Sentenza 4 maggio 2002
Massime • 1
L'esigenza imprevedibile, che vale a giustificare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge n. 230 del 1962, è un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto, alla stregua di una programmazione dell'attività di impresa fondata su criteri di probabilità statistica, con la conseguenza che deve escludersi l'imprevedibilità quando tale evento sia già realizzato, anche se non compiutamente, nel momento in cui viene stipulato il contratto di lavoro temporaneo (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la legittimità della proroga, in relazione alla necessità di sostituire alcuni dipendenti penalmente imputati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, sul presupposto che tale situazione era preesistente alla conclusione del contratto a termine successivamente prorogato).
Commentario • 1
- 1. Conversione di contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminatoAccesso limitatoPietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 7 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale in rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO RIZZO, in giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL MA RI, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO PELIZZI 21, presso lo studio dell'avvocato MA TERESA SCARCIELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati ERRICO DI LORENZO, ELVIRA LONGOBARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4212/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/07/00 R.G.N. 45469/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA per delega RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta IA CESQUI, che ha concluso per l'inammissibilital del ricorso.
SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli, IA RO LA esponeva di essere stata assunta dalla s.p.a. Banco di Napoli in data 27 marzo 1995 quale impiegata di prima categoria, con mansioni di ufficiale alla riscossione e con contratto a tempo determinato, prorogato alla prima scadenza, del 25 agosto 1995, fino al 22 gennaio 1996. Nè la assunzione era avvenuta per servizio straordinario oppure occasionale (art. 1, lett. c, l. 18 aprile 1962 n. 230) ne' la proroga era richiesta da esigenze contingenti o imprevedibili (art. 2, primo comma, l. cit.) onde il rapporto di lavoro doveva considerarsi come a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, l. cit..
Pertanto la ricorrente chiedeva l'equiparazione della cessazione del rapporto per volontà del datore di lavoro, avvenuta alla scadenza della proroga, ad un licenziamento illegittimo, con la conseguente condanna dello stesso datore alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni frattanto maturate.
La convenuta, costituitasi, giustificava la assunzione della lavoratrice con le esigenze organizzative conseguite all'unificazione di due uffici di riscossione tributi, e la proroga con le sospensioni dal servizio, avvenute il 7 marzo e il 18 luglio 1995, di alcuni dipendenti sottoposti a procedimento penale.
Il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 24 febbraio 1997, ritenendo la legittimità dell'assunzione ma l'illegittimità della proroga.
Proposto appello dalla soccombente, con sentenza del 25 luglio 2000 il Tribunale confermava la prima decisione, osservando che la proroga del contratto di lavoro a termine era legittima solo se determinata da eventi imprevedibili al momento dell'assunzione, ossia non probabili statisticamente, mentre doveva ritenersi prevedibile la sospensione dal lavoro di dipendenti già privati in via cautelare della libertà personale al momento della stipulazione del contratto di assunzione temporanea.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Banco di Napoli. Resiste con controricorso la LA.
Memorie utrinque.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.), sollevata dalla controricorrente, è riva di fondamento giacché tale esposizione, necessariamente "sommaria", è contenuta nella riproduzione della parte narrativa della sentenza impugnata. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli art. 2 l. 18 aprile 1962 n. 230, 24 e 25 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e vizi di motivazione. Essa precisa che la censura si rivolge contro la parte della sentenza in cui il Tribunale ha espresso i motivi di illegittimità della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato: proroga illegittima perché non giustificata da un evento imprevedibile al momento di conclusione del contratto (art. 2, primo comma, l. n. 230 del 1962). Sostiene la ricorrente che l'unificazione di due uffici di riscossione dei tributi, decisa pochi giorni prima della conclusione del contratto in questione, aveva provocato imprevisti problemi organizzativi, tali da giustificare la proroga in questione.
La ricorrente aggiunge di essere stata delegata provvisoriamente dal Ministro delle finanze alla riscossione dei tributi, con costi e profitti dipendenti parimenti da determinazioni ministeriali (artt. 24 e 25 d.P.R. n. 43 del 1988), ciò che comportò la necessità di decisioni improvvise e temporanee anche per quanto riguardava l'assunzione ed il mantenimento in servizio del personale. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 l. 230 del 1962, lamentando che il Tribunale abbia trascurato un altro imprevedibile motivo di proroga del contratto di lavoro, ossia la sospensione dal servizio di alcuni dipendentì già sottoposti a procedimento penale, per effetto di un provvedimento del 7 marzo 1995.
Col terzo motivo essa ripete questa doglianza, ma con riferimento ad altro provvedimento del 18 luglio 1995. Col quarto e quinto motivo la ricorrente replica le medesime censure, ma con riguardo allo omesso esame di prove documentali e testimoniali, idonee a suo avviso a dimostrare la concreta sussistenza degli imprevedibili motivi di proroga del contratto (violaz. art. 2947 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). I primi tre motivi, da esaminare insieme per ragioni di connessione, non sono fondati.
