Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 39190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39190 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
39190-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gl altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
IA NN DA
- Presidente -
NA NN R. Pacilli - Relatrice -
C.C.
BE CC
Sent. n. 1725/2025 02/12/2025 R.G.N. 36174/2025
AO Di RO
DR LE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO De LI ER, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA NN Rosaria Pacilli;
udito il sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
udito l'Avv. Duccio Martellini, difensore della ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di ER SO De LI, in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso dall'Autorità giudiziaria francese il 10 ottobre 2025 per i reati di sfruttamento aggravato della prostituzione in banda organizzata;
tratta
degli esseri umani in banda organizzata;
riciclaggio; partecipazione ad un'operazione di investimento, dissimulazione o conversione del prodotto di sfruttamento aggravato della prostituzione commesso in banda organizzata;
partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un crimine. La consegna è stata disposta a condizione che ER SO De LI, dopo essere sottoposta a processo nello Stato richiedente, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza, alle quali venga eventualmente sottoposta.
2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia di ER SO De LI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione dell'art. 2 della L. n. 69/2005, atteso che la consegna provocherebbe nocumento alla figlia della ricorrente, che è minorenne e portatrice di handicap;
2.2. Violazione dell'art. 6 della L. n. 69/2005, essendo generici e fumosi gli addebiti formulati e apparendo inverosimile che la ricorrente, vivendo in Italia (prima, in una casa famiglia per donne maltrattate e, poi, presso il luogo di lavoro) ed accudendo in toto la figlia con documentati problemi di salute, abbia avuto il tempo, nel periodo da maggio 2022 a maggio 2024, di partecipare ad un'associazione, essere autrice di condotte di proselitismo, riciclaggio aggravato, tratta degli esseri umani;
2.3. Violazione dell'art. 18 della L. n. 69/2005, per non avere la Corte territoriale considerato che i motivi di rifiuto facoltativo della consegna valgono per il m.a.e. sia esecutivo che processuale e, nel caso di specie, si sarebbe dovuto opporre il diniego alla consegna in presenza di elementi di radicamento e stabilizzazione della ricorrente in Italia da più di 5 anni e della figlia minorenne, soggetto fragile con evidenti problematiche di natura sanitaria;
2.4. Insussistenza del pericolo di fuga, in quanto la ricorrente è cittadina italiana, vive in Italia da oltre 12 anni, è coniugata con un cittadino italiano, è madre di una minore portatrice di handicap e pende la causa civile di divorzio presso il Tribunale di Firenze. La fuga, inoltre, richiederebbe spiccate doti criminali ed ingenti capitali che la ricorrente, incensurata e priva di carichi pendenti, la cui unica fonte di reddito è costituito dal suo lavoro di badante, non
ha.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
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2. Per ragioni di ordine logico va trattato, innanzitutto, il secondo motivo del ricorso. Le censure, in esso articolate, sono prive di specificità. Nel provvedimento impugnato si riportano in modo chiaro i fatti addebitati alla ricorrente e le date di commissione, come indicati nel m.a.e. ed emersi dalle indagini: sfruttamento aggravato della prostituzione in banda organizzata;
tratta degli esseri umani in banda organizzata;
riciclaggio; partecipazione ad un'operazione di investimento, dissimulazione o conversione del prodotto di sfruttamento aggravato della prostituzione commesso in banda organizzata;
partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un crimine. Va poi rilevato che, in linea generale, non compete allo Stato di esecuzione la verifica sulla fondatezza degli addebiti mossi alla persona consegnanda, residuando un limitato ambito di valutazione quando l'emissione del mandato europeo avvenga espressamente per finalità esclusivamente investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, [...], Rv. 284251 01): evenienza che non ricorre quando come nel caso in esame il mandato sia stato emesso sulla base di un ordine coercitivo interno adottato dall'autorità giudiziaria in relazione alla formulazione di precise accuse, per quanto di natura provvisoria.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005 si applica solo in caso di mandato di arresto europeo c.d. "esecutivo", fondato cioè su un provvedimento estero definitivo di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive. Non si applica, invece, nell'ipotesi come quella in esame di mandato "processuale", vale a dire emesso ai fini di un'azione penale. In tal caso, invece, ossia ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino o di una persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023, [...], Rv. 285297-01).
4. Il quarto motivo è inconferente, non trattandosi di un ricorso avverso l'applicazione della misura cautelare.
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5. È invece fondato il primo motivo.
