Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
La notifica all'imputato dell'ordine di esecuzione della pena è irrilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 67 cod.pen., essendo a tal fine sufficiente che egli sia consapevole di essere ricercato per un precedente reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2013, n. 18983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18983 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/02/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 393
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 26034/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/02/2012 della Corte d'Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti civili;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. ARMELLIN PAOLA in sostituzione dell'avv. Anna Maria Santini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Brescia del 25/10/2010, con la quale NC PO veniva ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 496 e 497 bis c.p., commesso apponendo la propria fotografia sulla carta di identità di LU AQ e dichiarando falsamente tali generalità in Nuvolera il 13/01/2008, aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 6, in quanto posto in essere in un periodo nel quale il
PO si sottraeva volontariamente ad un ordine di esecuzione di una sentenza di condanna della stessa Corte d'Appello di Brescia;
e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Sulla configurabilità della predetta aggravante, l'imputato ricorrente deduce violazione di legge nella mancata verifica dell'effettiva notificazione all'imputato dell'ordine di carcerazione, ai fini della valutazione sulla volontaria sottrazione all'esecuzione dell'ordine. Lamenta altresì mancanza o illogicità della motivazione in quanto fondata unicamente sull'omessa allegazione dell'imputato di non essere stato a conoscenza della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La circostanza dell'essere stato notificato o meno all'imputato l'ordine di esecuzione, la sottrazione al quale è oggetto della contestata aggravante, è invero irrilevante ai fini della configurabilità di detta aggravante (Sez. 6, n. 3516 del 07/12/1983 (17/04/1984), Tombari, Rv. 163735), che presuppone unicamente la conoscenza del soggetto agente di essere ricercato per un precedente reato (Sez. 2, n. 6318 del 24/04/1986, Esposito, Rv. 173233). E siffatta conoscenza, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, veniva ritenuta nella sentenza impugnata non solo per la mancanza di una contraria allegazione del PO, ma anche per la significatività a questi fini del soggiornare l'imputato in luogo diverso dalla propria abitazione con il falso nominativo esposto nel documento di identità contraffatto, e dell'intento dello stesso di trasferirsi in Spagna sotto falso nominativo;
argomentazione, questa, esente dai vizi logici dedotti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013