Sentenza 23 febbraio 2004
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- 1. Sull'applicabilità della liberazione anticipata speciale aiAngela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, che pubblichiamo, si occupa della controversa questione dell'applicabilità della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 d.l. 146/2013 ai condannati che siano destinatari di 'cumuli' di pene derivanti dall'unificazione di pene concorrenti, comprensivi anche di pene inflitte per taluni dei delitti di cui all'art. 4 bis o.p., ossia delitti che la legge considera ostativi alla concessione del beneficio. 2. Come noto, per effetto della liberazione anticipata speciale - misura emergenziale, introdotta nell'ordinamento al fine di fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario - il condannato può usufruire, per il …
Leggi di più… - 2. Pene e sistema penitenziario – Sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) – Condizioni per l’applicazione – Titolo esecutivo definitivo dopo l’entrata in…Giurisprudenza · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2004, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ SPA, in proprio e quale incorporante, di RUOTE O.Z. S.p.A., o.z. motor sport wheels S.R.L. ed O.Z. Racing S.P.A., in persona del legale rappresentante e amministratore delegato ing. Claudio Bernoni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO GIORDANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA RI US & C CIBIEMME SPORT, CASSA RISP. SAVONA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 769/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione Terza Civile emessa il 24/2001, depositata il 24/09/01;
RG.1752/97;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/12/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha chiesto voglia dichiarare la manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso in oggetto. Assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. Cassa di risparmio di Savona, dopo aver pignorato tutte le somme dovute alla S.a.s. ZZ PE - Cibiemme Sport, dalla S.p.a. OZ, dalla S.p.a. OZ Racing, dalla S.p.a. OZ Ruote e dalla S.r.l. OZ Motor Sport, fino alla concorrenza di L. 280.000.000, non essendosi presentate le predette società per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., conveniva davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la società debitrice e le società pignorate per l'accertamento dell'obbligo.
Il tribunale, nella contumacia delle convenute, con sentenza del 6.11.1996, rigettava la domanda. Avverso la sentenza la Cassa di risparmio di Savona proponeva appello con atto notificato il 26.11.1997.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 7.6.2001, accoglieva la domanda.
Avverso la sentenza la S.p.a. OZ, incorporante, per fusione, le altre tre società, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Cassa di risparmio di Savona e del fallimento della S.a.s. ZZ PE & C. - Cibiemme Sport. Gli intimati non hanno svolto difese.
Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ravvisandosi una ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente fondato.
2. Con il primo motivo, denunciando nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, in ordine agli artt. 327 e 324 c.p.c. ed all'art. 3 della legge 7.10.1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del. r.d. 30.1.1941 n. 42, la ricorrente eccepisce l'inammissibilità dell'appello, per tardività.
Sostiene che, essendo stata pubblicata la.sentenza del tribunale il 6.11.1996, l'appello, introdotto con notificato il 26.11.1997, risulta proposto oltre il termine di un anno, e quindi tardivamente, non applicandosi la sospensione feriale dei termini al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
2.1. Il motivo è fondato.
Al termine per impugnare la sentenza resa nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del terzo di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7.10.1969 n. 742, perché, in relazione all'art. 92 del r.d. 30.1.1941, n. 12, anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso (S.U. n. 10369/98). Consegue che l'appello avverso la sentenza del tribunale, pubblicata il 6.11.1996, in quanto proposto il 26.11.1997, dopo il decorso dell'anno di cui all'art. 327 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.
3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri.
4. L'impugnata sentenza va cassata senza rinvio.
5. Le spese del giudizio di appello vanno compensate, mentre le spese del giudizio di Cassazione vanno poste in solido a carico degli intimati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
dichiara inammissibile l'appello; cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
condanna in solido gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 100,00 per spese vive, oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004