CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA ER, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2020, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 28/05/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di condanna di NG RC per il reato di truffa, commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 gennaio 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione NG RC, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., dell'art. 111, sesto comma, Cost., e degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina ha del tutto omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva chiesto Penale Sent. Sez. 2 Num. 1264 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 27/10/2022 l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., richiesta che aveva rinnovato alla stessa Corte in sede di conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere rilevata d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di appello. 2. Il ricorso non è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti l'assenza di un'espressa motivazione in ordine al secondo motivo di appello dell'RC (della cui esistenza, peraltro, la Corte d'appello di Messina dà atto), con il quale l'imputato aveva chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della «particolare tenuità e[d] esiguità del danno». Nella stessa sentenza impugnata non è neppure possibile ravvisare una motivazione "implicita" del mancato accoglimento della predetta richiesta. Una tale motivazione non può essere ravvisata - in primo luogo - nel diniego, da parte della Corte d'appello di Messina, delle circostanze attenuanti generiche e nel rilievo, operato dalla stessa Corte, dell'esistenza, in capo all'RC, di numerosi precedenti penali, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma 1 dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307-01, relativa a una fattispecie in cui il giudice d'appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena;
in senso analogo, Sez. 5, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095-01). Una motivazione implicita non è ravvisabile neppure - in secondo luogo - nell'argomentazione con la quale la Corte d'appello di Messina ha affermato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato all'RC dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, tenuto conto che tale Tribunale aveva inflitto all'imputato una pena detentiva pari al minimo edittale previsto per il reato di truffa (sei mesi di reclusione) e una pena pecuniaria di poco superiore al minimo edittale (C 100,00 di multa, a fronte di una pena edittale da C 51,00 a C 1.032,00 di multa). 3. Ciò precisato, si deve rammentare che la Corte di cessazione, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, ha chiarito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la prima, 2 estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214-01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505-01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885-01). 4. Tutto ciò evidenziato, si deve rilevare che, dopo la pronuncia, il 20 novembre 2020, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Messina, è maturata, il 7 settembre 2022, la prescrizione del reato di truffa. In proposito, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, considerato che il reato di truffa è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi. Peraltro, durante il procedimento, il corso della prescrizione risulta più volte sospeso per i periodi che si vanno di seguito a indicare. In primo grado: 1) dal 2 dicembre 2015 al 12 luglio 2016 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 222 giorni); 2) dal 13 marzo 2018 al 20 settembre 2018 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 191 giorni); 3) dal 20 settembre 2018 al 23 novembre 2018 per rinvio su richiesta delle parti (e, quindi, per 64 giorni); 4) dal 23 novembre 2018 al 28 maggio 2019 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 186 giorni). In secondo grado: 1) dal 6 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 55 giorni); 2) per ulteriori 64 giorni, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2000, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (rinvio dell'udienza del 30 aprile 2020). Il corso della prescrizione risulta quindi sospeso, complessivamente, per 782 giorni (pari a due anni e 52 giorni). Poiché il reato di truffa ascritto all'RC è stato commesso il 17 gennaio 2013, esso, senza le menzionate sospensioni, si sarebbe prescritto il 17 luglio 2020, mentre considerando, come è ovviamente necessario fare, le stesse sospensioni, si è effettivamente prescritto il 7 settembre 2022. 5. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27/10/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA ER, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2020, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 28/05/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di condanna di NG RC per il reato di truffa, commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 gennaio 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione NG RC, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., dell'art. 111, sesto comma, Cost., e degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina ha del tutto omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva chiesto Penale Sent. Sez. 2 Num. 1264 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 27/10/2022 l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., richiesta che aveva rinnovato alla stessa Corte in sede di conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere rilevata d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di appello. 2. Il ricorso non è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti l'assenza di un'espressa motivazione in ordine al secondo motivo di appello dell'RC (della cui esistenza, peraltro, la Corte d'appello di Messina dà atto), con il quale l'imputato aveva chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della «particolare tenuità e[d] esiguità del danno». Nella stessa sentenza impugnata non è neppure possibile ravvisare una motivazione "implicita" del mancato accoglimento della predetta richiesta. Una tale motivazione non può essere ravvisata - in primo luogo - nel diniego, da parte della Corte d'appello di Messina, delle circostanze attenuanti generiche e nel rilievo, operato dalla stessa Corte, dell'esistenza, in capo all'RC, di numerosi precedenti penali, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma 1 dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307-01, relativa a una fattispecie in cui il giudice d'appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena;
in senso analogo, Sez. 5, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095-01). Una motivazione implicita non è ravvisabile neppure - in secondo luogo - nell'argomentazione con la quale la Corte d'appello di Messina ha affermato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato all'RC dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, tenuto conto che tale Tribunale aveva inflitto all'imputato una pena detentiva pari al minimo edittale previsto per il reato di truffa (sei mesi di reclusione) e una pena pecuniaria di poco superiore al minimo edittale (C 100,00 di multa, a fronte di una pena edittale da C 51,00 a C 1.032,00 di multa). 3. Ciò precisato, si deve rammentare che la Corte di cessazione, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, ha chiarito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la prima, 2 estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214-01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505-01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885-01). 4. Tutto ciò evidenziato, si deve rilevare che, dopo la pronuncia, il 20 novembre 2020, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Messina, è maturata, il 7 settembre 2022, la prescrizione del reato di truffa. In proposito, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, considerato che il reato di truffa è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi. Peraltro, durante il procedimento, il corso della prescrizione risulta più volte sospeso per i periodi che si vanno di seguito a indicare. In primo grado: 1) dal 2 dicembre 2015 al 12 luglio 2016 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 222 giorni); 2) dal 13 marzo 2018 al 20 settembre 2018 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 191 giorni); 3) dal 20 settembre 2018 al 23 novembre 2018 per rinvio su richiesta delle parti (e, quindi, per 64 giorni); 4) dal 23 novembre 2018 al 28 maggio 2019 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 186 giorni). In secondo grado: 1) dal 6 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per l'astensione del difensore dalle udienze (e, quindi, per 55 giorni); 2) per ulteriori 64 giorni, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2000, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (rinvio dell'udienza del 30 aprile 2020). Il corso della prescrizione risulta quindi sospeso, complessivamente, per 782 giorni (pari a due anni e 52 giorni). Poiché il reato di truffa ascritto all'RC è stato commesso il 17 gennaio 2013, esso, senza le menzionate sospensioni, si sarebbe prescritto il 17 luglio 2020, mentre considerando, come è ovviamente necessario fare, le stesse sospensioni, si è effettivamente prescritto il 7 settembre 2022. 5. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27/10/2022.