi riferimento, specie in tema di responsabilità nelle (modificate?) attività del IL, peraltro, prima dell'aprile 1984, decisamente negata per avere lo stesso risolto solo i problemi altri avevano lapiù semplici, mentre responsabilità sui grandi temi del settore, ma anche in tema di asserita materiale complessità delle mansioni, tenuto conto che "dimensione ed importanza sempre maggiore" "maggiore ampliamento di esso", del servizio, dell'attività, aumento dei processi intensificazione produttivi, aumento del livello di specializzazione con l'introduzione di macchinari più sofisticati, costituiscono mere affermazioni tautologiche, assolutamente insufficienti per un giudizio di individuazione dei caratteri di semplicità e complessità dell'attività (0 del sistema) introdotti dalla contrattazione collettiva. Né, infine, la sentenza impugnata può ritenersi rispettosa della completezza della indagine sopra indicata, allorché, dopo aver riportato la declaratoria degli inquadramenti in esame, ne omette e l'omissione puntualmente censurata dalla società l'interpretazione - nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Non spiega, cioè, il giudice di appello, in relazione a tali declaratorie, i momenti di discrimine fra le due: figure professionali, allorché, ad esempio in quella 14 relativa al tecnico di I° livello, si menziona la responsabilità del sistema tecnico complesso e la manutenzione, la ricerca e la progettazione, e più oltre la preposizione con funzioni direttive e il coordinamento di attività di altri tecnici di livello inferiore, sicché non risultano chiare, о non risultano affatto, le indagini e le conclusive determinazioni del giudice di merito sugli elementi richiesti (contemporaneamente o alternativamente?) dalla norma contrattuale e sui precisi contenuti di essi, e non risultano neanche i necessari confronti dell'esito della predetta indagine con le mansioni in concreto svolte dal dipendente. Ancora una volta, pertanto, in relazione alla denunziata censura di violazione degli artt. 1362 e segg. C.C., vanno rilevate carenze e lacunosità della motivazione su elementi decisivi e determinanti ai fini della individuazione della pur riconosciuta figura professionale in accoglimento (parziale) della domanda originaria. Con il secondo motivo di ricorso principale la Rai denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c., nonché insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3, e 5, c.p.c.: premesso che ai sensi della norma codicistica invocata il maggior danno da svalutazione monetaria costituiva una obbligazione relativa ad un danno 15 h superiore alla misura degli interessi, ancorché non da provarsi da parte del lavoratore, mancava nella sentenza ogni accertamento e relativa motivazione sulla circostanza che, nella specie, vi era stato un danno, da parametrarsi sulla base degli indici Istat, superiore alla misura degli interessi dovuti. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il IL denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di procedura (artt. 1362 e segg. C.C. e 112 c.p.c.), nonché motivazione carente e contraddittoria, il 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.:tutto in relazione all'art. l'accertamento che il settore sicurezza e antinfortunistico integrava un sistema tecnico avrebbe dovuto condurre il Tribunale a riconoscere al IL il livello rivendicato fin dall'inizio e non soltanto dal 1984, atteso che entrambi i livelli in esame prevedevano la responsabilità del sistema, e che la complessità del sistema in questione nell'ambito del maggiore centro produttivo nazionale ed europeo era fin troppo evidente;
ciò che rilevava, in sostanza, era la complessità del sistema non la maggiore complessità di esso;
il disconoscimento della qualifica di funzionario passava per il mancato esame delle mansioni dell'addetto alla sicurezza, come determinate dall'azienda con la citata circolare, che, invece, coincidevano con quelle accertate nella stessa sentenza in capo al Mazzill 16 e descritte al capo 4 del ricorso introduttivo;
accertato comportatodal Tribunale che la circolare non aveva modifiche all'organizzazione, le mansioni, espletate dal IL, e non dal FE, anche dopo la circolare e fino al settembre 1985, avrebbe dovuto indurre il Tribunale а spiegare il disconoscimento della qualifica di funzionario;
in realtà la evoluzione naturale della posizione lavorativa dell'addetto alla sicurezza, già di I° livello nei termini riconosciuti dal Tribunale, comportava che con la citata circolare si era voluto riconoscere alla stessa posizione lavorativa il superiore inquadramento di funzionario, ed in tal senso doveva ritenersi influente il riferimento alla posizione del FE%;B il riconoscimento della qualifica di funzionario comportava conseguentemente la restituzione al IL delle relative mansioni sottrattegli nel settembre 1985. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, in quanto presuppongono le determinazioni in merito all'oggetto sopra esaminato di cui al primo motivo del ricorso principale, vanno dichiarati allo stato assorbiti. Va accolto, pertanto, il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del medesimc ricorso e il ricorso incidentale, la sentenza va cassata ir relazione al motivo accolto, e la causa rimessa ad altro 17 giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, per l'esame della controversia nel rispetto di quanto sopra enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
P. Q. M.
riunisce i ricorsi, accoglie il primo la C O R TE motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 04 aprile 2001. Il consigliere est. Il presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparillo US IR IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 GLU. 2001 3 I 0 A 1 3 D S 5 , . S T IL CANCELLIERS A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 - I I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A G I M D A G I E E , A O L T O D T R E I A T T R S L I I L N D G E E E S D O R E 18