La materia del contratto di lavoro a tempo determinato è, per quanto qui interessa, disciplinata dalla già citata legge n. 230 del 1962, mentre non possono trovare applicazione ratione temporis le modificazioni contenute nella l. 24 giugno 1997 n. 196. L'art. 1, secondo comma, l. n. 230 cit. permette l'apposizione di un termine alla durata del contratto per un servizio avente carattere straordinario oppure occasionale. Il successivo art. 2, primo comma, consente una sola e convenzionale proroga per esigenze contingenti e imprevedibili.
Nel caso di specie si tratta esclusivamente della legittimità della proroga, la cui necessità fu determinata, secondo la Banca datrice di lavoro ed attuale ricorrente, da eventi sopravvenuti alla delega ministeriale di gestione del servizio di riscossione dei tributi, necessariamente temporanea (art. 24 d.P.R. n. 43 del 1988) e con compensi e spese autoritativamente determinati (art. 25 d.P.R. cit.).
Altro motivo di proroga fu dato, sempre secondo l'attuale ricorrente, dalla sopravvenuta necessità di sostituire lavoratori, già da tempo sottoposti a procedimento penale ed a restrizione della libertà personale, a causa della loro sospensione dal servizio. Il Tribunale ha escluso la concreta ricorrenza della imprevedibilità di tali motivi di proroga, fondandosi su una nozione di prevedibilità molto estesa, ossia comprendente "qualsiasi situazione in cui l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi l'ulteriore sviluppo, secondo l'id quod plerumque accidit".
Questa massima per la sua genericità e onnicomprensività richiede di essere precisata ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Nè sono pertinenti i precedenti richiamati dal Tribunale. Infatti Cass. 27 giugno 1981 n. 4179 si riferisce ad una proroga del contratto di lavoro fondata su un fatto non già probabile ma quasi certo, quale la decisione di una lavoratrice, sostituita per malattia e per gravidanza, di assentarsi ancora per fruire di irrinunciabili ferie. Cass. 2 settembre 1981 n. 5020 si riferisce ad una proroga illegittima perché non motivata.
Esattamente Cass. 12 novembre 1992 n. 12166 parla di prevedibilità secondo la diligenza media esigibile dall'imprenditore, vale a dire prevedibilità intesa come impostazione dei piani produttivi e in particolare delle assunzioni del personale secondo criteri di economia ossia secondo un criterio di proporzione fra prevedibili ricavi e prevedibili spese. Ciò significa che un contratto a termine è prorogabile ex art. 2 cit. quando la necessità di utilizzare le prestazioni del lavoratore assunto a termine appaia ancora temporanea alla stregua di circostanze che richiedano impegni non definitivi, quali le difficoltà conseguite al precario affidamento di un servizio da parte della pubblica amministrazione e la sottoposizione di altri dipendenti a provvedimenti giudiziari che li privino soltanto provvisoriamente del posto di lavoro.
Deve trattarsi però, come s'è detto, di circostanze sopravvenute alla stipulazione del contratto di assunzione al lavoro, e imprevedibili non già in assoluto (che sarebbe come dire fisicamente impossibili) bensì alla stregua di quella che nel codice civile (e ad altri fini) viene chiamata "l'alea normale del contratto" (art. 1467, secondo comma, cod. civ.) vale a dire, nel contratto di lavoro, secondo la normale gestione dell'impresa. Può così affermarsi che l'esigenza imprevedibile, che giustifica la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, primo comma, l. n. 230 del 1962, è un evento non già quasi impossibile bensì insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto, alla stregua di una programmazione dell'attività d'impresa fondata su criteri di probabilità statistica. Non possono perciò considerarsi prevedibili sopravvenute difficoltà organizzative oppure gli sviluppi di un procedimento penale a carico di altri dipendenti, onde tali eventi non impediscono la proroga ne' costringono l'imprenditore a sostituire definitivamente i dipendenti sospesi, assimilando così l'imputazione o i provvedimenti cautelari a cause di perdita definitiva del posto di lavoro.
Non sussiste tuttavia l'imprevedibilità quando quegli eventi siano già realizzati, anche se non compiutamente, nel momento in cui viene stipulato il contratto di lavoro temporaneo.
Da questo principio di diritto non si allontana la decisione qui impugnata, la quale ha accertato in fatto la preesistenza alla conclusione del contratto sia delle difficoltà derivate dalla assunzione del servizio tributi sia dalla restrizione della libertà personale dei dipendenti penalmente imputati (pag. 4 della sentenza), ha da ciò dedotto la prevedibilità sia delle difficoltà organizzative sia della necessità di sostituire i dipendenti medesimi, ed ha conseguentemente affermato l'illegittimità della proroga ex art. 2 l. n. 230 del 1962. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili poiché tendono ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie, impossibile nel giudizio di legittimità.
In conclusione il ricorso va rigettato mentre le spese possono essere compensate per la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2002