5.1. La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza emessa in data 21 dicembre 2023 nella causa C-261/22, ha rilevato che l'art. 7 della Carta sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare e l'art. 24, par. 2, della Carta stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente;
inoltre, come risulta dall'art. 3, par. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, al quale si riferiscono espressamente le spiegazioni relative all'art. 24 della Carta, il paragrafo 2 di quest'ultimo articolo si applica anche a decisioni, quale un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti della madre di minori in tenera età, che non hanno come destinatari tali minori, ma comportano conseguenze importanti per questi ultimi [v., in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore), C-112/20, EU:C:2021:197, punti 36 e 37]. Posto che, al fine di garantire la piena applicazione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci, che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d'arresto europeo, è compito primario di ciascuno Stato membro salvaguardare, sotto il controllo ultimo della Corte, i diritti fondamentali sanciti dall'art. 7 e dall'art. 24, par. 2 e 3, della Carta, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarli, va affermato che l'esistenza di un rischio reale di violazione di tali diritti fondamentali della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo o dei suoi figli minori, in caso di consegna di all'autorità giudiziaria emittente, può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito al mandato d'arresto europeo, in base all'art. 1, paragrafo 3, della Decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie, C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 46, nonché del 31 gennaio 2023, PU Gordi e a., C- 158/21, EU:C:2023:57, punti 72 e 96]. Al riguardo, la valutazione dell'anzidetto rischio ha osservato la Corte - deve essere effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, tenendo conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88); di conseguenza, l'assenza di certezze, in capo a tale autorità, quanto all'esistenza, nello Stato membro emittente, di condizioni analoghe a quelle presenti nello Stato membro dell'esecuzione per quanto riguarda la detenzione di madri di minori in tenera età e la cura di questi ultimi non può consentire di considerare dimostrato tale rischio.
Per contro, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, disponga di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rischio a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età o di cura di minori nello Stato membro emittente, oppure di carenze riguardanti queste condizioni e che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità, tale autorità deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che gli interessati corrano detto rischio a causa di dette condizioni. Alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 21 dicembre 2023 in causa C- 261/22, l'autorità giudiziaria italiana, richiesta di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo, pertanto, non può rifiutare la consegna solo perché la persona richiesta sia madre di prole con lei convivente in tenera età. La consegna della persona interessata può, tuttavia, essere rifiutata, in conformità all'art. 2 della legge n. 69 del 2005, interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione e non sulla base di standard puramente interni di tutela, qualora sia dimostrata l'effettività del rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell'interesse superiore dei suoi figli minori a causa: a) di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di minori nello Stato membro emittente del m.a.e.; b) oppure di carenze riguardanti tali condizioni che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità. Pertanto, qualora l'autorità giudiziaria italiana, chiamata a decidere sulla consegna di una madre con prole in tenera età con lei convivente o con prole affetta da disabilità disponga di elementi, concreti e precisi, idonei a dimostrare l'esistenza di un tale rischio, non può procedere alla consegna (Sez. 6, n. 51798 del 28/12/2023, [...], Rv. 28560001).
5.2. Va rilevato che tali principi si applicano sia in caso di m.a.e. esecutivo che processuale. La ratio, posta a fondamento della loro enunciazione, infatti, è da ravvisare nell'interesse superiore del minore. L'art. 24, par. 3, della Carta enuncia il diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse, e la Corte di giustizia ha rilevato che, in tale
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contesto, la possibilità per un genitore e il figlio di stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C-490/20, EU:C:2021:1008, punto 61). L'interesse del minore può essere pregiudicato anche nel caso di consegna della madre per ragioni processuali, potendo anche in tale ipotesi verificarsi una rottura del rapporto del minore con la madre per un tempo apprezzabile.
5.3. Va anche rilevato che questa Corte ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo processuale, non viola il principio di proporzionalità di cui all'art. 7 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, la decisione con cui l'autorità giudiziaria italiana, su richiesta di quella straniera, disponga la consegna dell'imputato ai fini della partecipazione al procedimento a suo carico, qualora sia stata già inutilmente esperita, ai medesimi fini, una opzione procedurale meno invasiva della libertà personale della persona imputata (Sez. 6, n. 37474 del 12/09/2023, [...], Rv. 285776-01).
5.4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha erroneamente affermato che la presenza di una figlia minore con criticità di natura sanitaria, alla quale è stato riconosciuto lo status di portatrice di handicap, attualmente presso il padre, avendo i coniugi l'affidamento condiviso, sebbene collocata presso la madre, non vale di per sé a porsi in termini ostativi all'esecuzione del mandato di arresto, per consentire allo Stato richiedente di sottoporre a processo la ricorrente, trattandosi di m.a.e. processuale e non esecutivo. Né la Corte di appello ha verificato la possibilità di esperire una opzione procedurale meno invasiva rispetto alla consegna della ricorrente. Ne discende che il ricorso va accolto e deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio che si uniformi ai principi innanzi enunciati. Nel nuovo giudizio, quindi, il Giudice del rinvio dovrà verificare se è possibile esperire una opzione procedurale meno invasiva e, in caso negativo, dovrà richiedere, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, all'autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza informazioni integrative, che reputi necessarie in merito alle condizioni in cui si prevede di detenere tale persona e di organizzare la cura dei suoi figli in detto Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 95). In particolare, dovrà accertare la insussistenza del rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare ovvero la presenza di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori con disabilità.
Qualora le informazioni ricevute consentano di escludere il rischio di violazione dei diritti fondamentali precisati, la Corte di appello dovrà limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, [...], in motivazione;
Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, [...], Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, [...], in motivazione). Qualora, invece, tale rischio non sia escluso, la Corte di appello dovrà rifiutare la consegna e la sentenza deve considerarsi emessa "allo stato degli atti", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno (ex plurimis: Sez. 6, n. 45291 del 08/11/2023, [...], Rv. 285387 01; Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, [...], in motivazione;
Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).
6. La Cancelleria è onerata di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 22 L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 L. n. 69/2005.
Così deciso il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore NA A. R. Pacilli
grumps
Il Presidente
IA NN DA
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 04 DIC 2025 L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dotsuseppina Cirimele
Il Presidente IA NN DA