Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11061 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
LICA ITALIANA1 10 61 02 NOME DEL POPOLO ITALIAN. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. 12284/00 Rep. 2847 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Crun. 28667 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 26.2 7002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti sul ricorso proposto 2.9 LUG. 2002 IL CANCELLIERE da IA & C. S.r.l., in persona del presidente del Consiglio di ammini- strazione geom. Gastone IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Acca Larentia n. 16, presso l'avv. Stefania Savina (studio De Лил Caro), difesa dall'avv. Antonio Pedullà, giusta delega in atti. ricorrente
contro
-So.Ma.C. Società Manufatti Cemento - S.p.A., in persona del le- gale rappresentante p.t. Lory Vecellio Segate, elettivamente domici RIA liata in Roma, Foro Traiano 1/A, presso lo studio dell'avy. Dario O. Schettini, difesa dall'avv. Giuseppe Vitiello, giusta delega in atti. controricorrente FB1081 529/2002 Oggetto: Locazione immobite avverso la sentenza n. 547/99 della Corte d'appello di Torino, che sa il 18 dicembre 1998 e depositata il 23 aprile 1999 (R.G. 430/96/ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano, udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mari- nelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Presidente del Tribunale di Torino, la S.r.l. IA & C. espose: - di aver locato un immobile di sua proprietà alla S.p.A. SO.MA.C. per la durata di anni 6, dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1993, al canone di lire 700.000 mensili, con aggiornamento ISTAT;
-- che il contratto di locazione riconosceva al conduttere la fa- coltà di recedere anticipatamente;
- che la società conduttrice, con lettera 1/6/93 aveva comuni“ cato di lasciare liberi i locali a far data dal 30/6/93; UL - che non era stato quindi dato il preavviso di sei mesi;
che essa locatrice era creditrice dei canoni dal luglio al no- - vembre 1993, essendo stato pagato il canone fino al 30/6/93). Con decreto del 14 febbraio 1994, il Presidente del Tribunale ingiunse alla società SO.MA.C. di pagare la somma di lire 8.508.500 (pari all'ammontare dei canoni dal luglio al novembre 1993). La società So.Ma.C. propose opposizione contro il decreto sú espose: - che il contratto aveva escluso il rinnovo della locazione;
2 - che la lettera del 1° giugno 1993 conteneva la sola comuni- cazione del rilascio dei locali;
- che la controparte aveva risposto alla lettera di cui sopra con altra, nella quale sosteneva la nullità, ex art. 79 1. 392/78, della okun- sola dell'esclusione del rinnovo. La società IA & C. chiese il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale accolse l'opposizione, respinse la domanda della società IA & C. e revocò il decreto ingiuntivo. Il Tribunale ritenne che la clausola del contratto, la quale pre- vedeva l'esclusione del rinnovo del medesimo non era mulla e che non sussisteva il credito per il mancato preavviso di recesso. Contro la suddetta sentenza propose appello la società IA C. la quale sostenne tra l'altro che essendo il contratto scaduto il 31 marzo secondo la tesi della società So.Ma.C. accolta dal tribunale - - la società conduttrice avrebbe dovuto corrispondere oltre ai canoni i mesi di aprile, maggio e giugno 1993 - in effetti corrisposti - per anche il maggior danno (ex art. 1591 c.c.), per il pregiudizio arreca- tole e consistito nell'impossibilità di utilizzare tempestivamente i lo- cali fin dalla scadenza del contratto, tant'è che essa aveva potuto concedere in locazione i locali suddetti solo a partire dal 1° gennaio 1994 e ad un canone inferiore a quello in precedenza corrisposto dalla società So.Ma.C. La società appellata eccepi l'inammissibilità dell'appello per- ché recante una domanda nuova. La Corte d'appello di Torino dichiarò l'inammissibilità dell'ap- 3 pello ritenendo la novità della domanda ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Per la Cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la società IA & C. S.r.l. sulla base di un solo motivo. Ha resistito con controricorso la So.Ma.C. S.p.A. Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia la violazione ed errata applica- zione degli artt. 112 e 345, primo comma, c.p.c. e degli artt. 1591 e 1362 e segg. c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Ricordata la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla in- terpretazione dell'art. 345 c.p.c., e premesso che, sia in primo grado, sia in appello, era stato richiesto il pagamento dei cinque canoni maturati dal luglio al novembre 1993, prospettandosi, in primo gra- do, la violazione dell'art. 27, comma settimo, della legge n. 392 del 1978 e, in appello, la violazione dell'art. 1591 c.c., e richiamata, infi- ne, la giurisprudenza in ordine alla natura contrattuale della respon- sabilità ai sensi di quest'ultima norma, si deduce che alla scadenza del rapporto, e cioè il 31 marzo 1993, la conduttrice non aveva provveduto alla restituzione dell'immobile locato, solo successiva- mente preannunciando la restituzione dei locali per il giorno 30 g - gno 1993 e si conclude affermando che «il petitum, costituito dalia richiesta di pagamento dei restanti cinque canoni di preavviso trae origine dalla violazione dell'obbligo contrattuale, costituito dalla ritardata consegna dei locali da parte della conduttrice che - anzi- ché alla pattuita scadenza del 31 marzo 1993 - li ha restituiti il 30 giugno, con un preavviso di un mese». La censura è infondata. La decisione della Corte d'appello ha fatto corretta applicazio- ne del principio per cui si ha domanda nuova, come tale non propo- nibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., quando la parte faccia valere una pretesa che alteri i presupposti e la natura della doman la formulata in primo grado e, modificando i termini della controversin, introduca per la prima volta in appello un nuovo e più ampio pothum ovvero una diversa causa petendi, sulla base di situazioni di fatto e premesse giuridiche che importino nuovi temi di indagine e di deci- sione. In primo grado la locatrice avere richiesto il pagamento dei canoni dal mese di luglio a quello di novembre sul presupposto che la società conduttrice fosse receduta dal contratto senza dare il pre- avviso di sei mesi. Tale richiesta presupponeva l'accertamento che il nu contratto, scaduto il 31 marzo 1993, si fosse rinnovato per altri sei anni e che la conduttrice avesse omesso di dare il preavviso di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978. In secondo grado la locatrice ha sostenuto tra che essendo i! contratto scaduto il 31 marzo secondo la tesi della società - So.Ma.C. accolta dal tribunale - la società conduttrice avrebbe dovu- to corrispondere oltre ai canoni per i mesi di aprile, maggio e giugno 1993 - in effetti corrisposti - anche il maggior danno (ex art. 1591 c.c.), per il pregiudizio arrecatole e consistito nell'impossibilità di utilizzare tempestivamente i locali fin dalla scadenza del contratic, tant'è che essa aveva potuto concedere in locazione i locali suddetti solo a partire dal 1° gennaio 1994 e ad un canone inferiore a quello in precedenza corrisposto dalla società So.Ma.C. Ora se si può affermare che erano dovute le somme corrispon- denti ai canoni relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 1993 (periodo intercorrente tra la data di scadenza del contratto e la data di riconsegna dell'immobile), e su ciò non v'è questione atteso che le dette somme sono state pacificamente corrisposte, deve pur dirsi che il titolo per il quale erano state richieste le somme relative ai inesi successivi da luglio a novembre trovavano la loro causa petendi, co- me posto in evidenza nell'atto d'appello, nel danno subito dalla socie- tà locatrice per non potuto utilizzare tempestivamente i locali fin dalla scadenza del contratto e per aver potuto concedere gli stessi in locazione solo a partire dal gennaio 1994 ad un canone inferiore a quello in precedenza corrisposto dalla società SO.MA.C. Questo tema di indagine era rimasto completamente estraneo Гиш al giudizio di primo grado in cui si era discusso della nullità o meno, ex art. 79 1. n. 392 del 1978, della clausola che escludeva il rinnovo del contratto, ed esso non poteva quindi essere introdotto per la pri- ma volta nel giudizio d'appello perché si fondava su una situazione di fatto e su premesse giuridiche che avrebbero importato nuovi temi di indagine e di decisione. Il ricorso è pertanto respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di chiara compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile delia Corte di Cassazione, il giorno 26 febbraio 2002. II Presidente lin Il Consigliere est. Гисоргоно IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 26.07 OC IL CANCELLIERECI Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 456T 22,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 50099 NOV 2004 Serie 4. 149,77 SOVE/77 0. 7